Obbligo di servizio dei docenti
durante il periodo estivo
In relazione alle iniziative
estemporanee di alcuni Dirigenti Scolastici che terminate le
attività d’insegnamento (7 giugno 2003) impongono orari fantasiosi
di servizio per i malcapitati docenti, siamo costretti a
riprendere la questione degli obblighi di servizio durante il
periodo estivo.
I docenti sono tenuti a
prestazioni di servizio anche durante il periodo delle ferie
estive, in conformità delle iniziative deliberate dal consiglio di
circolo o dal collegio dei docenti, ferma la distinzione fra
attività di insegnamento e attività non di insegnamento, che
rappresenta una connotazione costante del loro rapporto di
servizio.
Né è ipotizzabile l'imposizione
dell'obbligo della semplice presenza nella scuola
indipendentemente dall'impegno in attività programmate (Sentenza
Consiglio di Stato 8 maggio 1987, n. 173).
Pertanto, terminate le lezioni,
i docenti hanno l’obbligo di partecipare alle riunioni per gli
scrutini e gli esami, al collegio dei docenti convocato
nell’ambito delle competenze ad esso assegnate (sicuramente per la
verifica di fine d’anno e per l’avvio del nuovo anno, per
formulare le proposte per la formazione delle classi, per
l’assegnazione dei docenti e per l’orario di lezioni), con l’unica
precisazione che per queste attività collegiali complessivamente
sono previste 40 ore annue.
Nel caso in
cui un docente sia chiamato a svolgere attività oltre tale soglia
avrà diritto alla retribuzione delle ore di straordinario. |