Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale Regionale
della Basilicata
POTENZA
Il Direttore Generale
Prot.
n. 158 seg.
Potenza,
10 GIUGNO 2003
VISTO il D.P.R.10.1.1957, n.3 e successive
modificazioni;
VISTO il D.P.R.3.5.1957, n.686 e successive
modificazioni;
VISTO il D.P.R.31.5.1974, n.420, con particolare
riferimento all’art.10 e all’art.11;
VISTO il D.P.R.7.3.1985, n.588;
VISTA la Legge 5.6.1985, n.251;
VISTA la Legge 22.8.1985, n.444;
VISTA la Legge 24.12.1986, n.958;
VISTO il D.L.2.3.1987, n.57, convertito dalla legge
22.4.1987, n.158;
VISTA la Legge 7.8.1990, n.241;
VISTA la Legge 18.1.1992, n.16;
VISTA la Legge 5.2.1992, n.104;
VISTA il D.Lgs. 16.4.1994, n.297 con particolare
riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673,
676;
VISTO il D.P.R.9.5.1994, n.487 come modificato dal
D.P.R.30.10.1996, n.693;
VISTA la Legge 15.5.1997, n.127, con particolare
riferimento all’art.3, come modificata e integrata dalla Legge
16.6.1998, n.191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R.20.10.1998,
n.403;
VISTA la Legge
13.3.1999 n. 68;
VISTA la Legge 3.5.1999, n.124 con particolare
riferimento all’art.4, comma 11;
VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il
4/8/1995;
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il
quadriennio 1998 - 2001, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta
Ufficiale 9.6.1999, n.133, con particolare riferimento alla
Tabella B concernente i requisiti culturali di accesso ai profili
professionali del personale A.T.A.;
VISTO il D.M. 23.7.1999 “trasferimento del personale
A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all’art.4
e all’art.6;
VISTO il D.M. 13.12.2000 n.430 pubblicato nella G.U. 24.1..2001
n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del personale
A.T.A.;
VISTO il D.P.R. 28.12..2000 n. 445, pubblicato nel
supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente
la documentazione amministrativa.
VISTO il D.M.75 del 19.4.2001 pubblicato nella G.U.-
Quarta Serie Speciale - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del
predetto regolamento;
VISTA la O.M. 27.5.2002, n.57, concernente l’indizione dei
concorsi per soli titoli per l’anno scolastico 2001/2002;
VISTO il D.M. 10.10.2001 n. 150 pubblicato nella G.U. - IV
Serie Speciale - n. 84 del 23.10.2001, applicativo del predetto
regolamento;
VISTO il D.P.R. 6.11.2000, n. 347 concernente il
Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della
Pubblica Istruzione;
VISTO l’Accordo siglato nella conferenza unificata il
19/4/2001, pubblicato nella G.U. n. 115 del 19/05/2001,
riguardante “Linee-guida per i provvedimenti di articolazione
degli uffici scolastici regionali”;
VISTA la Circolare Ministeriale n. 50 prot. 1356
del 23 maggio 2003, riguardante l’indizione, per l’anno scolastico
2002/2003, dei concorsi per titolo per l’accesso ai ruoli
provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del
personale ATA;
CONSIDERATO che in applicazione dell’art. 1 dell’ O. M.
n. 57 del 27/5/2002 e dell’art. n. 554 del Dlg. N. 297 del
16.04.1994 occorre indire per l’a.s. 2002/2003, il concorso per
titoli, al fine di integrare e aggiornare la graduatoria
permanente relativa al profilo professionale di INFERMIERE
dell’Area – B/4;
DECRETA
In applicazione dell’art. n.1 dell’O. M. n. 57 del 27.05.2002 e ai
sensi dell’art. 554 del Dlg.297 del 16.04.1994 in premessa citati,
è indetto, per l’a.s, 2002/2003, il concorso per soli titoli,
per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria
permanente per l’accesso al ruolo provinciale relativo al profilo
professionale INFERMIERE dell’Area B/4 del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di
ogni ordine e grado per le province di Matera e Potenza.
Le norme contenute nell’O. M. n. 57 del 27.05.2002,
integrata e modificata dalla Circolare Ministeriale n. 50 prot.
1356 del 23 maggio 2003, riportate nell’unito bando con i relativi
allegati, costituiscono parte integrante del bando stesso.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso è fissato inderogabilmente al 10
luglio 2003.
I requisiti di ammissione ed i titoli valutabili ai fini
delle tabelle annesse al bando di concorso devono essere posseduti
dai candidati entro il 10 luglio 2003.
IL DIRETTORE GENERALE
Franco INGLESE
BANDO DI CONCORSO PER TITOLI,
per l’anno scolastico 2002/2003, indetto ai sensi dell’ O.M. 57
del 27/05/2002, per l’inserimento o l’aggiornamento del
punteggio nella graduatoria permanente provinciale di cui
all’art. 554 del decreto legislativo n. 297 del 16/4/1994,
relativo al profilo professionale: INFERMIERE, Area B/4, del
personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario Statale della
scuola.
Art. 1
Finalità del Concorso
1.1 Ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. 297/94 il presente
concorso è destinato:
a)
ai candidati non inclusi nella graduatoria permanente, i
quali hanno diritto alla inclusione in tale graduatoria in base al
punteggio complessivo riportato nel concorso medesimo.
b)
ai candidati già inclusi nella graduatoria permanente, per
la quale si concorre, al fine di migliorare il punteggio già in
godimento, in base al punteggio aggiuntivo riportato nel concorso
medesimo, e/o al fine di far valere nuovi titoli di preferenza,
oppure i titoli di riserva dei quali siano in possesso.
1.2 Il numero dei posti disponibili non viene indicato nel
presente bando, non trattandosi di concorso a posti, bensì di
concorso finalizzato all’integrazione ed all’aggiornamento della
graduatoria permanente, la quale risulterà determinata
dall’insieme dei concorsi svolti nel tempo.
Art.2
Requisiti per l’ammissione al concorso
dei candidati non inseriti
nella graduatoria permanente
2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non
inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo
indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio in qualità di “personale ATA a tempo
determinato statale della scuola” nella medesima provincia e nel
medesimo profilo professionale cui si concorre;
b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto
della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo
professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale
ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra
precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad
esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della
medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
c)
il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla
precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente
lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica
di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se
inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di
istituto per il conferimento delle supplenze temporanee per le
quali il candidato, avendone titolo, abbia validamente prodotto
domanda ai sensi del D.M. 10.10.2001 n. 150 della medesima
provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono,
altresì, possedere:
a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, anche
non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si
computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale
residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese
intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale
per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti
a profili professionali dell’area del personale ATA statale della
scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si
concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a
tempo parziale si computa per intero (1);
b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il
servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse
qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74),
nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A.
statale (D.P.R.588/85) (1);
c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa
unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di
ruolo) presso scuole statali, con rapporto d’impiego con lo Stato
e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con
rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano
tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La
corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del
personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini
sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli
interessati e dagli stessi svolti, semprechè detti profili siano
presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti
Locali erano tenuti a fornire personale ( D.M. 23.7.1999, n. 184 -
art.6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza,
applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS
del 20.7.2000 (All. H)
d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole
italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del
Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente
servizio prestato in Italia.
2.3 Per essere ammessi al concorso per l’Area B/4-
profilo Infermiere i candidati devono, altresì, possedere il
diploma di infermiere professionale, titolo di studio richiesto
per l’accesso al profilo cui concorrono, secondo l’elenco di cui
alla tabella B annessa al C.C.N.L. 1999:
2.4 Ai fini dell’accesso al concorso essi sono valutati con
le medesime modalità previste per l’inclusione del candidato nei
corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
2.5 Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i
titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca
dell’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o
negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente
al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che,
all’atto della domanda, siano inseriti nella predetta
corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.
2.6 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere
posseduti all’atto della domanda di ammissione al concorso.
______________________
( 1 ) Sono
validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di
assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente
C.C.N.L. In tale computo rientrano tutti i periodi per i quali
sia stato erogata remunerazione anche parziale (artt. 19-25 del
CCNL).
( 2 ) I 24
mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati
considerando :
- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il
numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di
mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua
superiore a 15 gg:
Non è pertanto ammissibile un computo basato sull’espressione di
tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una
divisione per trenta.
Art. 3
Aggiornamento del punteggio dei candidati
inseriti nella graduatoria permanente
3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente
costituita in ogni provincia, possono:
a) chiedere l’aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in
graduatoria;
b) chiedere l’aggiornamento di titoli di preferenza e/o di
riserva;
c) chiedere l’aggiornamento, per il solo profilo di assistente
tecnico, in aggiunta o in alternativa alla richiesta di cui alle
precedenti lettere a) e b) sulla base di nuovi titoli di accesso
ai laboratori;
d) non produrre alcuna domanda.
3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al
precedente comma 1, lettera a), b) e c), al punteggio già
posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti
successivamente alla scadenza del termine utile per la
presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale
hanno conseguito l’attuale punteggio. Possono essere, altresì,
valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti
tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base delle
allegate tabelle A/1, A/2, A/3 e A/4. L’aggiornamento è effettuato
sulla base di titoli di accesso ai laboratori (All. C - Tabella di
corrispondenza titoli-laboratori) e dei titoli di preferenza e di
riserva.
Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque,
essere confermato barrando l’apposita casella nel modulo di
domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla
preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza
legata a situazioni soggette a modifica ( lettere M,N,O,R e S dei
titoli di preferenza).
3.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera d),
mantengono con il medesimo punteggio l’iscrizione nella
graduatoria permanente.
Art.4
provincia cui produrre la domanda di inserimento o di
aggiornamento
4.1
La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per
l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non
siano stati precedentemente inseriti (All.B/1) deve essere
presentata in una sola provincia individuata nell’ordine che
segue:
a) la provincia in cui, all’atto della domanda, il candidato sia
in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e
nel medesimo profilo professionale cui concorre;
b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria
provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le
supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo
professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come
previsto dalla precedente lettera a);
c) la provincia in cui è ubicata l’istituzione scolastica indicata
per prima nella domanda per l’inserimento nella terza fascia delle
graduatorie di circolo e d’istituto per il conferimento di
supplenze temporanee per le quali, avendone titolo, il candidato
abbia validamente prodotto domanda ai sensi del D.M. 10.10.2001 n.
150 relativa al medesimo profilo professionale cui concorre (
qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).
La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente
provinciale (All. B/1) deve essere inoltrata esclusivamente al
Centro Servizi Amministrativi della provincia in cui sia istituito
l’organico concernente il profilo professionale richiesto.
4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente
provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella
graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono
presentare domanda di aggiornamento (All.B/2) esclusivamente nella
provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo
professionale.
4.3 La domanda di inserimento (All. B/1) può essere
prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola
provincia.
4.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità
Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione
Valle D’Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed
autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.
Art.5
Utilizzazioni delle graduatorie permanenti
5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria
permanente e nell’ordine della medesima, sono assunti con
contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili
ed in base alla normativa vigente all’atto dell’assunzione.
5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie
permanenti relative ai profili professionali dell’area A e B si
applicano le riserve di cui all’allegato E della presente
ordinanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n.68 con particolare
riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 - e art.18).
5.3 Le assunzioni degli assistenti tecnici sono effettuate
nei confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria
permanente che siano in possesso, oltre che degli altri requisiti
richiesti, anche dei titoli di accesso ai posti di laboratorio
disponibili all’atto dell’assunzione (All.C). A tal fine, il
quadro dei posti di assistente tecnico disponibili, ripartiti per
aree di laboratori, viene adeguatamente pubblicizzato prima delle
assunzioni.
5.4 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti
dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive
graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti
solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso
favorevole (art.12,comma 3 delle presente ordinanza).
art. 6
Graduatorie di prima
fascia di circolo e di istituto
6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie
provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di
cui alla presente ordinanza, hanno diritto ad essere assunti, con
precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine
dell’attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di
tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna
domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando,
volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già
inseriti, debbono produrre apposita rinuncia compilando
l’allegato F, ivi compresi coloro che hanno esercitato
tale opzione negli anni precedenti.
6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie
provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato
(compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del
positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati
dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi
provinciali per le supplenze della medesima provincia e del
medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3
fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente
inseriti fatto salvo l’inserimento nella prima fascia delle
graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai
sensi dei successivi commi del presente articolo.
6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale
permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia
delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze
temporanee, della medesima provincia. A tal fine, possono produrre
l’allegata scheda G, debitamente compilata datata e
sottoscritta. Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi
secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione
dell’ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti
graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo
297 del 16 4 1994. L’ aspirante può indicare complessivamente non
più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia
stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando.
Al fine di ottenere l’inclusione nelle predette graduatorie di
istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie
permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo
semplicemente permanere in esse, debbono produrre l’allegata
scheda G, debitamente compilata datata e sottoscritta,
esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.
6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1 fascia
hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione
delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per
titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di
integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il
candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e
già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1
fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli
istituti scolastici di cui al precedente comma 3. In assenza di
tale opzione restano confermate tutte le istituzioni
scolastiche già precedentemente scelte. L’allegato deve essere
presentato anche quando l’interessato intende modificare soltanto
una delle preferenze espresse.
6.5 L’allegato F e l’allegato G devono essere
inviati contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se
prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità,
se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.
Norme
comuni
Art. 7
Requisiti generali di
ammissione
7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai
precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di
scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica)ovvero cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione Europea..
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età
prevista per il collocamento a riposo d'ufficio).
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto
disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, recante norme in materia di
elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
d) idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di
tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che
l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita
sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino
in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva,
posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4,
D.P.R.693/1996);
7.2 Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n.174, i cittadini degli
Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre possedere i
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica.
7.3 Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per
aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle
sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo
nazionale del comparto “Scuola” (licenziamento con preavviso e
licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare
della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui
alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di
durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo
in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o
speciale.
art. 8
Presentazione della
domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio
8.1 Le domande per l’aggiornamento del punteggio e per
l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono
essere presentate al Centro Servizi Amministrativi del capoluogo
di ciascuna provincia (1), utilizzando gli appositi modelli
allegati al presente bando (All.B/1 e B/2), entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando
di concorso all’albo del Centro Servizi Amministrativi del
capoluogo di ciascuna provincia.
8.2 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di
cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso
alle aree di laboratorio, nonchè il diritto alla riserva dei posti
o alla preferenza.
8.3 Il Centro Servizi Amministrativi assegna un termine di
giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in
forma incompleta o parziale .
8.4 Le domande di ammissione possono essere presentate
direttamente al Centro Servizi Amministrativi del capoluogo di
ciascuna provincia che ne rilascia ricevuta, oppure possono essere
spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest’ultimo
caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante.
8.5 Le domande dei candidati residenti o comunque in
servizio all’estero possono essere inoltrate tramite l’autorità
consolare al Centro Servizi Amministrativi competente. Copia della
domanda di partecipazione e degli eventuali allegati è inviata
dalla stessa autorità, per conoscenza, al Ministero degli Affari
Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione
Culturale - Ufficio IV
8.6 L’aspirante ha l’onere di indicare nella domanda
l’esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere
comunicata mediante lettera raccomandata al Centro Servizi
Amministrativi della provincia nella quale il candidato ha chiesto
di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa
riferimento.
8.7 L’allegata scheda, liberamente riproducibile (All.B/1 e
All.B/2), compiutamente formulata nelle parti che i candidati sono
tenuti a compilare, sottoscritta e datata dai medesimi, è valida a
tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria
responsabilità per quanto in essa rappresentato dai candidati.
8.8 L’Amministrazione si riserva di effettuare il
controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false
comportano l’esclusione dalla procedura di riferimento nonchè la
decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano,
inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt.75 e 76 del
D.P.R.28.12.2000, n.445 pubblicato nella G.U n.42 del 20.2.2001.
8.9 L’iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa
o diversa provincia ( art.3, comma 1 ), l’inserimento nella
graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali
( art.2, comma 1 -lett. b) e l’inserimento nella terza fascia
delle graduatorie di circolo e d’istituto per il conferimento di
supplenze temporanee o l’acquisizione delle domande presentate ai
sensi del D.M. 10.10.2001 n. 150 ( art.2, comma 1 -lett.c ) sono
accertate d’ufficio.
____________________
(1) La domanda non può essere presentata agli uffici
scolastici delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle
D’Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome
procedure.
Art.9
Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso,
nullità della domanda
9.1 Sono inammissibili le domande prive della
sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine
di cui al comma 1 del precedente art. 5, nonché le domande da cui
non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso
cui si chiede di partecipare.
9.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva.
L’amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione dei
candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o
abbiano violato le disposizioni di cui all’art. 4 concernente
l’obbligo di chiedere l’inserimento nelle graduatorie permanenti o
l’aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il
medesimo profilo professionale.
9.3 L’esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni
rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della
documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti
dalla competente autorità scolastica.
9.4 Sono nulle le domande d’inserimento prodotte per un
profilo professionale non presente nell’organico della provincia
richiesta. Le domande di aggiornamento prodotte dai candidati
inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo
indeterminato non sono valide se prive totalmente o parzialmente
di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare,
qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme
prescritte (art.8, comma 5).
9.5 L’inammissibilità o la nullità della domanda,
l’esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Direttore
Generale Regionale o del funzionario da questi delegato prima
dell’approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono
comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno.
9.6 I candidati che abbiano richiesto l’aggiornamento
della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla,
o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in
graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli
già acquisiti.
Art.10
Commissioni giudicatrici
10.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le
disposizioni dell’art.555 D.Lvo. 297/94 per i concorsi dell’area
B.
Per i concorsi dell’area A si applicano le disposizioni dell’art.11
- lett. b) del D.P.R.31 maggio 1974, n.420.
10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato
dell’amministrazione periferica o centrale appartenente almeno
all’area B/3.
10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all’art.9 del
D.P.R.9.5.1994, n.487 così come integrato dal D.P.R.30.10.1996, n.693.
Art.11
Formazione delle graduatorie e
accesso ai documenti amministrativi
11.1 I candidati che concorrono per l’inclusione nella
graduatoria permanente di cui all’art.554 del D.Lgs. 297/94 sono
inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato
in base all’annessa tabella di valutazione dei titoli (all. A),
con l’indicazione delle eventuali preferenze (All.
D), riserve (All. E) nonché dei titoli
di accesso ai laboratori (All. C, per gli assistenti tecnici);
11.2 I candidati che chiedono l’aggiornamento della propria
situazione sono collocati nella graduatoria permanente con
l’indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o
delle riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di
accesso ai laboratori (All. C) per gli assistenti tecnici. Nel
caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro
riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta
domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria,
mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già
acquisiti.
11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed
integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente
Centro Servizi Amministrativi. Del deposito è dato avviso mediante
affissione all’albo.
11.4 Successivamente il Direttore Generale Regionale
procede all’approvazione in via definitiva della graduatoria
permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata
pubblicazione all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale e
all’albo del competente Centro Servizi Amministrativi, con
l’indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per via
giurisdizionale o straordinaria.
11.5 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui
alla legge 7.8.1990, n.241 sulla trasparenza dell’attività
amministrativa e l’accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici
scolastici adottano ogni opportuna iniziativa per consentire
l’accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli
interessati. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni
di cui al D.P.R.27.6.1992, n.352.
Art.12
Ricorsi
12.1 Avverso
i provvedimenti con i quali viene dichiarato l’inammissibilità o
la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene
disposta l’esclusione dal medesimo (precedente art.9) è ammesso
ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il
provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo
termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria
provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.
12.2 Decisi
i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori
materiali l’autorità competente approva la graduatoria in via
definitiva.
12.3.Avverso la graduatoria, approvata con decreto del
competente Direttore Generale Regionale, trattandosi di atto
definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60
giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i
provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di
partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle
more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi
condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva
nella graduatoria.
12.5 L’iscrizione con riserva nella graduatoria non
comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di
contratto a tempo indeterminato o determinato.
Art.13
Adempimenti degli uffici scolastici regionali
13.1 L’Ufficio Scolastico Regionale adotta i provvedimenti
riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dalla presente
ordinanza ed in particolare:
a) emana i bandi di concorso per l’inserimento e l’aggiornamento
delle graduatorie permanenti provinciali;
b) assicura la pubblicazione del bando di concorso all’albo
dell’Ufficio e, contestualmente, all’albo del Centro Servizi
Amministrativi, nonché la massima diffusione tra le istituzioni
scolastiche;
c)
nomina le commissioni giudicatrici in ciascuna
provincia;
d) cura l’esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di
ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della
documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte
dei candidati secondo le disposizioni della presente ordinanza;
e) dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e
dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale;
f) con decreto definitivo approva la graduatoria permanente
aggiornata ed integrata , assicurandone la pubblicazione mediante
affissione all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale e dei Centri
Servizi Amministrativi competenti per territorio.
g) provvede all’assunzione a tempo indeterminato dei candidati
utilmente collocati in graduatoria.
Art.14
Norme finali e di rinvio
14.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei
precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R.588/85)
o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R.420/74)
è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili
professionali.
Lo status di aiutante cuoco e il relativo servizio sono equiparati
a quelli di cuoco ai fini dell’ammissione ai concorsi per quest’ultimo
profilo professionale.
14.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente
bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo
svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art.604
del D.Lgs. 297/94).
14.3 L’ordinanza ministeriale n. 57 del 27/05/2002 è stata
registrata alla Corte dei Conti in data 11 luglio 2002, reg. 5,
foglio 291.
Potenza, 10 giugno 2003-06-09
IL DIRETTORE GENERALE
Franco INGLESE |