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Le scriventi
Segreterie Nazionali ritengono che l’articolato presentato non
riesca a cogliere tutta la problematicità dell’attuale situazione
e che, pertanto, sia necessario introdurre alcune ulteriori
modifiche e integrazioni.
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Si registra
positivamente la previsione che la laurea in scienze della
formazione primaria sia titolo valido per l'inserimento nelle
graduatorie permanenti, in analogia a quanto già definito per le
specializzazioni della scuola secondaria.
Ciò risponde ad una specifica
richiesta formulata dalle scriventi OO.SS. fin dalla scorsa
primavera, ma i tempi dei lavori parlamentari fanno temere che
l’approvazione della norma possa giungere tardivamente rispetto
alle procedure di aggiornamento annuale delle graduatorie
permanenti, previsto per i primi mesi dell’anno.
E’
necessario valutare seriamente l’opportunità di inserire il
dispositivo in un provvedimento d’urgenza per non vanificare le
aspettative degli interessati, qualora i tempi parlamentari si
dovessero allungare.
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Tale categoria
di personale è inoltre penalizzata in relazione alla impossibilità
di accedere ai corsi di specializzazione per l’handicap,
previsti dal decreto ministeriale 20 febbraio 2002 per i docenti
abilitati della scuola secondaria, ciò nonostante il decreto
ministeriale del 26 maggio 1998, disponga, sia per i docenti della
scuola primaria che per quelli della secondaria, rispettivamente
art. 3, comma 6 ed art. 4, comma 6, equivalente opportunità.
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Rispetto alla
previsione della frequenza dei corsi di scienze della formazione
primaria o SSIS per i docenti specializzati per l’insegnamento per
l’handicap, non abilitati, ai fini del conseguimento
dell’abilitazione o dell’idoneità va sottolineato che:
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l'accesso ai corsi
universitari dei docenti specializzati sul sostegno ai fini del
conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento
è definito sulla base di criteri non omogenei; agli uni (scuola
secondaria) si attribuiscono crediti che danno comunque
l'accesso al secondo anno di corso (equivalente ad una riduzione
del 50% del percorso), per gli altri (scienze della formazione
primaria) la valutazione dei crediti è rimessa alla
discrezionalità delle Università senza una minima garanzia, con
possibili decisioni discriminanti e sperequanti tra le diverse
facoltà universitarie.
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Vanno definite condizioni di
accesso anche per i docenti diplomati dell’istituto magistrale
quadriennale ai fini dell’accesso ai corsi di scienze della
formazione primaria, con particolare riferimento ai docenti
specializzati per l’handicap.
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La scelta di
prevedere il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità solo
attraverso la formazione universitaria, che sicuramente si colloca
nel nuovo contesto di rinnovamento della formazione iniziale, deve
tenere conto di alcuni elementi storici:
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i corsi universitari sono
costosi, dislocati nei capoluoghi di regione, difficilmente
raggiungibili e per questo va sollecitato e sostenuto un
adeguato decentramento territoriale che agevoli la
partecipazione e la frequenza e un sistema di sostegno economico
anche perché si è in presenza di una categoria che ha già
esperienza di lavoro pluriennale;
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i corsi non sono attivati
per tutte le classi di concorso anzi, sono attivati solo per
poche, quelle più comuni, non esistono inoltre formule
adattabili agli insegnanti tecnico pratici o a quelli d'arte
applicata.
A queste categorie, che
registrano un forte numero di specializzati per il sostegno, non
viene offerta alcuna opportunità: non ci sono corsi aperti agli
insegnanti diplomati della scuola secondaria e non sono stati mai
indetti concorsi ordinari ad essi destinati. E’ necessario
prevedere un livello di formazione universitaria anche per questo
personale, dando concretezza al principio affermato all’articolo 5
della pari dignità della formazione iniziale per tutti i docenti.
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La strategia di
una formazione specialistica e programmata finalizzata
all'insegnamento, come previsto appunto dall'art. 5 del d.d.l.,
non può prescindere dall’analisi della realtà del precariato in
Italia.
Il nuovo modello, basato sulla laurea specialistica non
fa cenno alcuno alle necessarie modalità di intreccio tra vecchio
e nuovo sistema di reclutamento. La presenza, oggi, di un sistema
binario tra graduatorie permanenti e concorsi, cui è
rispettivamente attribuito il 50 per cento dei posti destinati al
reclutamento, non può essere derubricato, ma deve trovare una
coerente declinazione nel nuovo modello.
La stessa previsione
di attività di tirocinio, svolte previa stipula di appositi
contratti di formazione-lavoro, non deve rappresentare
un'occasione di modifica dei diritti che presiedono ad un'attività
lavorativa e non può diventare alternativa ai tradizionali
contratti a tempo determinato.
Il fatto che il testo
dell'articolato non delinei alcuna fase di transizione è
preoccupante: il passaggio diretto al nuovo sistema di formazione
universitario a numero chiuso lascia sulla soglia tutti quei
docenti già inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia,
non abilitati o non idonei.
Il testo formulato prefigura un modello con interventi
non equilibrati tra le diverse categorie di personale per cui si
ritiene necessaria l’introduzione di alcune modifiche, se
l’obiettivo rimane quello di tenere insieme le esigenze del
personale e quelle del sistema formativo, e non disperdere un
patrimonio di esperienze maturato nella scuola con sacrificio e
abnegazione.
Le scriventi
Segreterie Nazionali ritengono che l’importanza delle questioni
poste richieda un momento di riflessione e confronto più
approfondito, anche al fine di verificare la possibilità di
risolvere più celermente, eventualmente, in via amministrativa,
parte dei problemi posti al fine di trovare le soluzioni in tempo
utile per il prossimo anno scolastico.
Si resta a
disposizione per ogni possibile confronto.
E.
Panini D. Colturani
M. Di Menna |