CGIL SCUOLA                CISL SCUOLA               UIL SCUOLA

 

 

                                                                  Roma, 19 novembre 2002

 

 

Al Ministro del MIUR

Dott.ssa Letizia Moratti

 

Al Sottosegretario

On.le Valentina Aprea

 

Ai Gruppi Parlamentari di

Senato e Camera

 

Alla VII Commissione - Camera

 

         Le tensioni e i conflitti scoppiati ultimamente tra i soggetti interessati alla stabilizzazione del rapporto di lavoro nella scuola, mettono in luce i ritardi e le disfunzioni accumulati in una gestione che si è sempre misurata sui problemi con la logica dell'emergenza.

         Questa realtà diventata ormai di difficile governo stante, da una parte, gli interessi confliggenti all’interno della stessa categoria di personale e, dall’altra, le esigenze di connettere più strutturalmente l’ingresso del docente nella scuola e una formazione specifica per la professione docente, richiede soluzioni a regime, coerenti per coniugare le aspettative del personale con quelle del servizio.

         Il testo della legge delega, "Norme generali sull'istruzione…" appena approvato dal Senato ha introdotto - all'art. 5 relativo alla formazione iniziale - alcuni emendamenti che intervengono sulla materia in modo assolutamente parziale ed insufficiente.

         Le scriventi Segreterie Nazionali ritengono che l’articolato presentato non riesca a cogliere tutta la problematicità dell’attuale situazione e che, pertanto, sia necessario introdurre alcune ulteriori  modifiche e integrazioni.

 

-         Si registra positivamente la previsione che la laurea in scienze della formazione primaria sia titolo valido per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, in analogia a quanto già definito per le specializzazioni della scuola secondaria.

Ciò risponde ad una specifica richiesta formulata dalle scriventi OO.SS. fin dalla scorsa primavera, ma i tempi dei lavori parlamentari fanno temere che l’approvazione della norma possa giungere tardivamente rispetto alle procedure di aggiornamento annuale delle graduatorie permanenti, previsto per i primi mesi dell’anno.

E’ necessario valutare seriamente l’opportunità di inserire il dispositivo in un provvedimento d’urgenza per non vanificare le aspettative degli interessati, qualora i tempi parlamentari si dovessero allungare.

 

-         Tale categoria di personale è inoltre penalizzata in relazione alla impossibilità di accedere  ai corsi di specializzazione per l’handicap, previsti  dal decreto ministeriale 20 febbraio 2002 per i docenti abilitati della scuola secondaria, ciò nonostante il decreto ministeriale del 26 maggio 1998, disponga, sia per i docenti della scuola primaria che per quelli della secondaria, rispettivamente art. 3, comma 6 ed art. 4, comma 6, equivalente opportunità.

 

-         Rispetto alla previsione della frequenza dei corsi di scienze della formazione primaria o SSIS per i docenti specializzati per l’insegnamento per l’handicap, non abilitati, ai fini del conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità va sottolineato che:

  • l'accesso ai corsi universitari dei docenti specializzati sul sostegno ai fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento è definito sulla base di criteri non omogenei; agli uni (scuola secondaria) si attribuiscono crediti che danno comunque l'accesso al secondo anno di corso (equivalente ad una riduzione del 50% del percorso), per gli altri (scienze della formazione primaria) la valutazione dei crediti è rimessa alla discrezionalità delle Università senza una minima garanzia, con possibili decisioni discriminanti e sperequanti tra le diverse facoltà universitarie.

  • Vanno definite condizioni di accesso anche per i docenti diplomati dell’istituto magistrale quadriennale ai fini dell’accesso ai corsi di scienze della formazione primaria, con particolare riferimento ai docenti specializzati per l’handicap.

 

-         La scelta di prevedere il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità solo attraverso la formazione universitaria, che sicuramente si colloca nel nuovo contesto di rinnovamento della formazione iniziale, deve tenere conto di alcuni elementi storici:

  • i corsi universitari sono costosi, dislocati nei capoluoghi di regione, difficilmente raggiungibili e per questo va sollecitato e sostenuto un adeguato decentramento territoriale che agevoli la partecipazione e la frequenza e un sistema di sostegno economico anche perché si è in presenza di una categoria che ha già esperienza di lavoro pluriennale;

  • i corsi non sono attivati per tutte le classi di concorso anzi, sono attivati solo per poche, quelle più comuni, non esistono inoltre formule adattabili agli insegnanti tecnico pratici o a quelli d'arte applicata.

A queste categorie, che registrano un forte numero di specializzati per il sostegno, non viene offerta alcuna opportunità: non ci sono corsi aperti agli insegnanti diplomati della scuola secondaria e non sono stati mai indetti concorsi ordinari ad essi destinati. E’ necessario prevedere un livello di formazione universitaria anche per questo personale, dando concretezza al principio affermato all’articolo 5 della pari dignità della formazione iniziale per tutti i docenti.

 

-         La strategia di una formazione specialistica e programmata finalizzata all'insegnamento, come previsto appunto dall'art. 5 del d.d.l., non può prescindere dall’analisi della realtà del precariato in Italia.

 

         Il nuovo modello, basato sulla laurea specialistica non fa cenno alcuno alle necessarie modalità di intreccio tra vecchio e nuovo sistema di reclutamento. La presenza, oggi, di un sistema binario tra graduatorie permanenti e concorsi, cui è rispettivamente attribuito il 50 per cento dei posti destinati al reclutamento, non può essere derubricato, ma deve trovare una coerente  declinazione nel nuovo modello.

         La stessa previsione di attività di tirocinio, svolte previa stipula di appositi contratti di formazione-lavoro, non deve rappresentare un'occasione di modifica dei diritti che presiedono ad un'attività lavorativa e non può diventare alternativa ai tradizionali contratti a tempo determinato.

         Il fatto che il testo dell'articolato non delinei alcuna fase di transizione è preoccupante: il passaggio diretto al nuovo sistema di formazione universitario a numero chiuso lascia sulla soglia tutti quei docenti già inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia, non abilitati o non idonei.

         Il testo formulato prefigura un modello con interventi non equilibrati tra le diverse categorie di personale per cui si ritiene necessaria l’introduzione di alcune modifiche, se l’obiettivo rimane quello di tenere insieme le esigenze del personale e quelle del sistema formativo, e non disperdere un patrimonio di esperienze maturato nella scuola con sacrificio e abnegazione.

         Le scriventi Segreterie Nazionali ritengono che l’importanza delle questioni poste richieda un momento di riflessione e confronto più approfondito, anche al fine di verificare la possibilità di risolvere più celermente, eventualmente, in via amministrativa, parte dei problemi posti al fine di trovare le soluzioni in tempo utile per il prossimo anno scolastico.

 

         Si resta a disposizione per ogni possibile confronto.

 

               CGIL Scuola                      CISL Scuola                          UIL Scuola        

                  E. Panini                         D. Colturani                         M. Di Menna

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