Legge Delega
al Governo per la riforma della scuola
Disegno di Legge AC 3387
(testo approvato dalla Camera il 18 febbraio 2003)
Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale
Art. 1
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
di formazione professionale)
1. Al fine di favorire la
crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei
ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di
ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della
cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il princìpio
di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i princìpi
sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle
regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze
conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto
specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di
cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati. I decreti
legislativi in materia di istruzione e formazione professionale
sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al
citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle
finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano
programmatico di interventi finanziari, da sottoporre
all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281
del 1997, a sostegno:
a) della riforma
degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro
attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie
multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie
informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo
delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione
tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti
creative e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attività motoria e
delle competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del
personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e
continua del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di
autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del
diritto – dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo
dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per
l'educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle
strutture di edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni,
correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al
presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con
il rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le
stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro
entrata in vigore.
Art. 2
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui
all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di
formazione, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) è promosso
l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a
tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali
e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso
conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le
attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una
formazione spirituale e morale, anche ispirata ai princìpi della
Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di
appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed
alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto
all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il
diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si
realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e
formazione professionale, secondo livelli essenziali di
prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione
delle persone in situazione di handicap a norma della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di
istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente
sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e
formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato
l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione,
nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai
decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della
presente legge correlativamente agli interventi finanziari
previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo
1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma
dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di
formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo
ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di
primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei
licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata
triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle
bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di
relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare
un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel
rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori,
essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei
bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e
pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso
dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata
la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di
frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia
possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma
di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni
di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento,
anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e
modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito
dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla
scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma
restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria
è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle
strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la
scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in
un terzo anno che completa prioritariamente il percorso
disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il
secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo
con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto
che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che
compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono
iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il
30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola
primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo
sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e
sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime
sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi
espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua
dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi
per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del
mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di
valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello
spazio e nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali della
convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado,
attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita
delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle
attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce,
anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle
tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in
relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale,
culturale e scientifica della realtà contemporanea; è
caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica
in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura
la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa
progressivamente le competenze e le capacità di scelta
corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi;
fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di
istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda
lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la
successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di
istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento
costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema
dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla
crescita educativa, culturale e professionale dei giovani
attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione
critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma
capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità
personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo
sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove
tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei
e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le
qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o
attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i
licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e
coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i
licei artistico, economico e tecnologico si articolano in
indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i
licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si
sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede
altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità
caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale
del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato
il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso
all'università e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione
e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in
materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del
sistema dell'istruzione e della formazione professionale
realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai
quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente
livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se
rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla
lettera c); le modalità di accertamento di tale
rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti
titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il
regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i
titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso
all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi
del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di
durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di
Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa
frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le
università e con l'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come
privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di
cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonchè di
passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della
formazione professionale, e viceversa, mediante apposite
iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva
di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione
di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai
fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei
passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e
h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze
formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche
con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali,
produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con
specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle
istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni
formative del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con
le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica
superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del
percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento
delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai
corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai
percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel
rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale,
che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale,
e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli
aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con
le realtà locali.
Art. 3
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema
educativo di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui
all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli
apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) la
valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione
e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi
acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di
istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è
affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del
passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi
di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la
continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una
congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e
dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di
formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e
formative; in funzione dei predetti compiti vengono
rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di
istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli
studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove
organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e
gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di
apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di
insegnamento dell'ultimo anno.
Art. 4
(Alternanza scuola-lavoro)
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al
fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il
quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del
secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di
realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e
valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione
con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e
con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base,
l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il
Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai
sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un
apposito decreto legislativo su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di
lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) svolgere
l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza
di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità
dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di
convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di
rappresentanza o con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi
inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli
studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto
individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema
dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare,
a domanda degli interessati e d'intesa con le Regioni, la
frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale
di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati
d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e
realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il
reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie
necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi
compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle
imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione
dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti
formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal
docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio
degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono
riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità
del personale docente.
Art. 5
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui
all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei
docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo
ciclo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la formazione
iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle
università presso i corsi di laurea specialistica, il cui
accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La
programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai
sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della
previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito
regionale, nelle istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma
2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi
dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o
interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli
insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per
la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo
grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate
con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in
tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di
approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le
attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli
alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale
dei docenti può prevedere stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica
per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei
requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di
abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e
all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati,
verificata dagli atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento della
laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore
abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea
specialistica di cui alla lettera a), ai fini
dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle
istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi
contratti di formazione lavoro, specifiche attività di
tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla
lettera a), le università, sentita la direzione
scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di
ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di
ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui
sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con
le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o
d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e
governano i centri di eccellenza per la formazione permanente
degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e)
curano anche la formazione in servizio degli insegnanti
interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di
coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale
delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui
all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale
svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione
artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre
1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i
relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i
necessari adattamenti, i princìpi e criteri direttivi di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti
dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso
del diploma biennale di specializzazione per le attività di
sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione
24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o
del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di
Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie
artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale
pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole
di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole
medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli
esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di
specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti
didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso
degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in
sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di
laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il
percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il
conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le
attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi
crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo
anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro
che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma
di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove
di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in
scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo
3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo
della valutazione delle attività di tirocinio previste dal
relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita
all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o
dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente
altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste
dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale
inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con
la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di
laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione
abilitante.» sono soppresse.
Art. 6
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di
Bolzano)
1. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi
statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7
(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più
regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma,
della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, si provvede:
a) alla
individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio
scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi
specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività
costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari,
ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle
discipline;
b) alla determinazione delle modalità di
valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard
minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei
titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi
formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai
percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di
cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome, di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
3. Il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre
anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di
istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici
2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo
criteri di gradualità e in forma di sperimentazione,
compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse
finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti
dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza
comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola
dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di
età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente
anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004
possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti
delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le
bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti
dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal
comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola
dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati
nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003,
45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro
a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede
a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo
comunque il rispetto del predetto limite di spesa.
6. All'attuazione del piano
programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in
coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
7. Ciascuno dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da
relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
7-bis. I decreti
legislativi di cui al precedente comma la cui attuazione determini
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi
che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7-ter. Il parere di cui
all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario.
8. Con periodicità annuale, il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il
Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica
delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale
attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate
annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori
spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
9. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
10. La legge 10 febbraio 2000,
n. 30, è abrogata.
11. La legge 20 gennaio 1999,
n. 9, è abrogata.
Ordini del Giorno accolti dal Governo
(Camera, 18 febbraio 2003)
Il Governo accetta i seguenti ordini
del giorno:
La Camera,
premesso che:
in Italia, anche alla luce dei recenti mutamenti avvenuti a
seguito della modifica del titolo V della Costituzione, si avverte
in maniera sempre più urgente l'esigenza di predisporre in tempi
rapidi una riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione in grado di renderlo maggiormente competitivo;
il disegno di legge di delega del Governo, A.C. 3387, trasmesso
dal Senato e attualmente in discussione in Aula, si pone in questa
direzione, prevedendo non solo le innovazioni necessarie anche a
livello europeo ma garantendo al tempo stesso il mantenimento di
tutte quelle caratteristiche positive che caratterizzano la scuola
italiana;
in questo senso, a dimostrazione del fatto che qualsiasi riforma
che guardi all'Europa non può in alcun modo cancellare i tratti
indelebili dell'identità, della storia, della cultura e delle
tradizioni di una nazione, occorre sottolineare come, rispetto
alla legge n. 30 del 2000, siano stati aggiunti nell'articolato
alcuni passaggi fondamentali (in particolare il richiamo
all'identità nazionale ed alla cittadinanza europea);
quanto ai contenuti, ferma restando la convinzione della
maggioranza in merito alla bontà del provvedimento in esame, si
richiama tuttavia la necessità di affrontare in sede di
completamento della riforma talune problematiche alquanto delicate
e complesse;
una prima questione riguarda gli insegnanti, per i quali - allo
scopo di incentivare la professionalità - si richiede la
fissazione di criteri diretti a stabilire una progressione di
carriera onde consentire loro un minimo di apertura della stessa
che abbia risvolti anche sul piano contributivo e preveda
l'acquisizione di titoli utilizzabili per i futuri concorsi per il
ruolo dirigente;
in secondo luogo, sempre per quanto riguarda il reclutamento del
personale docente, occorre stabilire una graduatoria ad
esaurimento in modo da salvaguardare i cosiddetti precari, i quali
- pur avendo superato un concorso - non hanno ancora raggiunto la
sospirata stabilizzazione;
un chiarimento interpretativo per l'utenza si rende, inoltre,
necessario in ordine ai meccanismi - già previsti dalla legge di
riforma - che consentono il passaggio dal sistema dei licei a
quello dell'istruzione e formazione professionale e viceversa (il
che dovrà avvenire secondo il metodo dei crediti certificati e
«mediante apposite iniziative didattiche»);
in un'ultima analisi, nel varare una così importante riforma non
si può non tener conto della situazione drammatica in cui versa
l'edilizia scolastica nel nostro Paese;
in tal senso, è molto urgente prevedere un piano complessivo di
adeguamento delle strutture di edilizia scolastica alle più
recenti normative antisismiche,
impegna il Governo
ad affrontare, nell'ambito della emanazione dei decreti
legislativi per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale, le importanti
problematiche esposte in premessa, le quali, qualora non
ricevessero una adeguata soluzione, renderebbero assai difficile e
complicata la transizione al nuovo sistema.
9/3387/1. Fatuzzo, Buontempo, Butti, Delmastro Delle Vedove, Maggi,
Angela Napoli, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame
prevede la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e
del comportamento degli studenti da parte dei docenti e
l'affidamento agli stessi docenti della valutazione dei periodi
didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
nella medesima lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 non è
esplicitata la facoltà dei docenti di decidere, annualmente,
l'eventuale non ammissione degli studenti all'anno successivo,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi di cui
all'articolo 1 del disegno di legge in esame, la possibilità per i
docenti di ciascun consiglio di classe di deliberare, anche
all'interno del biennio valutativo, nei casi di grave e diffusa
insufficienza, la non ammissione all'anno successivo del biennio
di riferimento.
9/3387/2. Sterpa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame
prevede la valutazione, periodica ed annuale, degli apprendimenti
e del comportamento degli studenti da parte dei docenti;
nella stessa lettera a) è previsto l'affidamento agli stessi
docenti della valutazione dei periodi didattici (bienni) ai fini
del passaggio al periodo successivo;
dal contenuto della citata lettera a) sembrerebbe soppressa la
possibilità, per i docenti, di decidere, in base alla situazione
del singolo alunno, della promozione o meno anno per anno,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi di cui
all'articolo 1 del disegno di legge in esame, la facoltà per i
docenti del singolo consiglio di classe, anche in vigenza del
biennio valutativo, sulla base dei risultati acquisiti e delle
valutazioni, di decidere sull'ammissione dell'alunno all'anno
successivo o fargli ripetere anche il primo anno.
9/3387/3. Maggi, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani,
Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale,
considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera b),
riguardante la formazione iniziale dei docenti,
impegna il Governo
nella stesura dei decreti che disciplinano la materia a prevedere,
relativamente alla formazione iniziale dei docenti della scuola
secondaria di primo e secondo grado, crediti aggiuntivi, oltre ai
120 della laurea specialistica, finalizzati all'acquisizione di
competenze professionali specifiche, da conseguire e certificare
nell'ambito della struttura di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera e).
9/3387/4.(Testo modificato nel corso della seduta) Anna Maria
Leone.
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera g);
tenuto conto delle opportunità di costruire un autentico sistema
binario basato sulla pari dignità culturale e organizzativa dei
due percorsi, paralleli, graduati ed interattivi,
impegna il Governo
a comprendere nel sistema dell'istruzione e della formazione
professionale la maggior parte degli istituti tecnici, gli
istituti professionali ed i centri di formazione professionale
regionale, articolandoli in diversi indirizzi per corrispondere
alle molteplici esigenze della società e del mondo del lavoro,
finalizzandoli prevalentemente all'operatività affinché venga
trasmessa l'acquisizione di capacità, di abilità, di conoscenze e
di competenze culturali e professionali, dotandoli di un forte
legame con la realtà produttiva, economica e lavorativa, di una
struttura flessibile che interagisca con il sistema di istruzione
e formazione liceale, di differenti livelli di qualificazione e di
certificazioni adeguate aventi validità nazionale.
9/3387/5. Ranieli.
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 3,
impegna il Governo
a consentire, ai docenti che, sprovvisti dell'abilitazione
all'insegnamento secondario, siano in possesso del diploma
biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore
di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di
Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio
di musica Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità
quinquennale afferente alle classi di concorso area
tecnico-professionale, del diploma di maturità magistrale, del
diploma di scuola magistrale, scuole di specializzazione per
l'insegnamento nelle scuole secondarie, l'ammissione con il
riconoscimento dei crediti maturati, anche in soprannumero alle
Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario o ai
corsi di laurea in scienza della formazione primaria per il
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. A questi corsi
non possono accedere coloro che sono già in possesso di una
abilitazione.
9/3387/6.(Testo modificato nel corso della seduta).Giuseppe Drago.
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere e) ed
f),
impegna il Governo
a graduare il più possibile, nel tempo, l'applicazione della norma
riguardante le iscrizioni al primo anno della scuola dell'infanzia
e della scuola primaria al fine di apprestare le condizioni
necessarie di carattere organizzativo ed economico per un regolare
svolgimento dell'attività scolastica.
9/3387/7. (Testo modificato nel corso della seduta). Volontè.
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 5, riguardante la
formazione degli insegnati;
affermata l'esigenza di adottare criteri di equità nel trattamento
del personale, di equivalenza nella distribuzione dei punteggi per
la costituzione delle graduatorie, di rispetto dei diritti
acquisiti,
impegna il Governo
a valutare positivamente l'equiparazione dei tre titoli di
abilitazione (corsi riservati, di cui alle ordinanze ministeriali
n. 153/1999, n. 33/2000, n. 1/2001, concorso ordinario e
abilitazione SSIS) attualmente valutabili all'atto di inserimento
in graduatoria permanente e, per ovviare alla mancata attuazione
di una norma transitoria, impegna ad attribuire per ogni percorso
abilitante un punteggio aggiuntivo pari a 24 punti e attribuire ai
soggetti in possesso dell'abilitazione SSIS un ulteriore bonus di
6 punti in accordo e nel rispetto dell'articolo 3 del decreto
ministeriale 24 novembre 1998 ed un bonus di 3 punti per i
soggetti in possesso dell'abilitazione conseguita con il concorso
ordinario, previo parere positivo del CNPI e, comunque, senza
compromettere l'inizio dell'anno scolastico 2003-2004.
9/3387/8. (Testo modificato nel corso della seduta).De Laurentiis.
La Camera,
il testo della delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
considerata la necessità di tutelare le esperienze più qualificate
e più rinomate della storia scolastica del Paese che tuttora
mantengono un proficuo rapporto con la società e con il mondo
economico e produttivo,
impegna il Governo
a prevedere che alcuni istituti tecnici, professionali e d'arte,
caratterizzati da peculiarità culturali, organizzative e operative
e di lunga tradizione educativa e di particolare eccellenza, unici
sul territorio nazionale, possano conservare un ordinamento
speciale, evitando di conformarli completamente al nuovo modello
istituzionale.
9/3387/9. Mereu.
La Camera,
premesso che:
lo stato giuridico del personale docente della scuola è dettato
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 ed è
pertanto decisamente superato;
non appare possibile definire le norme generali ed i livelli
essenziali delle prestazioni di un sistema nazionale di istruzione
e di formazione senza alcun riferimento alla condizione
«giuridica» e professionale degli insegnanti;
la qualità della scuola è fondata sulla qualità della condizione e
della funzione dei docenti;
la difficoltà di realizzazione della stessa autonomia scolastica è
anche dovuta al mancato sviluppo ed aggiornamento della
professionalità e delle competenze del docente;
la raccomandazione sullo status degli insegnanti redatta
dall'UNESCO nel 1996 ha posto autorevolmente la questione della «professionalizzazione»
dell'insegnamento;
la tutela costituzionale sia della libertà di insegnamento sia del
diritto all'istruzione impone la definizione legislativa di uno
specifico stato giuridico degli insegnanti,
impegna il Governo
nell'ambito dell'attuazione del nuovo sistema di istruzione e di
formazione, allo scopo di realizzarne pienamente i principi, le
finalità e gli obiettivi insieme con quelli di cui all'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della delega in esame, a:
a) definire le caratteristiche generali attraverso cui si esplica
la funzione docente quale funzione professionale dei sistemi
pubblici di istruzione e formazione;
b) diversificare ed articolare la funzione docente, anche in
rapporto ai nuovi compiti necessari alla piena realizzazione
dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo
delle istituzioni scolastiche;
c) individuare specifiche modalità di verifica e di valutazione
delle prestazioni collegate alla valorizzazione professionale.
9/3387/10. Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi,
Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere valutato quale
vera risorsa per l'integrazione all'interno della comunità
scolastica e sociale;
nel mese di luglio 2002 la VII Commissione della Camera dei
deputati ha approvato, all'unanimità, una risoluzione con la quale
si impegnava il Governo a dare soluzione al problema degli
insegnanti di sostegno che hanno conseguito il relativo titolo di
specializzazione a norma del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 970 del 1975, ma che risultano privi del titolo di
abilitazione;
in data 26 novembre 2002, con decreto ministeriale, sono state
emanate apposite disposizioni, in deroga al decreto ministeriale
25 giugno 2002, al fine di consentire l'ammissione in soprannumero
alle SSIS, sin dal corrente anno accademico, degli insegnanti di
sostegno laureati privi di abilitazione, ma le università non
hanno ancora dato relativa esecuzione;
il comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame contiene
una specifica norma per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione
all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale
di specializzazione per le attività di sostegno, di cui al decreto
del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
nonché del titolo di studio richiesto ed abbiano superato le prove
di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario,
impegna il Governo
a voler prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi relativi
all'attuazione del comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in
esame, una norma transitoria specifica che, tenendo conto del
dovuto riconoscimento dei titoli di studio conseguiti ai sensi del
previgente ordinamento, preveda la possibilità di conseguire, per
i docenti specializzati anche privi dell'attuale prescritto titolo
di studio, la nuova abilitazione necessaria per l'inserimento
nelle graduatorie permanenti; il tutto alla luce della dovuta
valutazione del titolo di specializzazione valutato abilitante
dalla legge n. 104 del 1992.
9/3387/11. Landolfi, Angela Napoli, Butti, Castellani, Maggi,
Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
la modifica del titolo V della Costituzione ha elevato il concetto
di «autonomia scolastica» al rango costituzionale, inserendolo
nell'articolo 117;
tale articolo, infatti, nel prevedere tra le materie oggetto di
legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni quella
dell'istruzione, fa esplicitamente salva l'autonomia delle singole
istituzioni scolastiche;
la legge di riforma dei sistemi di istruzione e di formazione deve
valorizzare e sostanziare l'attuazione dell'autonomia scolastica;
il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 2, comma 1,
lettera l), che i «piani di studio personalizzati» contengano un
nucleo fondamentale uguale per tutti «su base nazionale» ed una
quota riservata alle regioni, apparentemente negando di fatto alle
istituzioni scolastiche l'esercizio della autonomia di
progettazione didattica che viene loro riconosciuta dalla
Costituzione;
lo stesso disegno di legge non prevede, all'articolo 7, comma 1,
nell'ambito dei regolamenti applicativi da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la
determinazione del monte orario di insegnamento obbligatorio,
suddiviso in quota nazionale e quota di pertinenza delle
istituzioni scolastiche;
da più parti sono state espresse forti riserve su tale aspetto del
provvedimento in esame, evidenziando la preoccupazione per
l'annientamento della capacità progettuale autonoma delle singole
istituzioni scolastiche,
impegna il Governo:
ad attuare il principio costituzionale di autonomia delle
istituzioni scolastiche riconoscendo alle stesse, all'interno dei
rispettivi piani di studio, la disponibilità di una quota del
monte orario annuo obbligatorio, destinata a differenziare
l'offerta formativa rispetto ai bisogni degli utenti;
a prevedere che tale quota venga utilizzata per comporre in
sintesi formativa coerente i fabbisogni dei singoli studenti con
la domanda espressa dagli enti locali e dalle regioni;
a prevedere, altresì, nell'ambito dei regolamenti attuativi
citati, la determinazione del monte orario obbligatorio suddiviso
come dinanzi evidenziato.
9/3387/12. Butti, Angela Napoli, Landolfi, Castellani, Maggi,
Cannella, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge in esame prevede una nuova fase
di formazione con successiva nuova forma di reclutamento degli
insegnanti;
nella fase transitoria, le vigenti modalità di accesso
all'insegnamento possono creare disparità di trattamento
nell'attribuzione del punteggio valido ai fini dell'inclusione
nelle graduatorie permanenti;
tra le finalità del disegno di legge in esame è previsto il
supporto alla valorizzazione professionale del personale docente;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, all'articolo 17, comma 111,
sottolinea l'esigenza, in riferimento all'accesso al pubblico
impiego, di tenere in considerazione anche le professionalità
prodotte dai dottorati di ricerca,
impegna il Governo:
nell'ambito della formazione delle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401 del testo unico, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, ad
assicurare parità di trattamento nell'attribuzione del punteggio a
coloro che abbiano conseguito la specifica abilitazione a seguito
di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti ed a coloro
che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito di superamento
dell'esame di Stato al termine delle scuole di specializzazione di
cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
a mettere in atto ogni utile accorgimento perché venga dato
opportuno riconoscimento all'alta formazione conseguente al
dottorato di ricerca, sia ai fini dell'accesso ai ruoli docenti
della scuola italiana, sia ai fini dell'accesso alla dirigenza
scolastica.
9/3387/13. Stagno d'Alcontres, Angela Napoli, Landolfi, Butti,
Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli,
Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, lettera b), del disegno di legge in esame
prevede la individuazione delle classi dei corsi di laurea
specialistica finalizzati anche alla formazione degli insegnanti;
per la formazione degli insegnamenti della scuola secondaria di
primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di laurea
specialistica verranno individuate con riferimento
all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di
istruzione e con preminenti finalità di approfondimento
disciplinare,
impegna il Governo
a voler prevedere, nell'ambito delle discipline impartite per la
formazione degli insegnanti, anche lo sviluppo dei relativi
aspetti didattici ed epistemologici.
9/3387/14. Castellani, Angela Napoli, Landolfi, Stagno d'Alcontres,
Maggi, Butti, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri,
Coronella.
La Camera,
premesso che:
tra le finalità del disegno di legge in esame è previsto il
supporto alla valorizzazione professionale del personale docente e
ad iniziative di formazione iniziale e continua del personale
stesso;
l'articolo 5, recante norme in materia di formazione degli
insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino la
disciplina della formazione dei docenti della scuola
dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;
tale formazione dovrà realizzarsi nelle università presso i corsi
di laurea specialistica ad accesso programmato, con preminente
finalità di approfondimento disciplinare per la formazione degli
insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo
ciclo;
percorsi abbreviati sono già previsti dallo stesso articolo 5,
comma 3, del disegno di legge in esame per alcune categorie di
laureati in possesso di titolo di studio post lauream;
al momento dell'introduzione del nuovo regime di formazione
iniziale, vi saranno aspiranti docenti ammessi alle lauree
specialistiche in possesso di laurea quadriennale o di maggiore
durata conseguita ai sensi del previgente ordinamento, nonché di
titoli di studio post lauream, tra cui il dottorato di ricerca, a
norma di legge il più alto titolo di studio conseguibile in
Italia, oltre che i laureati in possesso di laurea di primo
livello di durata triennale;
è nel primario interesse del mondo dell'istruzione favorire
l'inserimento di personale docente ad alta qualificazione, la
quale discende anche direttamente dalla durata del percorso di
studi nel quale sia stato curato l'approfondimento disciplinare e
dal conseguente livello di formazione conseguito, a cui si
aggiunge l'elevato valore aggiunto della formazione alla ricerca
conseguibile con il dottorato di ricerca,
impegna il Governo
a prevedere, nel caso della formazione di insegnanti della scuola
secondaria di primo grado e del secondo ciclo, norme che prevedano
esplicitamente il riconoscimento di abbreviazioni del percorso
formativo significative per gli aspiranti docenti in possesso di
laurea quadriennale o di maggiore durata conseguita ai sensi del
previgente ordinamento, nonché di titoli di studio di livello
superiore, quali il dottorato di ricerca.
9/3387/16. Cannella, Angela Napoli, Landolfi, Stagno d'Alcontres,
Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri,
Coronella.
La Camera,
premesso che:
è auspicabile che l'individuazione e la valorizzazione di talenti
musicali, nonché l'apprendimento di uno strumento musicale
finalizzato anche a future scelte professionali, avvengano in età
precoce;
è necessario assicurare la possibilità di accedere, da parte di
talenti, ad un insegnamento di uno strumento musicale altamente
qualificato;
la classe di concorso di strumento musicale (A077) è attualmente
ben distinta da quelle di educazione musicale (A031 e A032);
la formazione iniziale di tutti i docenti è di grado
universitario;
anche a seguito della legge n. 508 del 1999, la formazione
abilitante dei docenti di educazione musicale è di competenza dei
corsi di didattica della musica nei conservatori di musica;
è necessario che anche la formazione abilitante dei docenti di
strumento musicale sia di competenza dei conservatori di musica;
altra condizione irrinunciabile per un aspirante docente di
strumento musicale è l'avere svolto un'adeguata attività
artistica,
impegna il Governo
alla emanazione degli atti necessari a garantire che:
a) fin dalla scuola primaria sia presente lo studio di uno
strumento musicale e della musica d'insieme;
b) nella scuola secondaria, per l'abilitazione all'insegnamento di
uno strumento musicale, la formazione dei docenti sia di
competenza dei conservatori di musica;
c) venga assicurata per i talenti, la possibilità di accedere ad
un insegnamento di strumento musicale altamente qualificato.
9/3387/17. Rositani, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani,
Maggi, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi, delle
istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della
magistratura e delle forze dell'ordine, nonché della legislazione
di riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della
cultura della legalità, deve ritenersi indispensabile per il
percorso formativo e didattico del cittadino italiano;
instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole
che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno
dei modi più efficaci per lottare contro la criminalità
organizzata, ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di
combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione e
della sottomissione al sistema di controllo socio-economico propri
della mafia e delle organizzazioni similari;
l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle precedenti
premesse avvicina il giovane cittadino alla «res publica» ed alla
sua gestione, facendogliela sentire come parte del proprio
patrimonio e rendendolo compartecipe ad essa, al fine di evitare
una sensazione di distacco ed estraneità prodromica
all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque, alla
violazione delle regole;
le manifestazioni sulla legalità e l'attività svolta in istituti
scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere
momenti isolati del percorso didattico e formativo, ma devono
esserne parte integrante e costante;
la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso
l'attività innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da
parte della criminalità dimostra la loro efficacia e la loro
utilità,
impegna il Governo
a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di
studio, all'interno della educazione alla convivenza civile, il
percorso formativo e didattico illustrato in premessa.
*9/3387/18. Misuraca, Marinello.
La Camera,
premesso che:
la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi, delle
istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della
magistratura e delle forze dell'ordine, nonché della legislazione
di riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della
cultura della legalità, deve ritenersi indispensabile per il
percorso formativo e didattico del cittadino italiano;
instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole
che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno
dei modi più efficaci per lottare contro la criminalità
organizzata, ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di
combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione e
della sottomissione al sistema di controllo socio-economico propri
della mafia e delle organizzazioni similari;
l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle precedenti
premesse avvicina il giovane cittadino alla «res publica» ed alla
sua gestione, facendogliela sentire come parte del proprio
patrimonio e rendendolo compartecipe ad essa, al fine di evitare
una sensazione di distacco ed estraneità prodromica
all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque, alla
violazione delle regole;
le manifestazioni sulla legalità e l'attività svolta in istituti
scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere
momenti isolati del percorso didattico e formativo, ma devono
esserne parte integrante e costante;
la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso
l'attività innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da
parte della criminalità dimostra la loro efficacia e la loro
utilità,
impegna il Governo
a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di
studio, all'interno dell'educazione alla convivenza civile, il
percorso formativo e didattico illustrato in premessa.
*9/3387/19. Antonio Pepe, Angela Napoli, Landolfi, Butti,
Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri,
Coronella.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame pone, tra gli obiettivi fondamentali
della formazione delle giovani generazioni, l'educazione motoria e
ludico sportiva;
anche nelle indicazioni e nelle raccomandazioni per la
formulazione dei piani di studio del primo ciclo viene
opportunamente sottolineato il valore formativo dell'educazione
fisica e sportiva e a tale disciplina si riserva un adeguato
rilievo, sia sotto il profilo didattico che dell'organizzazione
dei piani di studio stessi;
l'impostazione flessibile e personalizzata dei piani di studio del
secondo ciclo apre nuove possibilità di caratterizzare i corsi
degli istituti e dei licei destinando sia l'orario annuale
obbligatorio sia quello aggiuntivo all'acquisizione di particolari
competenze degli studenti per la realizzazione del loro profilo
educativo, culturale e professionale;
con l'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea in scienze
motorie è opportuno prevedere un percorso formativo specificamente
indirizzato alla cultura del movimento,
impegna il Governo
a prevedere, nei piani di studio dei licei e nel sistema di
istruzione e formazione professionale, un'adeguata
intensificazione della formazione culturale e professionale in
ambito motorio e sportivo;
a promuovere nel secondo ciclo di istruzione del sistema
scolastico nazionale, con le opportune risorse e con la
collaborazione delle organizzazioni sportive e degli enti locali,
indirizzi sportivi in cui dare particolare impulso allo studio
degli insegnamenti afferenti alle scienze motorie e alla pratica
delle discipline a carattere espressivo e sportivo che
caratterizzano il movimento umano e con essi la diffusione
dell'associazionismo sportivo scolastico.
9/3387/21. Santulli, Palmieri.
La Camera,
premesso che:
il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere valutato quale
vera risorsa per l'integrazione all'interno della comunità
scolastica e sociale;
nel mese di luglio 2002, la VII Commissione della Camera dei
deputati ha approvato, all'unanimità, una risoluzione con la quale
si impegnava il Governo a dare soluzione al problema degli
insegnanti di sostegno che hanno conseguito il relativo titolo di
specializzazione a norma del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 970 del 1975, ma che risultano privi del titolo di
abilitazione;
l'articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame contiene
norme specifiche per consentire un'abbreviazione del percorso
formativo al fine del conseguimento, a seconda dei casi,
dell'abilitazione all'insegnamento secondario o della laurea
abilitante in scienze della formazione primaria per l'insegnamento
nella scuola materna od elementare:
a) a coloro che, in possesso del diploma biennale di
specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del
ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al decreto
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché
del titolo di studio (laurea o diploma di ISEF, di accademia di
belle arti, di istituto superiore per le industrie artistiche, di
conservatorio di musica e di istituto musicale pareggiato)
richiesto per l'ammissione alle scuole di specializzazione per il
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario,
abbiano superato le prove di accesso alle scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario;
b) a coloro che, in possesso del predetto diploma di
specializzazione per il sostegno e del diploma di scuola
secondaria superiore, abbiano superato le prove di accesso al
corso di laurea in scienze della formazione primaria per
l'insegnamento nella scuola materna o nella scuola elementare;
da molti anni la scuola si sta avvalendo per l'insegnamento su
posti di sostegno:
a) nella scuola secondaria, e per classi di concorso per le quali
il vigente ordinamento non richiede il possesso del diploma di
laurea, di insegnanti non abilitati con diploma di scuola
secondaria superiore (insegnanti tecnico-pratici e di arte
applicata) specializzati per il sostegno;
b) sempre nella scuola secondaria, anche di insegnanti non
specializzati, abilitati e non abilitati;
c) nella scuola materna e nella scuola elementare, di insegnanti
abilitati e non abilitati e non specializzati per il sostegno,
nonché di insegnanti della scuola elementare abilitati
all'insegnamento per la scuola elementare ma che non hanno
completato il corso dell'istituto magistrale con l'anno
integrativo di cui all'articolo 191, comma 6, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non specializzati;
vanno considerate l'opportunità e l'esigenza per la scuola che non
vada disperso il pluriennale e prezioso patrimonio di esperienza
acquisito dai predetti docenti,
impegna il Governo
a prendere in considerazione la situazione delle predette
categorie di docenti al fine di consentire loro, limitatamente a
coloro che hanno prestato servizio continuativo per almeno tre
anni sul posto di sostegno, di essere ammessi, in sovrannumero,
alle scuole di specializzazione o ai corsi di laurea in scienze
della formazione primaria, con percorsi abbreviati, per conseguire
l'abilitazione e/o la specializzazione, a seconda dei casi;
a porre allo studio i necessari provvedimenti volti ad agevolare
l'assunzione, su posti di sostegno, di coloro che hanno maturato
un'adeguata e specifica esperienza.
9/3387/22. Licastro Scardino, Santulli.
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera f), prevede che alla
scuola primaria si possono iscrivere anche le bambine e i bambini
che compiono sei anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento;
la questione dell'utilità e opportunità della previsione
dell'ingresso anticipato a scuola non si risolve in maniera
incontrovertibile, evidenziandosi posizioni completamente distinte
all'interno dell'opinione pubblica e delle stesse forze politiche
presenti in Parlamento, anche di maggioranza,
impegna il Governo
a disciplinare la previsione dell'iscrizione anticipata, nei
decreti attuativi, configurandola chiaramente quale libera scelta
riconosciuta alla singola famiglia, che giudicherà sulla base
della maturità fisica, psichica e relazionale del proprio figlio.
9/3387/23. Vascon, Bianchi Clerici.
La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede
l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un piano
programmatico di interventi finanziari predisposto dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge discendente dal
disegno di legge in esame, per la realizzazione delle finalità
della legge medesima;
il medesimo comma elenca le singole voci di cui si compone la
riforma della scuola;
tale meccanismo generale di copertura non presenta carattere di
rigidità, comportando un significativo grado di discrezionalità,
tenuto conto dei vincoli generali di copertura e di compensazione
cui esso sottostà,
impegna il Governo
a prevedere, nei decreti attuativi, dopo l'approvazione del
Consiglio dei ministri, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari sul piano programmatico finanziario.
9/3387/24. Sergio Rossi, Bianchi Clerici.
La Camera,
premesso che:
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il
sistema educativo si articoli nella scuola dell'infanzia, in un
primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il
sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
l'articolo 3, nel disciplinare la valutazione degli apprendimenti
e del comportamento degli studenti, prevede la valutazione dei
periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
una valutazione negativa al termine del biennio implica, per lo
studente, la ripetizione dei due anni costituenti il biennio, con
un notevole investimento di tempo,
impegna il Governo
a prevedere, nei decreti attuativi, la possibilità che, in sede di
valutazione annuale ed in presenza di una valutazione negativa
degli apprendimenti che non lasci ragionevolmente prevedere il
recupero e l'esito positivo al termine del biennio, si disponga la
ripetizione del primo anno del biennio senza dover attendere il
termine dell'anno successivo.
9/3387/25. Didonè, Bianchi Clerici.
La Camera,
premesso che:
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il
sistema educativo si articoli nella scuola dell'infanzia, in un
primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il
sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera f), stabilisce che la
scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità
individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far
acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino
alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi
espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua
dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di valorizzare le
capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
è importante individuare accorgimenti di carattere dispensativi e
compensativi e/o sussidi che tengano conto delle difficoltà
specifiche dei ragazzi e che non mortifichino le loro effettive
capacità intellettuali, né incidano pesantemente sulla loro
necessaria auto-stima,
impegna il Governo
a prevedere, nei decreti attuativi di disciplina del primo ciclo,
forme di dispensa da alcune prestazioni (lettura ad alta voce,
verifica scritta, eccetera) e l'uso di alcuni strumenti
(calcolatrice, tavola pitagorica, registratore, eccetera) per gli
alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)
9/3387/27. Ercole, Bianchi, Clerici.
La Camera,
premesso che:
negli ultimi decenni si è assistito all'accentuarsi della presenza
femminile nel ruolo di insegnante, determinata anche dalla perdita
di prestigio sociale ed economico che ha investito questa figura
professionale;
tale situazione è stata favorita dalla possibilità di conciliare
l'impegno del lavoro e la famiglia, grazie all'orario di lavoro
meno impegnativo rispetto ad altre professioni;
tale fenomeno provoca delle ripercussioni nei processi educativi e
di maturazione degli adolescenti, soprattutto maschi, a cui
vengono a mancare modelli di riferimento e di imitazione necessari
alla loro crescita,
impegna il Governo
a studiare forme di incentivi, costituzionalmente compatibili, al
fine di incoraggiare il reclutamento di insegnanti maschi, in
particolare nel ciclo secondario.
9/3387/28. Bianchi Clerici, Lussana, Ercole.
La Camera,
premesso che:
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il
sistema educativo si articoli nei seguenti gradi di scuola: scuola
dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e di
secondo grado;
l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede l'emanazione di
norme generali sulla valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi;
tra i criteri direttivi e i princìpi direttivi è previsto che la
valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti, e la certificazione delle competenze
da essi acquisite, siano affidate ai docenti delle istituzioni di
istruzione e formazione frequentate,
impegna il Governo
a prevedere che la valutazione degli alunni con handicap non
riguardi esclusivamente gli apprendimenti, ma avvenga secondo i
princìpi fissati nell'articolo 12, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, i quali prevedono quattro ambiti valutativi
dell'integrazione scolastica: la crescita in autonomia negli
apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e negli
scambi relazionali.
9/3387/29. Francesca Martini, Bianchi Clerici.
La Camera,
premesso che:
si pone come esigenza prioritaria per la formazione iniziale degli
insegnanti realizzare un adeguato equilibrio tra i momenti della
preparazione disciplinare, della preparazione
psico-pedagogico-didattica e della concreta esperienza nella
scuola;
tale equilibrio deve essere diverso nella formazione degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria in ragione dei ruoli e delle funzioni
anche profondamente differenti che, nei diversi gradi scolastici,
competono ai momenti disciplinari o predisciplinari rispetto a
quelli più ampiamente educativi e formativi;
la pari dignità nella formazione di tutti gli insegnanti va
realizzata assicurando a ciascun insegnante una preparazione
adeguata ai complessi e delicati compiti cui è chiamato, diversi
in relazione alle diverse fasce di età;
occorre non disperdere, ma anzi potenziare l'esperienza positiva
in corso della collaborazione fra università e scuola nella
formazione universitaria degli insegnanti,
impegna il Governo
a emanare i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 5 del disegno
di legge in esame assicurando il rispetto dei seguenti parametri:
1) intervenire sulla disciplina delle classi delle lauree
triennali in modo che sia assicurata la possibilità di percorsi di
studi finalizzati alla formazione degli insegnanti della scuola
dell'infanzia e della scuola primaria che dall'inizio prevedano
sia una equilibrata preparazione nei campi psico-pedagogico,
umanistico, scientifico, artistico e dell'educazione corporea, sia
attività di laboratorio e tirocinio;
2) delineare i rapporti tra le facoltà e le strutture di ateneo o
di interateneo di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 5 del
disegno di legge in esame, quanto alle responsabilità di
programmazione e governo dei corsi di cui alla lettera a) dello
stesso comma, nel senso di affidare alle facoltà competenze
preminenti per gli aspetti di preparazione disciplinare, e alle
strutture di ateneo o di interateneo responsabilità di
coordinamento dei corsi per gli aspetti comuni e gli insegnamenti
trasversali;
3) prevedere che i corsi di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 5 del disegno di legge in esame comprendano
esperienze di insegnamento e di partecipazione alla vita della
scuola, da organizzare e gestire con l'apporto coordinato di
università e scuola, e che la valutazione positiva di tali
esperienze sia condizione perché la laurea specialistica
conseguita abbia valore abilitante;
4) anche in relazione a quanto indicato al punto 3, indicare che
allo scopo di salvaguardare le preminenti finalità di
approfondimento disciplinare di cui al comma 1, lettera b),
dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, parte della
formazione relativa alle didattiche disciplinari possa essere
svolta nella fase del tirocinio di cui alla lettera e) del
medesimo comma;
5) stabilire che le attività di tirocinio di cui al comma1 lettera
e) dell'articolo 5 del disegno di legge in esame siano valutate e
che la valutazione positiva sia condizione necessaria al fine
dell'accesso ai ruoli organici del personale docente;
6) valutare la possibilità che la laurea specialistica per gli
insegnanti della scuola dell'infanzia possa essere conseguita con
un numero di crediti più limitato rispetto a quelli necessari per
le altre lauree, considerata la minore necessità di crediti in
insegnamenti disciplinari;
7) prevedere che la formazione in servizio degli insegnanti di cui
al comma 1, lettera g), dell'articolo 5 del disegno di legge in
esame sia realizzata in collaborazione con le strutture
dell'amministrazione scolastica;
8) prevedere adeguate e specifiche modalità di accesso ai corsi di
laurea di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 5 del disegno
di legge in esame e di riconoscimento dei crediti formativi
maturati per i laureati secondo il vecchio ordinamento.
9/3387/39. Garagnani, Santulli, Palmieri.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge in esame detta i principi e
criteri direttivi in tema di formazione degli insegnanti;
la costruzione della cittadinanza europea assume carattere
prioritario sia nell'agenda politico-istituzionale dell'Unione
Europea, sia nel quadro formativo e didattico culturale delle
politiche scolastiche di tutti i Paesi membri;
il diritto alla mobilità culturale e professionale costituirà uno
dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta costituzionale
europea in via di stesura;
tale diritto deve poter essere pienamente esercitato anche dagli
insegnati italiani e a tale obiettivo essi devono risultare
adeguatamente preparati sia in sede di formazione iniziale che di
formazione continua;
esiste una grande difformità di strategie operanti a favore della
formazione del diritto alla mobilità culturale e professionale dei
cittadini europei nelle diverse dimensioni nazionali, in
considerazione delle differenze storiche e culturali dei Paesi
membri che costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'Unione
europea;
è necessario promuovere e sviluppare, in regime di sussidiarietà,
l'armonizzazione dei processi concorrenti a sviluppare senso e
visione della cittadinanza europea, unitariamente all'esercizio
diffuso del diritto alla mobilità culturale e professionale;
è imminente l'assunzione da parte del Governo italiano della
presidenza di turno dell'Unione europea,
impegna il Governo
ed in particolare il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della ricerca, a concertare con i colleghi dei Paesi membri
dell'Unione europea e a promuovere unitariamente iniziative e
strategie, assistite dalla Commissione europea, che assicurino
l'armonizzazione progressiva dei curricoli di formazione iniziale
degli insegnanti;
a promuovere e sviluppare iniziative, anche regolamentari, che
consentano agli italiani il pieno esercizio del loro diritto, in
quanto cittadini europei, alla più ampia e libera mobilità
culturale, professionale e lavorativa in seno all'Unione europea.
9/3387/42. Galvagno.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del disegno di legge in esame fa salve le competenze
delle regioni a statuto speciale;
l'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha
aggiunto all'esame di Stato da sostenersi in Valle d'Aosta
un'ulteriore prova scritta di lingua francese;
l'attuale articolazione dell'esame di maturità in Valle d'Aosta,
che penalizza gli studenti valdostani rispetto ai loro colleghi
del resto d'Italia, è stata a più riprese contestata dal mondo
della scuola valdostana nella sua più completa articolazione
(studenti, insegnanti, genitori);
un sondaggio socio-linguistico, divulgato nel giugno scorso dalla
«Fondazione E. Chanoux», con il patrocino della Presidenza della
regione valdostana, ha attestato al di sotto del due per cento la
presenza di una comunità francofona in Valle d'Aosta;
per qualsiasi modifica all'impostazione dell'esame di maturità in
Valle d'Aosta è necessaria una modifica della legislazione statale
sopra richiamata;
è necessario agire nel rispetto del principio della libertà di
scelta educativo-culturale, nell'ambito della tutela dell'identità
nazionale e della specificità regionale della Valle d'Aosta, anche
al fine di evitare penalizzazioni ai maturandi,
impegna il Governo
a predisporre, d'intesa con la regione Valle d'Aosta, le opportune
modificazioni legislative a valere dalla maturità del prossimo
anno scolastico affinché, nel rispetto dei principi esposti,
l'esame di Stato da sostenersi in Valle d'Aosta preveda:
a) in affiancamento alla maturità in lingua italiana, articolata
secondo omogenei criteri e principi nazionali, la possibilità di
scelta, da parte dello studente, di una maturità parallela e
alternativa, strutturata totalmente o parzialmente in lingua
francese;
b) il conferimento, a seguito di positivo superamento della
maturità francofona, di un attestato con valore legale di piena
conoscenza della lingua francese.
9/3387/43. Palmieri, Garagnani.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame
prevede che «la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i
docenti»;
sia l'attuale funzione docente nella scuola secondaria di secondo
grado, sia quella futura del ciclo scolastico secondario,
configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i
docenti che vi insegnano, sotto il profilo culturale-professionale
e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti;
in particolare, la legge 3 maggio 1999, n. 124, all'articolo 5,
comma 1, ha reso totalmente paritaria la condizione giuridica e la
funzione docente degli insegnanti tecnico-pratici rispetto a tutti
gli altri docenti, anche quando il loro insegnamento si svolge in
compresenza, risultando essi in tal caso, ai sensi del disposto
legislativo citato, del tutto paritariamente con titolari delle
unitarie materie scolastiche cui sono preposti congiuntamente un
docente tecnico-pratico ed un docente tecnico teorico, come hanno
peraltro ulteriormente precisato sia la circolare ministeriale n.
28 del 2000, sia i decreti ministeriali sugli esame di Stato
emanati a far data entrata in vigore della legge predetta;
la citata legge n. 124 del 1999, all'articolo 8, comma 3, ha
inoltre disposto che «Il personale di ruolo che riveste il profilo
professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di
cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti
locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è
trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo
degli insegnanti tecnico-pratici», e tali docenti sono oggi
totalmente inquadrati tra i docenti tecnico-pratici;
i docenti di trattamento testi, già docenti di stenografia e
dattilografia, a loro volta, hanno attualmente ed hanno sempre
avuto totale parità di funzione con tutti gli altri docenti degli
istituti di istruzione secondaria nei quali insegnano,
impegna il Governo
a statuire, con successivi provvedimenti legislativi,
l'inquadramento nel sistema educativo di istruzione e formazione
di tutti i docenti di stenodattilografia e trattamento testi e di
tutti i docenti tecnico-pratici in servizio alla stessa data con
incarico a tempo indeterminato.
9/3387/44. (Testo modificato nel corso della seduta).Ascierto,
Castellani, Gamba, Angela Napoli.
La Camera,
nell'esame del disegno di legge n. 3387 in materia di definizione
delle norme generali sull'istruzione;
rilevato che l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede
che il Governo sia delegato ad adottare anche più decreti
legislativi in coerenza però con le scelte educative della
famiglia e con il principio di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
osservato che la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante «norme per la
parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione», all'articolo 1, comma 3, sancisce che: «Le scuole
paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque
accettandone il progetto educativo richieda di iscriversi»,
pregiudicando in tal modo la facoltà delle scuole private,
nell'esercizio della loro autonomia, di stabilire nel progetto
formativo proposto criteri particolari di merito per accedere a
tali scuole da sempre rinomate come scuole prestigiose e per
questo scelte dalle famiglie per l'educazione dei propri figli;
impegna il Governo
ad adottare, all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi
delegati, norme volte a garantire l'effettivo dispiegarsi dei
principi di autonomia delle istituzioni scolastiche e di
cooperazione tra scuola e genitori, come richiamati dall'articolo
1, al fine di assicurare alle scuole paritarie la possibilità di
salvaguardare la propria specificità formativa e qualitativa,
anche attraverso una valutazione dei pregressi meriti scolastici e
dei crediti formativi degli studenti che chiedono l'iscrizione.
9/3387/45. Brugger, Zeller, Widman, Detomas, Collè, Bressa.
La Camera,
premesso:
che gli scambi culturali costituiti anche dai soggiorni
individuali di studio nella scuola secondaria superiore,
inquadrati nella cosiddetta «mobilità studentesca internazionale»
disciplinata dalle circolari ministeriali 17 marzo 1997 n. 181 e 8
ottobre 1999 n. 236, negli scorsi anni hanno dato ottima prova,
contribuendo in modo assai importante alla formazione culturale di
molti studenti italiani;
che, nell'ambito della complessiva riforma dell'istruzione e
formazione, appare opportuno non solo mantenere la possibilità per
gli studenti italiani di partecipare a soggiorni di studio
all'estero, ma anzi ampliarla e rendere più facile l'accesso alla
«mobilità studentesca internazionale»;
impegna il Governo
ad adeguare tempestivamente le disposizioni contenute nelle
ricordate circolari alle eventuali diverse evenienze derivanti
dall'emanazione delle norme delegate di riforma del sistema
dell'istruzione e della formazione.
9/3387/46.Strano, Gamba, Airaghi.
La Camera,
premesso che,
la dislessia è un disturbo specifico d'apprendimento che riguarda
la lettura e la scrittura. La difficoltà di lettura (lentezza,
errori) può essere più o meno grave e spesso si accompagna a
problemi nella scrittura (scambio e inversione di lettere,
lentezza, errata direzionalità nella scrittura, inesatta legatura
dei segni e delle parole, errato uso della spazio su foglio) e/o
nel calcolo (difficoltà nel contare all'indietro, salto nella
numerazione, difficoltà ad imparare le tabelline, eccetera);
essa può verificarsi in ragazzi con normale intelligenza, in altre
parole senza handicap neirologici o sensoriali (uditivi, visivi) e
in assenza di situazioni di svantaggio sociale;
si tratta di un problema piuttosto frequente, che in Italia
interessa il 4 per cento della popolazione scolastica;
i ragazzi dislessici ora non hanno nessuna tutela specifica, a
differenza di quanto accade in numerosi paesi europei (in
particolare in Inghilterra);
è necessario trovare riferimenti didattici e riferimenti
legislativi per fare in modo che i ragazzi dislessici possano
mettere a frutto la loro normale intelligenza e le loro spesso
vivaci e creative abilità;
è necessario rivedere la didattica e modificarla in modo da
semplificare il godimento del sapere permettendo l'uso di
strumenti che facilitino la conquista della conoscenza;
l'intelligenza presente nei ragazzi dislessici e conseguenti
consapevolezze e sensibilità, non consentono, o meglio non rendono
opportuno, nella maggioranza dei casi, l'utilizzo della legge n.
104 del 1992, che permette un percorso agevolato, ma richiede una
segnalazione di handicap;
impegna il Governo a:
riconoscere l'esistenza nella scuola, di persone con disturbi
specifici d'apprendimento (DSA), promuovendo azioni finalizzate al
raggiungimento del successo formativo delle persone con DSA;
prevedere la formazione degli insegnanti, sulle difficoltà
specifiche d'apprendimento DSA.
9/3387/49. Fratta Pasini, Zanettin, Alberto Giorgetti.
Il Governo accetta come
raccomandazione i seguenti ordini del giorno
La Camera,
premesso che:
vi è una specifica vocazione turistico-alberghiera del nostro
Paese, dove l'industria dell'ospitalità costituisce settore
fondamentale dell'economia nazionale ed in riferimento alla quale
è richiesta una sempre maggiore uniformità di standard formativi
degli operatori, anche per continuare a garantire l'alto livello
in termini occupazionali che la ha fino ad ora contraddistinta;
l'attuale sistema rappresentato dagli istituti turistici ed
alberghieri di Stato costituisce un «fiore all'occhiello»
dell'istruzione italiana, i cui alunni da sempre primeggiano nel
confronto con i propri omologhi degli altri Paesi, anche nei
concorsi internazionali, e spesso, in unione con i propri
insegnanti tecnico-pratici di settore, si pongono al servizio di
enti ed istituzioni dello Stato in occasione di manifestazioni ed
eventi di alto livello;
nell'ambito della riforma del sistema scolastico e formativo,
appare opportuno mantenere uno specifico indirizzo che garantisca
per il settore un'adeguata qualità dell'istruzione-formazione a
livello nazionale,
impegna il Governo
a prevedere, tra gli indirizzi in cui si articolerà l'istituendo
liceo economico, un indirizzo turistico-alberghiero.
9/3387/35. Gamba, Coronella, Giuseppe Mancuso, Arrighi, Delmastro
delle Vedove, Strano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 1, lettera h), del disegno di legge in esame
definisce assaigenericamente i percorsi del futuro sistema
dell'istruzione e della formazione professionale;
la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte
contrarietà tra i docenti degli istituti tecnici e professionali,
che saranno presumibilmente inseriti nel sistema dell'istruzione e
della formazione professionale e sentono a rischio di
svalorizzazione innanzi tutto il loro decisivo contributo
pedagogico-didattico e di professionalizzazione a livello alto, ha
ingenerato preoccupazione e disagio anche in altre vaste fasce di
cittadini, ed in particolare tra moltissimi genitori, che vi
leggono il rischio di una futura preponderanza, nel canale
professionale che sarà probabilmente scelto dai loro figli, di una
preparazione professionale eccessivamente specifica e quindi non
adeguata alle odierne esigenze di preparazione al lavoro, e tra
gli imprenditori, timorosi di scelte attuative che pregiudichino
la futura preparazione di quei quadri intermedi, oggi validamente
«sfornati» dagli istituti tecnici, e di quei tecnici specifici di
consistente bagaglio generale ora garantiti dagli istituti
professionali, costituenti complessivamente l'ossatura
tecnico-operativa principale delle aziende ed in generale del
Paese,
impegna il Governo
a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi
della legge discendente dal disegno di legge in esame, che
all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale
siano individuati tre distinti ambiti di strutturazione dei
livelli delle prestazioni essenziali, equivalenti rispettivamente
ai livelli di formazione culturale generale e di preparazione
professionalizzante attualmente espressi nell'istruzione tecnica,
nell'istruzione professionale e nella formazione professionale.
9/3387/36. Zanella, Bulgarelli, Cento.
La Camera,
premesso che:
recenti e approfondite ricerche scientifiche stanno dimostrando
che la dislessia è un disturbo complesso difficilmente
riconoscibile, se non negli aspetti più acuti, in quanto non
collegabile ai normali parametri dell'intelligenza.
sarebbero circa il 3 per cento i ragazzi nella scuola italiana
che, pur soffrendo di tale disturbo non sono riconosciuti e
assistiti come dislessici con gravi conseguenze di apprendimento e
di emarginazione scolastica;
appare pertanto necessario che, dopo la prima fase di frequenza
scolastica, siano apportati nella scuola e presso le famiglie
accertamenti volti a scoprire gli aspetti silenti e nascosti di
tale disturbo,
impegna il Governo
a prevedere, nella fase attuativa, accordi fra il sistema
scolastico e il sistema sanitario locale per indagini
specialistiche volte ad individuare l'entità del disturbo nella
popolazione scolastica, al fine di provvedere alla necessaria
rieducazione.
9/3387/40. Spina Diana, Parodi.
La Camera,
premesso che:
esiste un'ingiusta sperequazione delle retribuzioni degli
insegnanti in rapporto ai carichi di lavoro, gli orari di lavoro,
le funzioni ed i compiti che ciascuno di essi ha,
impegna il Governo
a porre in essere ogni utile iniziative affinché ciascun
insegnante sia retribuito, anche utilizzando misure «accessorie»,
in rapporto ai carichi di lavoro, all'orario di lavoro, ai compiti
ed alle funzioni che svolge.
9/3387/41. Boccia.
(il Governo si impegna a portare questo tema sul tavolo
contrattuale)
Ordini del Giorno accolti dal Governo
(Senato, 06-12 dicembre 2002)
Il
Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306,
concernente delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale,
visto l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, che
prevede l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un
piano programmatico di interventi finanziari predisposto dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per la
realizzazione delle finalità della legge medesima;
tenuto conto che l'articolo 7, comma 6, stabilisce che
all'attuazione del piano programmatico si provvede mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in
coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione
economico-finanziaria;
considerato che il Governo è tenuto a presentare alle
Camere entro il termine del 30 giugno 2002 il Documento di
programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006;
ravvisata la necessità di realizzare sin dall'anno
2003 interventi finanziari a sostegno dell'istruzione e della
formazione,
impegna il Governo:
a predisporre il piano programmatico di interventi
finanziari di cui in premessa anche prima del completamento dell'iter
parlamentare del disegno di legge n. 1306 e comunque nei tempi
utili per la previsione, già nella legge finanziaria 2003, delle
risorse finanziarie da destinare all'avvio dell'attuazione del
piano stesso; il piano dovrà destinare complessivamente, nel
periodo 2003-2007, risorse da 7.746 a 10.283 milioni di euro, pari
a lire da 15.000 a 19.910 miliardi, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli
interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo
dell'autonomia;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale
di valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie
multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie
informatiche;
d) della valorizzazione professionale del
personale docente;
e) delle iniziative di formazione iniziale
e continua del personale;
f) del rimborso delle spese di
autoaggiornamento sostenute dai docenti;
g) della valorizzazione professionale del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
h) degli interventi di orientamento contro
la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del
diritto-dovere di istruzione e formazione;
i) degli interventi per lo sviluppo
dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione
degli adulti;
l) degli interventi di adeguamento delle
strutture di edilizia scolastica;
ad indicare conseguentemente nel Documento di
programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006, ai
fini di quanto sopra, gli obiettivi da conseguire nel settore
dell'istruzione e della formazione, in coerenza con le aree di
intervento predette.
Il
Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente
delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e di formazione professionale,
premesso:
che la riforma delle norme generali dell'istruzione
prevede che il sistema educativo si articola nei seguenti gradi di
scuola: scuola dell'infanzia; scuola primaria e scuola secondaria
di primo e di secondo grado;
che l'articolo 2 del disegno di legge n. 1306, al
comma 1, lettera g), prevede che l'attività didattica della
scuola secondaria di primo grado si articola in un primo biennio
seguito da un anno che prioritariamente completa il percorso
disciplinare, e quella della scuola secondaria di secondo grado in
due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente
completa il percorso disciplinare;
che il medesimo disegno di legge prevede, inoltre,
all'articolo 3 l'emanazione di norme generali sulla valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli
apprendimenti degli allievi, contemplando, tra i criteri e
principi direttivi, quello delle valutazioni biennali dei periodi
didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
che quanto previsto costituisce, senza dubbio, un
importante passo avanti rispetto al sistema dei debiti infiniti
previsti dalla normativa vigente voluta dal Governo di
centrosinistra, sistema che non garantisce una seria valutazione;
che le valutazioni biennali, nell'ottica del
proponente, sono state concepite per responsabilizzare gli
studenti,
impegna il Governo:
a valutare, entro tre anni dall'entrata in vigore
della legge di riforma dell'istruzione, gli effetti concreti della
innovazione ivi prospettata e, in particolare, se tale finalità di
responsabilizzazione dello studente si sia nei fatti verificata;
in caso negativo, a prevedere valutazioni annuali ai fini del
passaggio al periodo didattico successivo.
Il Senato,
premesso che:
la conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi,
delle istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della
magistratura e delle forze dell'ordine nonché della legislazione
di riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della
cultura della legalità deve ritenersi indispensabile per il
percorso formativo e didattico del cittadino italiano;
instillare la cultura della legalità, la conoscenza
delle regole che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto
costituisce uno dei modi più efficaci per lottare la criminalità
organizzata, ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di
combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione e
della sottoposizione al sistema di controllo socio-economico
propri della mafia e delle organizzazioni similari;
l'acquisizione delle conoscenze menzionate nella
pregressa narrativa avvicina il giovane cittadino alla «res
publica» ed alla sua gestione, facendogliela sentire come
parte del proprio patrimonio e rendendolo compartecipe ad essa, al
fine di evitare una sensazione di distacco ed estraneità
prodromica all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque,
alla violazione delle regole;
le manifestazione sulla legalità e l'attività svolta
in istituti scolastici o da associazioni di volontariato non
possono rimanere momenti isolati del percorso didattico e
formativo ma devono essere parte integrante e costante;
la violenta reazione registrata in numerose occasioni
avverso l'attività anzi accennata e coloro che ne sono gli
animatori da parte della criminalità dimostra la loro efficacia e
la loro utilità,
impegna il Governo:
a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei
piani di studio, all'interno della educazione alla convivenza
civile, il percorso formativo e didattico illustrato in premessa.
Il
Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente
delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e di formazione professionale;
premesso che:
l'articolo 5, recante norme in materia di formazione degli
insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino la
disciplina della formazione dei docenti della scuola
dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;
tale formazione dovrà realizzarsi nelle università presso
i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato in
base ai posti effettivamente disponibili in ogni regione e nei
ruoli organici;
vi sono proposte di vario genere miranti alla istituzione
di una laurea specialistica didattico-pedagogica quale unico
titolo per accedere all'insegnamento;
appare necessario, invece, che i corsi di laurea
specialistica in funzione dell'insegnamento siano principalmente
di approfondimento disciplinare, posto che altrimenti la
preparazione nella relativa disciplina si limiterebbe a soli tre
anni indebolendola rispetto al vecchio ordinamento,
impegna il Governo:
a mantenere la formazione degli insegnanti della scuola
secondaria inferiore e superiore nell'ambito delle lauree
specialistiche di riferimento per le rispettive discipline (in
storia per i futuri insegnanti di storia, in filosofia per i
futuri insegnanti di filosofia, e così via);
a non attivare alcun tipo di laurea specialistica a
carattere didattico-pedagogico quale percorso comune di formazione
degli insegnanti.
Il
Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente
delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e di formazione professionale;
premesso che l'articolo 5, comma 1, lettera a),
prevede che la formazione iniziale degli insegnanti sia di pari
dignità e durata per tutti i docenti;
accertato che attualmente solo una piccola parte dei
docenti della scuola dell'infanzia è in possesso di laurea;
constatato che le competenze oggi richieste per operare
nella scuola dell'infanzia non possono essere fornite in modo
esauriente dalle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo
pedagogico;
accertato che nella scuola vi è una diffusa tendenza fra i
docenti a trasferirsi, nel corso della carriera, a cicli e gradi
superiori, se in possesso dei titoli necessari;
previsto che la disposizione contenuta nell'articolo 5,
comma 1, lettera a), determinerebbe per molti anni nella
scuola dell'infanzia la compresenza di docenti in possesso di
titoli di studio qualitativamente molto diversi,
impegna il Governo:
ad adeguare in modo progressivo la durata della formazione
iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia;
ad istituire, nel contempo, corsi di aggiornamento presso
le università per docenti in possesso di diplomi di scuola
secondaria di secondo grado di durata triennale, quadriennale,
quinquennale.
Il
Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente
delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e di formazione professionale,
impegna il Governo:
a prevedere che la programmazione e la realizzazione dei
corsi di laurea specialistica finalizzati anche alla formazione
degli insegnanti, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),
avvengano previa apposita convenzione tra le singole università e
uno o più istituti scolastici autonomi finalizzata a garantire la
presenza di docenti dei medesimi istituti.
Il
Senato
impegna il Governo a consentire che i docenti, i quali
abbiano conseguito la laurea specialistica (di cui alla lettera
a) dell'articolo 5), debitamente formati, possano svolgere
anche attività di tutoraggio e supporto didattico nei corsi di
laurea specialistici abilitanti per l'insegnamento, previa
convenzione apposita tra scuole ed atenei».
Il
Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306,
concernente delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale,
visto l'articolo 6 riguardante le regioni a statuto
speciale
considerato che, in base agli articoli 38, 39 e 40
dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta-Legge costituzionale
26 febbraio 1948, n.4:
nelle scuole della regione Valle d'Aosta
all'insegnamento della lingua francese vengono attribuite tante
ore quante quelle dedicate all'insegnamento della lingua italiana;
la lingua francese fa parte integrante dell'intero
curricolo scolastico;
considerato che l'articolo 21, comma 20-bis, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), confermato in sede di votazione di questo disegno
di legge, ha introdotto in aggiunta alle altre prove scritte
dell'esame di Stato, previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.425,
una ''quarta prova scritta di lingua francese'';
preso atto pertanto che l'esame di Stato svolto e
superato in Valle d'Aosta certifica anche la conoscenza della
lingua francese;
ritenuto opportuno valorizzare in ambito
nazionale ed europeo tali competenze linguistiche,
impegna il Governo a prendere le opportune iniziative
perché il titolo di studio rilasciato in Valle d'Aosta, a
conclusione deI superamento dell'esame di Stato comprensivo della
quarta prova di lingua francese, venga riconosciuto come attestato
della conoscenza della lingua francese su tutto il territorio
nazionale e, in prospettiva, anche a livello europeo. |