Erogazione di borse di studio a favore di studenti residenti in
Basilicata frequentanti classi di scuola elementare, media e
superiore
La Giunta Regionale con deliberazioni n.471 e
n. 472 del 17 marzo 2003, pubblicate sul B.U.R. n.21 del 1.4.2003,
consultabili anche sul sito
www.regione.basilicata.it, ha
approvato le procedure per l’erogazione delle Borse di Studio e
per la fornitura gratuita o semi gratuita dei Libri di Testo,
prevedendo il riparto dei rispettivi fondi statali.
Si evidenziano di seguito sinteticamente gli
elementi operativi esplicitati nelle delibere sopra indicate:
-
il beneficio è attivato a domanda, di uno dei
genitori, da chi rappresenta l’alunno o dallo stesso studente,
se maggiorenne;
-
possono
accedere al beneficio gli alunni della scuola statale e
paritaria dell'obbligo e della Scuola Media di II grado
(relativamente alle Borse di Studio) e della scuola media di
primo e secondo grado statale e paritaria (relativamente a i
Libri di Testo) il cui nucleo familiare ha un indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a
10.632,94 euro pari a lire 20.588.235;
-
il tetto minimo di spesa effettivamente
sostenuta e documentata per l’ammissibilità delle borse di
studio, deve essere pari a euro 51,65 (lire 100.000) secondo la
tipologia prevista dalla DGR n.471/2003. Si suggerisce di
utilizzare per la presentazione delle richieste i modelli
contenuti nelle predette deliberazioni.
-
la borsa di studio e il contributo per la
fornitura gratuita dei libri di testo non costituiscono un
rimborso spese né il riconoscimento di un merito scolastico
bensì un sostegno alle famiglie per l’istruzione; le rispettive
richieste vanno presentate al Comune di residenza dell’alunno
entro il 20 maggio 2003.
-
i Comuni
dovranno, inoltre, raccogliere direttamente le domande dei
richiedenti come pure le eventuali richieste dei frequentanti
scuole fuori Regione, se residenti nei Comuni lucani, dandone
comunicazione ai Comuni interessati. Trattandosi di contributi
basati sul reddito familiare e non di rimborsi delle spese
sostenute, i Comuni dovranno, quindi, redigere apposite
graduatorie degli aventi diritto.
-
i Comuni, dopo aver provveduto alla
individuazione dei beneficiari, devono far pervenire alla
Regione Basilicata – Ufficio Scuola e Università – Corso Umberto
I° n. 28 – 85100 POTENZA – entro il termine perentorio del 10
giugno 2003 le comunicazioni contenente i dati relativi al
numero delle richieste per tipologia di scuola frequentata,
utilizzando esclusivamente i modelli allegati alle delibere. Le
comunicazioni che perverranno all’Ufficio Scuola e Università
oltre tale termine non saranno prese in considerazione
nella predisposizione dei Piani di riparto;
-
sarà cura dei Comuni provvedere ai controlli
previsti dal d.lgs 109/98, secondo le prassi amministrative in
atto nei Comuni stessi;
-
la Regione, a seguito delle comunicazioni del
Ministero competente dell’avvenuto accredito dei fondi spettanti
alla Basilicata, procederà al riparto dei fondi e alla
liquidazione delle somme sulla base del numero dei beneficiari
comunicati dai Comuni.
Allo scopo di rendere più spedito ed efficace
1'intervento che consente a famiglie e studenti di fruire dei
benefici previsti, i Comuni potranno e dovranno avvalersi della
preziosa collaborazione delle Istituzioni scolastiche interessate
per informare le famiglie.
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