Erogazione di borse di studio a favore di studenti residenti in Basilicata frequentanti classi di scuola elementare, media e superiore

 

La Giunta Regionale con deliberazioni n.471 e n. 472 del 17 marzo 2003, pubblicate sul B.U.R. n.21 del 1.4.2003, consultabili anche sul sito www.regione.basilicata.it,  ha approvato le procedure per l’erogazione delle Borse di Studio e per la fornitura gratuita o semi gratuita dei Libri di Testo,  prevedendo il riparto dei rispettivi fondi statali.

 

Si evidenziano di seguito sinteticamente gli elementi operativi esplicitati nelle delibere sopra indicate:

  1. il beneficio è attivato a domanda, di uno dei genitori, da chi rappresenta l’alunno o dallo stesso studente, se maggiorenne; 

  2. possono accedere al beneficio gli alunni della scuola statale e paritaria dell'obbligo e della Scuola Media di II grado (relativamente alle Borse di Studio) e della scuola media di primo e secondo grado statale e paritaria (relativamente a i Libri di Testo) il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 10.632,94 euro pari a lire 20.588.235;

  3. il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta e documentata per l’ammissibilità delle borse di studio, deve essere pari a euro 51,65 (lire 100.000) secondo la tipologia prevista dalla DGR n.471/2003. Si suggerisce di utilizzare per la presentazione delle richieste i modelli contenuti nelle predette deliberazioni. 

  4. la borsa di studio e il contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo non costituiscono un rimborso spese né il riconoscimento di un merito scolastico bensì un sostegno alle famiglie per l’istruzione; le rispettive richieste vanno presentate al Comune di residenza dell’alunno entro il 20 maggio 2003. 

  5. i Comuni dovranno, inoltre, raccogliere direttamente le domande dei richiedenti come pure le eventuali richieste dei frequentanti scuole fuori Regione, se residenti nei Comuni lucani, dandone comunicazione ai Comuni interessati. Trattandosi di contributi basati sul reddito familiare e non di rimborsi delle spese sostenute, i Comuni dovranno, quindi, redigere apposite graduatorie degli aventi diritto. 

  6. i Comuni, dopo aver  provveduto alla individuazione dei beneficiari, devono far pervenire alla Regione Basilicata – Ufficio Scuola e Università – Corso Umberto I° n. 28 – 85100 POTENZA – entro il termine perentorio del 10 giugno 2003 le comunicazioni  contenente i dati relativi al numero delle richieste per tipologia di scuola frequentata, utilizzando esclusivamente i modelli allegati alle delibere. Le comunicazioni che perverranno all’Ufficio Scuola e Università oltre tale termine non saranno prese in considerazione nella predisposizione dei Piani di riparto; 

  7. sarà cura dei Comuni provvedere ai controlli previsti dal d.lgs 109/98, secondo le prassi amministrative in atto nei Comuni stessi;

  8. la Regione, a seguito delle comunicazioni del Ministero competente dell’avvenuto accredito dei fondi spettanti alla Basilicata, procederà al riparto dei fondi e alla liquidazione delle somme sulla base del numero dei beneficiari comunicati dai Comuni.

Allo scopo di rendere più spedito ed efficace 1'intervento che consente a famiglie e studenti di fruire dei benefici previsti, i Comuni potranno e dovranno avvalersi della preziosa collaborazione delle Istituzioni scolastiche interessate per informare le famiglie.

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