Il parere del Cnpi sui punteggi delle graduatorie permanenti
Pubblichiamo il testo del parere
espresso dal CNPI, in data 8 aprile 2003, relativamente alla
variazione dei punteggi nelle graduatorie permanenti. Rispetto al
testo ministeriale, il CNPI, ha espresso un parere favorevole
condizionandolo, però, all'accoglimento di alcune modifiche
proposte dal Consiglio stesso.
Roma, 9 aprile 2003
Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento
per lo Sviluppo dell’Istruzione
DIREZIONE
GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Area
dell’Autonomia Scolastica - Ufficio XI
Segreteria del
Consiglio Nazionale P.I.
Prot. n.
6624
Roma, 9 aprile 2003
All’On.le Ministro
SEDE
OGGETTO:
Parere su: “Revisione della tabella di
valutazione dei titoli per l’aggiornamento delle graduatorie
permanenti del personale docente per l’a.s. 2003/2004”
Adunanza 8 aprile 2003
IL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista
la nota
protocollo n. 743 - Segr. C/D del 1 aprile 2003 - che integra,
modificandole in parte, le precedenti analoghe richieste
protocolli nn. 281/Dip/U02, 405-DIP-U02, 502-DIP-Segr. datate
rispettivamente 31 gennaio, 13 febbraio, 27 febbraio 2003 - , con
la quale il Dipartimento per i servizi nel territorio e per lo
sviluppo dell’istruzione ha chiesto il parere del C.N.P.I. in
merito alla “Revisione della tabella di valutazione dei titoli per
l’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente
per l’a.s. 2003/2004.’’
Visti
gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994;
Vista
la relazione
della Commissione consiliare, appositamente costituita per l’esame
istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine
all’argomento in oggetto specificato;
dopo ampio ed
approfondito dibattito;
E S P R I M
E
il proprio parere
nei seguenti termini:
P r e m e s
s o
che
in via preliminare
il C.N.P.I. richiama quanto espresso dal proprio parere prot. n.
502 reso nell’adunanza plenaria del 14 gennaio 2002 ed in
particolare la considerazione che “la previsione di nuovi punteggi
debba limitarsi a prendere in considerazione esclusivamente titoli
relativi alle situazioni conseguenti ad atti legislativi e/o
normativi non previsti dalla previgente normativa”. Infatti,
operando diversamente, si creerebbero conseguenze negative sulle
consolidate legittime aspettative degli inclusi nelle graduatorie
permanenti.
Il
C.N.P.I. riafferma il primario valore della stabilità delle
graduatorie e quindi condivide la proposta dell’Amministrazione di
conferma dei punteggi previsti dalla Tabella di Valutazione
approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002, per gli aspiranti
inclusi nella PRIMA e nella SECONDA fascia.
Relativamente alla TERZA FASCIA, nella quale insieme agli altri
aspiranti sono inseriti quelli in possesso di specializzazione
SSIS, il C.N.P.I. condivide la necessità prospettata
dall’Amministrazione di riequilibrio dei punteggi ed esprime la
convinzione che, a norme invariate, non sia possibile superare o
ignorare la recente sentenza espressa dal Consiglio di Stato il
16/11/2002, pubblicata in data 30/12/2002 avente ad oggetto
l’impugnativa del MIUR avverso la decisione del TAR del Lazio n.
7121 /2002, in materia di valutazione dei punteggi
attribuiti agli aspiranti in possesso di specializzazione
conseguita nei corsi SSIS.
Conseguentemente il C.N.P.I., attentamente considerate le
posizioni espresse dal MIUR nella richiesta di parere prot. n. 743
- Segr. C/D del 1 aprile 2003 - che integra, modificandole in
parte, le precedenti analoghe richieste protocolli nn. 281, 405 e
502 datate rispettivamente 31 gennaio, 13 febbraio e 27 febbraio
2003 - anche alla luce dei vincoli discendenti dalla citata
sentenza del Consiglio di Stato, facendosi responsabilmente carico
della necessità dell’aggiornamento delle graduatorie in tempo
utile per l’avvio dell’anno scolastico, condivide la proposta di
attribuzione di un bonus, sia ai docenti che abbiano conseguito
l’abilitazione a seguito di superamento del concorso ordinario,
sia ai docenti in possesso di abilitazione conseguita nei corsi
abilitanti riservati o a qualsiasi titolo posseduta.
Il C.N.P.I.
identifica in 18 punti il valore utile al fine di perseguire il
condiviso obiettivo del riequilibrio dei punteggi, senza
disattendere atti amministrativi che fanno giurisprudenza e che la
stessa Amministrazione richiama nella richiesta di parere, ove
evidenzia che “ la recente sentenza del Consiglio di Stato prima
richiamata, ha riconosciuto la legittimità dell’attribuzione dei
30 punti alla specializzazione SSIS come bonus aggiuntivo oltre al
punteggio acquisito per il voto di abilitazione. Ha tuttavia
sancito la non cumulabilità dei predetti 30 punti con il servizio
eventualmente prestato durante l’intero biennio di durata
convenzionale dei corsi SSIS”. Operando diversamente, si
correrebbe il fondato rischio di soccombenza in ulteriore
contenzioso giurisdizionale, con inevitabili conseguenze negative
sulle procedure di nomina e sulla continuità del servizio, che
danneggerebbero sia gli interessi e le aspettative degli aspiranti
che la qualità del servizio. Deve essere esplicitamente prevista
la non cumulabilità per una stessa classe di concorso del
punteggio di 18 e di 30 punti. Deve, tuttavia, essere consentito
fruire della valutazione più favorevole, ad esempio nel caso in
cui la valutazione dei 18 punti con l’eventuale servizio superi,
nello stesso periodo temporale di frequenza della SISS, i trenta
punti.
In relazione alla
Tabella di Valutazione, il C.N.P.I.
ritiene:
- Lett. A - TITOLI DI ACCESSO
ALLA GRADUATORIA
1)
al punto 1 lett.
A) dopo .........(SSIS) sopprimere “relativo” e inserire “o di
abilitazione/titolo abilitante all’insegnamento comunque posseduto
e riconosciuto valido per l’ammissione”;
2) di condividere
la proposta di inserire un’ulteriore voce che prevede
l’attribuzione di punti 18 (in aggiunta a quelli spettanti per la
valutazione del punteggio di abilitazione) per il conseguimento
dell’abilitazione sia a seguito di superamento del concorso
ordinario sia per il suo conseguimento a seguito di corsi
abilitanti riservati o a qualsiasi titolo posseduta. Tale
punteggio non è cumulabile per una stessa classe di concorso con i
30 punti, ferma restando la possibilità di fruire del punteggio
complessivo più favorevole;
3) necessario
inserire una apposita nota in riferimento all’attribuzione di p.30
nella quale si precisi che tale punteggio viene attribuito
esclusivamente in relazione alle abilitazioni conseguite
direttamente presso le SISS per le relative classi di concorso,
con esclusione di ogni altro caso, ivi compresa l’equipollenza.
- Lett. B - SERVIZIO DI
INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE
di condividere la
proposta di non apportare alcuna modifica.
- Lett. C - ALTRI TITOLI
1)
in riferimento
all’attribuzione di p.3 per il superamento di altri concorsi, per
esami e titoli o per il possesso di ulteriori abilitazioni, deve
essere inserita un’apposita nota nella quale si preveda che tale
punteggio spetta solo in riferimento a distinte prove finali. Ad
esempio: a chi è in possesso di una prova finale unica per le
classi di concorso A043 - A050 e di una distinta prova per la
classe A051, spetta l’inserimento nelle tre classi di concorso, ma
l’attribuzione dei tre punti una sola volta in ciascuna classe;
nel caso, invece, delle classi di concorso relative a lingua
straniera e lingue e civiltà straniere, la cui abilitazione si
consegue con un’unica prova, spetta l’inserimento in entrambe le
classi di concorso, ma non l’attribuzione dei tre punti.
2) in coerenza con
le affermazioni riportate in premessa, di esprimere parere
contrario all’inserimento di nuovi ulteriori punteggi per titoli
culturali accademici. L’unica eccezione condivisibile, stante la
sua specificità, riguarda esclusivamente la proposta di
valutazione del Dottorato di ricerca per cui si esprime parere
favorevole e si propone di elevarne la valutazione da 1 punto
proposto fino ad un massimo di 2 punti.
Il C.N.P.I. espime
parere favorevole, subordinatamente all’accoglimento delle
modifiche richieste.
Il
Segretario
Il Vicepresidente
M.R.Cocca
M. Guglietti |