Gli
aumenti contrattuali nel mese di agosto
Pubblichiamo la nota del Ministero
dell’Economia e Finanze contenente indicazioni e modalità
operative per la corresponsione degli aumenti contrattuali dovuti
al personale della scuola a seguito del rinnovo del CCNL 2002-2005
(biennio economico 2002-2003).
La nota, prot. n° 6162 del 12 Agosto 2002, chiarisce che con la
busta paga di agosto tutti i lavoratori della scuola avranno gli
aumenti stabiliti dal nuovo CCNL precisando che:
-
I
conguagli sono comprensivi degli aumenti dello stipendio
tabellare, degli incrementi retributivi del compenso individuale
accessorio (CIA) per il personale Ata e della retribuzione
professionale docente (RPD);
-
Il periodo di conguaglio
decorre da gennaio 2002 e comprende la tredicesima mensilità
dell’anno 2002;
Anche se in forma non immediatamente esplicita, la nota
chiarisce che i conguagli riguarderanno anche le maggiori
ritenute previdenziali che a partire dal Gennaio 2003 graveranno
sulla Indennità integrativa speciale per effetto del suo
conglobamento – ai fini del calcolo della indennità di
buonuscita – nello stipendio tabellare.
Non ci sono indicazioni,
invece, in materia di ritenute IRPEF. Presumiamo che gli arretrati
relativi all’anno 2002 saranno trattati come emolumenti soggetti a
tassazione separata.
Sarà necessario, comunque, verificare le scelte concrete che a tal
riguardo saranno fatte dall’amministrazione non appena avremo a
disposizione le buste paga di agosto.
Osserviamo, inoltre, che il Ministero dell’Economia, pur avendo
proceduto in tempi stretti all’applicazione del contratto, non ha
risolto tutti i problemi riguardanti l’erogazione dei benefici
contrattuali.
In particolare rimangono irrisolte o sono mal risolte le seguenti
questioni: Per agli ATA provenienti dagli Enti locali gli aumenti
contrattuali attribuiti, in assenza di ricostruzione di carriera,
saranno quelli relativi all’iniziale di livello e, quindi,
inferiori a quelli effettivamente spettanti.
-
Per i
Direttori dei servizi gli arretrati non sono comprensivi della
quota del 30% di cui all’articolo 87 del contratto che, da
assicurazioni telefoniche, verrebbe corrisposta con la busta
paga di settembre 2003.
Su queste
due questioni, che chiamano in causa sia il Ministero
dell’Economia sia il MIUR, siamo già intervenuti con una nota di
protesta tesa ad evidenziare sia l’inadeguatezza delle soluzioni
adottate sia il mancato coinvolgimento delle OOSS.
Roma, 13 agosto 2003
Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL
PERSONALE E DEI SERVIZI
SERVIZIO CENTRALE PER IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO
Roma, 12 agosto
Prot. n. 6162 –
Ufficio V
Oggetto: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio
economico 2002-2003. (periferici)
Modalità di
applicazione
Il
CCNL per il biennio economico 2002 – 2003 ha determinato gli
aumenti stipendiali spettanti al personale del comparto scuola a
decorrere dal 1 gennaio 2002 e dal 1 gennaio 2003 secondo gli
importi indicati nella tabella 1 del contratto stesso.
Con le stesse decorrenze sono anche previsti gli aumenti relativi
al compenso individuale accessorio per il personale ATA e alla
retribuzione professionale docenti indicati rispettivamente nelle
tabelle 3 e 4 del contratto di lavoro in oggetto.
Importante carattere di novità assume l’art. 76, comma 3, del
Contratto dove è stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2003
l’indennità integrativa speciale cessi di essere corrisposta come
singola voce della retribuzione e sia conglobata nella voce
stipendio tabellare.
Tale novità che comporta l’assoggettamento dell’indennità
integrativa speciale alla ritenuta per opera previdenza con la
stessa percentuale dello stipendio, non modifica, come sancisce
l’art. 79 comma 3, le modalità di determinazione della base di
calcolo del trattamento pensionistico anche in riferimento all’art.2
comma 10 della L.335/95 (maggiorazione del 18% della base
pensionabile).
A seguito di attenta analisi di quanto sopra esposto si è deciso
di gestire comunque l’importo relativo all’ex-IIS separatamente
dalla voce stipendiale in base alle seguenti motivazioni:
- esposizione più
chiara delle ritenute previdenziali sul cedolino di stipendio;
- gestione
semplificata per il trattamento ai fini pensionistici;
- maggiore chiarezza
nella determinazione del conguaglio contributivo;
- visibilità del
personale che non ha diritto all’indennità integrativa speciale
(personale in servizio all’estero);
- gestione
semplificata delle informazioni per qualsiasi trasmissione dei
dati stipendiali (flussi mensili Inpdap, flussi mensili Igop,
flussi mensili Controllo di Gestione, flussi per le
Amministrazioni centrali, ecc..).
Pertanto è stato istituito il nuovo assegno ‘750 - IIS inglobata
su stipendio’ che a decorrere dal 1 gennaio 2003 sostituisce
l’indennità integrativa speciale.
Tale nuovo assegno, a differenza di quanto avveniva in precedenza
per l’IIS codice 550, per il momento non recepisce in modo
automatico l’eventuale variazione della qualifica stipendiale ma,
come per tutti gli altri assegni, a decorrere dal 1 gennaio 2003
deve essere aggiornato con procedura on line nel percorso
Aggiornamento/Stipendi/Variazioni/Ruoli di variazione con le
funzioni ‘Stipendio e assegni’ o ‘Assegni’.
E’ anche il caso di precisare che nella necessità di sospendere il
pagamento dell’importo dell’indennità integrativa speciale, ad
esempio nel caso di servizio all’estero, si deve provvedere per il
periodo fino al 31 dicembre 2002 agendo sulla funzione ‘Variazione
IIS’ nel percorso Aggiornamento/Stipendi/Variazioni/Ruoli di
variazione, mentre a decorrere dal 1 gennaio 2003 si deve
provvedere alla cessazione dell’assegno ‘750 - IIS inglobata su
stipendio’ nel percorso già descritto.
Applicazione su rata agosto 2003
L’applicazione su rata agosto 2003 del Contratto in oggetto ha
comportato dunque i seguenti interventi in banca dati:
- sostituzione
dell’assegno ’550 - Indennità Integrativa Speciale’ con l’
assegno ‘750 - IIS inglobata su stipendio’, per il quale le
sottocodifiche sono restate invariate;
- inserimento dei
nuovi importi stipendiali secondo la tabella 1 del Contratto;
- inserimento dei
nuovi importi per compenso individuale accessorio per il
personale ATA e per la retribuzione professionale docenti
indicati rispettivamente nelle tabelle 3 e 4 del contratto;
- determinazione del
nuovo importo dell’assegno codice 622 per il pagamento
dell’indennità di direzione;
- determinazione dei
nuovi importi degli assegni codice 652 e 692 per il pagamento
delle ore eccedenti l’orario di cattedra;
L’esito di tale applicazione ha comportato il pagamento di
arretrati derivanti dai seguenti conguagli:
-
calcolo delle differenze dello stipendio dal 1 gennaio 2002 al
31 luglio 2003;
-
calcolo del debito previdenziale relativo all’IIS (adeguamento
ex-IIS alle ritenute previdenziali applicate sullo stipendio)
dal 1 gennaio 2003: l’importo è sommato alle ritenute
previdenziali dell’arretrato dell’anno corrente;
-
calcolo delle differenze relative al compenso individuale
accessorio per il personale ATA (assegno codice 674/A1A e
674/A1B) e alla retribuzione professionale docenti (assegno
codice 677/001) indicati rispettivamente nelle tabelle 3 e 4 del
contratto di lavoro in oggetto dal 1 gennaio 2002 al 31 luglio
2003;
-
calcolo del debito relativo al nuovo importo dell’indennità di
direzione: l’importo è conguagliato con gli arretrati
stipendiali;
-
calcolo delle differenze relative alla tredicesima mensilità per
l’anno 2002.
Precisazioni e future elaborazioni
Indennità di direzione – L’indennità di direzione, derivante
dalla differenza tra lo stipendio iniziale del personale direttivo
e lo stipendio iniziale del personale docente degli istituti di
istruzione secondaria, rideterminato con l’applicazione degli
aumenti contrattuali a decorrere dal 1 gennaio 2002 è di importo
inferiore a quello fino ad ora in pagamento.
Pertanto al personale che nel periodo di riferimento contrattuale,
ha avuto in pagamento l’assegno per indennità di direzione, sono
stati liquidati gli arretrati contrattuali recuperando quanto in
più percepito a titolo di indennità di direzione.
Ulteriori problematiche relative al compenso per indennità di
direzione e reggenza saranno oggetto di apposito messaggio in
quanto.
Ore eccedenti – Gli importi degli assegni codici
652 e 692 per il pagamento delle ore eccedenti l’orario di
cattedra sono stati aggiornati esclusivamente a decorrere dalla
rata di agosto 2003: con successiva elaborazione verranno
determinati e liquidati gli arretrati contrattuali spettanti a
tale titolo dal 1 gennaio 2002.
Assegno personale riassorbibile – In fase di
applicazione del contratto gli importi in pagamento con il codice
assegno 520/004 - Assegno personale riassorbibile, non sono stati
conguagliati con gli arretrati corrisposti, né è stato
rideterminato l’importo dell’assegno al netto dell’aumento
stipendiale.
Tale scelta operativa deriva dal fatto che il codice assegno
520/004 è stato utilizzato all’atto della meccanizzazione del
personale ATA ex enti locali dal 1 gennaio 2000 per corrispondere
eventuali differenze retributive nel nuovo inquadramento del
comparto scuola. Soltanto con un accordo successivo è stato
stabilito che tali differenze non dovessero essere assorbite da
aumenti contrattuali, ma ad oggi la maggior parte del personale
del comparto scuola che ha in godimento tale assegno è proprio
personale ATA transitato dagli enti locali.
Pertanto si è reso necessario agire come sopra precisato;
situazioni diverse da quella descritta dovranno essere
regolarizzate dalle competenti Dpsv.
Cedolino dello stipendio - Nel cedolino dello
stipendio a decorrere dal mese di agosto, verrà visualizzato il
nuovo assegno ‘750 - IIS inglobata su stipendio’ con i relativi
importi, ma, per motivi tecnici di consolidamento
dell’applicazione, per il momento continuerà ad essere
visualizzato anche il codice assegno ‘550 – indennità integrativa
speciale’, senza alcun importo ad esso riferito.
Indennità Integrativa speciale anomala – Con
successiva lavorazione verrà accertato il debito previdenziale per
le partite in godimento degli assegni 542 - Indennità Integrativa
Speciale anomala e 547 - differenza IIS.
Tali assegni verranno sostituiti a decorrere dal 1 gennaio 2003
con gli assegni di nuova istituzione 442 - Indennità Integrativa
Speciale anomala e 447 - differenza IIS assoggettati alla ritenuta
per opera previdenza.
Emissione speciale - Con emissione speciale
verranno liquidati gli arretrati del Contratto a tutto il
personale che non è stato oggetto di emissione ordinaria di
stipendio di agosto per cessazione dal servizio (anche personale a
tempo determinato fino al 30 giugno 2003), part time verticale e
congedo senza assegni. Tale emissione sarà probabilmente
effettuata entro la fine di agosto 2003.
IL
DIRIGENTE - (Dr. Roberto ABATECOLA ) |