Gli aumenti contrattuali nel mese di agosto

Pubblichiamo la nota del Ministero dell’Economia e Finanze contenente indicazioni e modalità operative per la corresponsione degli aumenti contrattuali dovuti al personale della scuola a seguito del rinnovo del CCNL 2002-2005 (biennio economico 2002-2003).

La nota, prot. n° 6162 del 12 Agosto 2002, chiarisce che con la busta paga di agosto tutti i lavoratori della scuola avranno gli aumenti stabiliti dal nuovo CCNL precisando che:

  • I conguagli sono comprensivi degli aumenti dello stipendio tabellare, degli incrementi retributivi del compenso individuale accessorio (CIA) per il personale Ata e della retribuzione professionale docente (RPD);

  • Il periodo di conguaglio decorre da gennaio 2002 e comprende la tredicesima mensilità dell’anno 2002;
    Anche se in forma non immediatamente esplicita, la nota chiarisce che i conguagli riguarderanno anche le maggiori ritenute previdenziali che a partire dal Gennaio 2003 graveranno sulla Indennità integrativa speciale per effetto del suo conglobamento – ai fini del calcolo della indennità di buonuscita – nello stipendio tabellare.
     

Non ci sono indicazioni, invece, in materia di ritenute IRPEF. Presumiamo che gli arretrati relativi all’anno 2002 saranno trattati come emolumenti soggetti a tassazione separata.

Sarà necessario, comunque, verificare le scelte concrete che a tal riguardo saranno fatte dall’amministrazione non appena avremo a disposizione le buste paga di agosto.

Osserviamo, inoltre, che il Ministero dell’Economia, pur avendo proceduto in tempi stretti all’applicazione del contratto, non ha risolto tutti i problemi riguardanti l’erogazione dei benefici contrattuali.

In particolare rimangono irrisolte o sono mal risolte le seguenti questioni: Per agli ATA provenienti dagli Enti locali gli aumenti contrattuali attribuiti, in assenza di ricostruzione di carriera, saranno quelli relativi all’iniziale di livello e, quindi, inferiori a quelli effettivamente spettanti.

  • Per i Direttori dei servizi gli arretrati non sono comprensivi della quota del 30% di cui all’articolo 87 del contratto che, da assicurazioni telefoniche, verrebbe corrisposta con la busta paga di settembre 2003.

Su queste due questioni, che chiamano in causa sia il Ministero dell’Economia sia il MIUR, siamo già intervenuti con una nota di protesta tesa ad evidenziare sia l’inadeguatezza delle soluzioni adottate sia il mancato coinvolgimento delle OOSS.

Roma, 13 agosto 2003


Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
SERVIZIO CENTRALE PER IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

 

Roma, 12 agosto

Prot. n. 6162 – Ufficio V


Oggetto: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003. (periferici)

 

Modalità di applicazione

Il CCNL per il biennio economico 2002 – 2003 ha determinato gli aumenti stipendiali spettanti al personale del comparto scuola a decorrere dal 1 gennaio 2002 e dal 1 gennaio 2003 secondo gli importi indicati nella tabella 1 del contratto stesso.
Con le stesse decorrenze sono anche previsti gli aumenti relativi al compenso individuale accessorio per il personale ATA e alla retribuzione professionale docenti indicati rispettivamente nelle tabelle 3 e 4 del contratto di lavoro in oggetto.
Importante carattere di novità assume l’art. 76, comma 3, del Contratto dove è stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2003 l’indennità integrativa speciale cessi di essere corrisposta come singola voce della retribuzione e sia conglobata nella voce stipendio tabellare.
Tale novità che comporta l’assoggettamento dell’indennità integrativa speciale alla ritenuta per opera previdenza con la stessa percentuale dello stipendio, non modifica, come sancisce l’art. 79 comma 3, le modalità di determinazione della base di calcolo del trattamento pensionistico anche in riferimento all’art.2 comma 10 della L.335/95 (maggiorazione del 18% della base pensionabile).
A seguito di attenta analisi di quanto sopra esposto si è deciso di gestire comunque l’importo relativo all’ex-IIS separatamente dalla voce stipendiale in base alle seguenti motivazioni:

  • esposizione più chiara delle ritenute previdenziali sul cedolino di stipendio;
  • gestione semplificata per il trattamento ai fini pensionistici;
  • maggiore chiarezza nella determinazione del conguaglio contributivo;
  • visibilità del personale che non ha diritto all’indennità integrativa speciale (personale in servizio all’estero);
  • gestione semplificata delle informazioni per qualsiasi trasmissione dei dati stipendiali (flussi mensili Inpdap, flussi mensili Igop, flussi mensili Controllo di Gestione, flussi per le Amministrazioni centrali, ecc..).
     

Pertanto è stato istituito il nuovo assegno ‘750 - IIS inglobata su stipendio’ che a decorrere dal 1 gennaio 2003 sostituisce l’indennità integrativa speciale.
Tale nuovo assegno, a differenza di quanto avveniva in precedenza per l’IIS codice 550, per il momento non recepisce in modo automatico l’eventuale variazione della qualifica stipendiale ma, come per tutti gli altri assegni, a decorrere dal 1 gennaio 2003 deve essere aggiornato con procedura on line nel percorso Aggiornamento/Stipendi/Variazioni/Ruoli di variazione con le funzioni ‘Stipendio e assegni’ o ‘Assegni’.
E’ anche il caso di precisare che nella necessità di sospendere il pagamento dell’importo dell’indennità integrativa speciale, ad esempio nel caso di servizio all’estero, si deve provvedere per il periodo fino al 31 dicembre 2002 agendo sulla funzione ‘Variazione IIS’ nel percorso Aggiornamento/Stipendi/Variazioni/Ruoli di variazione, mentre a decorrere dal 1 gennaio 2003 si deve provvedere alla cessazione dell’assegno ‘750 - IIS inglobata su stipendio’ nel percorso già descritto.

Applicazione su rata agosto 2003

L’applicazione su rata agosto 2003 del Contratto in oggetto ha comportato dunque i seguenti interventi in banca dati:

  • sostituzione dell’assegno ’550 - Indennità Integrativa Speciale’ con l’ assegno ‘750 - IIS inglobata su stipendio’, per il quale le sottocodifiche sono restate invariate;
  • inserimento dei nuovi importi stipendiali secondo la tabella 1 del Contratto;
  • inserimento dei nuovi importi per compenso individuale accessorio per il personale ATA e per la retribuzione professionale docenti indicati rispettivamente nelle tabelle 3 e 4 del contratto;
  • determinazione del nuovo importo dell’assegno codice 622 per il pagamento dell’indennità di direzione;
  • determinazione dei nuovi importi degli assegni codice 652 e 692 per il pagamento delle ore eccedenti l’orario di cattedra;

L’esito di tale applicazione ha comportato il pagamento di arretrati derivanti dai seguenti conguagli:

  • calcolo delle differenze dello stipendio dal 1 gennaio 2002 al 31 luglio 2003;

  • calcolo del debito previdenziale relativo all’IIS (adeguamento ex-IIS alle ritenute previdenziali applicate sullo stipendio) dal 1 gennaio 2003: l’importo è sommato alle ritenute previdenziali dell’arretrato dell’anno corrente;

  • calcolo delle differenze relative al compenso individuale accessorio per il personale ATA (assegno codice 674/A1A e 674/A1B) e alla retribuzione professionale docenti (assegno codice 677/001) indicati rispettivamente nelle tabelle 3 e 4 del contratto di lavoro in oggetto dal 1 gennaio 2002 al 31 luglio 2003;

  • calcolo del debito relativo al nuovo importo dell’indennità di direzione: l’importo è conguagliato con gli arretrati stipendiali;

  • calcolo delle differenze relative alla tredicesima mensilità per l’anno 2002.

Precisazioni e future elaborazioni

Indennità di direzione – L’indennità di direzione, derivante dalla differenza tra lo stipendio iniziale del personale direttivo e lo stipendio iniziale del personale docente degli istituti di istruzione secondaria, rideterminato con l’applicazione degli aumenti contrattuali a decorrere dal 1 gennaio 2002 è di importo inferiore a quello fino ad ora in pagamento.
Pertanto al personale che nel periodo di riferimento contrattuale, ha avuto in pagamento l’assegno per indennità di direzione, sono stati liquidati gli arretrati contrattuali recuperando quanto in più percepito a titolo di indennità di direzione.
Ulteriori problematiche relative al compenso per indennità di direzione e reggenza saranno oggetto di apposito messaggio in quanto.

Ore eccedenti – Gli importi degli assegni codici 652 e 692 per il pagamento delle ore eccedenti l’orario di cattedra sono stati aggiornati esclusivamente a decorrere dalla rata di agosto 2003: con successiva elaborazione verranno determinati e liquidati gli arretrati contrattuali spettanti a tale titolo dal 1 gennaio 2002.

Assegno personale riassorbibile – In fase di applicazione del contratto gli importi in pagamento con il codice assegno 520/004 - Assegno personale riassorbibile, non sono stati conguagliati con gli arretrati corrisposti, né è stato rideterminato l’importo dell’assegno al netto dell’aumento stipendiale.
Tale scelta operativa deriva dal fatto che il codice assegno 520/004 è stato utilizzato all’atto della meccanizzazione del personale ATA ex enti locali dal 1 gennaio 2000 per corrispondere eventuali differenze retributive nel nuovo inquadramento del comparto scuola. Soltanto con un accordo successivo è stato stabilito che tali differenze non dovessero essere assorbite da aumenti contrattuali, ma ad oggi la maggior parte del personale del comparto scuola che ha in godimento tale assegno è proprio personale ATA transitato dagli enti locali.
Pertanto si è reso necessario agire come sopra precisato; situazioni diverse da quella descritta dovranno essere regolarizzate dalle competenti Dpsv.

Cedolino dello stipendio - Nel cedolino dello stipendio a decorrere dal mese di agosto, verrà visualizzato il nuovo assegno ‘750 - IIS inglobata su stipendio’ con i relativi importi, ma, per motivi tecnici di consolidamento dell’applicazione, per il momento continuerà ad essere visualizzato anche il codice assegno ‘550 – indennità integrativa speciale’, senza alcun importo ad esso riferito.

Indennità Integrativa speciale anomala – Con successiva lavorazione verrà accertato il debito previdenziale per le partite in godimento degli assegni 542 - Indennità Integrativa Speciale anomala e 547 - differenza IIS.
Tali assegni verranno sostituiti a decorrere dal 1 gennaio 2003 con gli assegni di nuova istituzione 442 - Indennità Integrativa Speciale anomala e 447 - differenza IIS assoggettati alla ritenuta per opera previdenza.

Emissione speciale - Con emissione speciale verranno liquidati gli arretrati del Contratto a tutto il personale che non è stato oggetto di emissione ordinaria di stipendio di agosto per cessazione dal servizio (anche personale a tempo determinato fino al 30 giugno 2003), part time verticale e congedo senza assegni. Tale emissione sarà probabilmente effettuata entro la fine di agosto 2003.

IL DIRIGENTE - (Dr. Roberto ABATECOLA )

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