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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L’INSEGNAMENTO SECONDARIO

 

RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

AREA DIDATTICA

UFFICIO SEGRETERIE

 

DECRETO N. 783  DEL 13/12/2002

 

IL RETTORE

 

VISTO l’art. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 26 maggio 1998;

VISTO il D.M. del 24 novembre 1998, n. 460;

VISTO il D.M. del 4 giugno 2001 n. 268;

VISTO il D.M. del 20 febbraio 2002;

VISTO il D.M. 3 luglio 2002 relativo al numero dei posti a livello nazionale per l’ammissione alle attività didattiche aggiuntive nelle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (800 ore – art. 2 – Decreto Ministeriale 20 febbraio 2002);

VISTO il proprio decreto n. 926 del 30.11.1999 con il quale è stato emanato lo stralcio di Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi della Basilicata relativo alla Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario;

VISTO il proprio decreto n. 365 dell’1.06.2000 con il quale è stato emanato il Regolamento della Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario;

VISTO il verbale del 16 ottobre 2002 della Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario di questa Università;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata nella seduta del 4 dicembre 2002, con la quale viene approvato l’ammontare dei contributi di ammissione e di iscrizione al corso de quo;

 

 

 

DECRETA

 

ARTICOLO 1  – ATTIVAZIONE E SCOPO.

La Scuola di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria dell’Università degli Studi della Basilicata attiva per l’a.a 2002/03, nell’ambito delle attività didattiche aggiuntive di cui all’art. 4, comma 8, del D.M. 26 maggio 1998, un Corso di Specializzazione per l’attività didattica di sostegno, ai sensi del D.M. 20 febbraio 2002, riservato a docenti della scuola secondaria abilitati attraverso vari canali e sprovvisti del titolo specifico. Il programma del Corso di Specializzazione intende promuovere un percorso formativo in grado di far acquisire ai docenti, già abilitati ma sprovvisti del titolo specifico, i contenuti formativi di base per l’attività didattica di sostegno. In particolare il corso si propone il conseguimento di competenze relative alla:

·       consapevolezza della diversità dei bisogni educativi;

·       conoscenza dell’alunno in situazione di handicap;

·       creazione di ambienti di apprendimento e comunità di relazioni;

·       conoscenza di strategie didattiche integrate;

·       conoscenza di metodologia, metodi e materiali specifici;

·       capacità di accompagnare il progetto scolastico e di vita;

·       capacità relazionale con colleghi, operatori, personale e famiglia.

Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, si consegue l’abilitazione all’attività didattica di sostegno per le scuole secondarie di primo o di secondo grado ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Il corso si svolgerà presso la sede di Potenza.

 

ARTICOLO 2 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE

Le attività formative del Corso comprendono 800 ore, comprensive di almeno 200 ore di tirocinio nel settore del sostegno, da espletare in due semestri, salva la possibilità di distribuzione delle attività su un periodo più lungo, nei limiti posti dalle  necessità organizzative connesse ad un efficace svolgimento dei processi formativi. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto dei criteri generali di cui all’allegato “A” del D.M. 20 febbraio 2002.

Articolazione disciplinare, obiettivi, contenuti, organizzazione e tempi di svolgimento delle attività didattiche sono definiti dagli organi competenti della Scuola di Specializzazione.

 

ARTICOLO 3 – TITOLO DI AMMISSIONE ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE

A norma dell’art. 1 del D.M. 20.2.2002 costituisce titolo di ammissione alle attività formative di cui al precedente art. 1 il possesso dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo o secondo grado.

A norma dell’art. 1, comma 2, del D.M. 20.2.2002, nell’accesso hanno priorità i docenti già utilizzati sul sostegno nella scuola secondaria di primo o secondo grado per un periodo di almeno un anno scolastico.

 

ARTICOLO 4  - NUMERO DEI POSTI

Per l’anno accademico 2002/2003 i posti disponibili sono 90 secondo quanto stabilito dal D.M. 3 luglio 2002.

 

ARTICOLO 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Magnifico Rettore, da redigersi su apposito modulo, in distribuzione presso la Segreteria Studenti dell’Università degli Studi della Basilicata, deve essere presentata o fatta pervenire alla Segreteria Studenti di Potenza entro il termine perentorio del 16 gennaio 2003.

Il fac-simile di domanda per l’ammissione è disponibile sul sito web dell’Università all’indirizzo: http://www.unibas.it, oppure è reperibile presso le Segreterie Studenti di Potenza, Via Nazario Sauro 85, e di Matera, Via Lazzazzera.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, oltre ai dati anagrafici:

1) il luogo e la data di conseguimento dell’abilitazione con l’indicazione del punteggio riportato e della relativa classe di concorso e ambito disciplinare di riferimento;

2) le eventuali altre Abilitazioni conseguite;

3) il possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’abilitazione di cui al n. 1 con l’indicazione del voto finale;

4) l’eventuale servizio prestato sul sostegno nella scuola secondaria di primo o secondo grado, con l'indicazione del periodo;

5) gli altri eventuali titoli di studio e di ricerca posseduti (elencati nel successivo art. 6 punto 4);

Il candidato, unitamente alla domanda, dovrà produrre la ricevuta del versamento di euro 51,65 quale contributo per l’ammissione alla procedura selettiva, effettuato tramite bonifico bancario presso qualsiasi Agenzia o Filiale della Nuova Banca Mediterranea S.p.a.;

Nel caso di dichiarazioni mendaci non saranno consentite rettifiche e pertanto il candidato, oltre alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali, decadrà dal beneficio conseguito. Non verranno rimborsate le tasse pagate dall’interessato.

In caso di inoltro postale o tramite terzi, alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità.

 

ARTICOLO 6 – CRITERI DI SELEZIONE

Qualora il numero delle domande di ammissione risulti inferiore o pari al numero dei posti disponibili, l’ammissione di tutti i candidati in possesso del requisito di cui all’art. 3 è automatica.

Qualora il numero delle domande di ammissione superi il numero dei posti messi a concorso la Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore della SSIS, procederà ad una selezione per titoli.

I titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti:

1) Punteggio riportato nell’Abilitazione all’insegnamento secondario, fino ad un massimo di 24 punti, attribuiti  secondo il seguente prospetto:

 

fino a 59 centesimi                                                          punti    1

Per il punteggio da 60 a 65 centesimi                                  punti    3

Per il punteggio da 66 a 70 centesimi                                  punti    6

Per il punteggio da 71 a 75 centesimi                                  punti    9

Per il punteggio da 76 a 80 centesimi                                  punti  12

Per il punteggio da 81 a 85 centesimi                                  punti  15

Per il punteggio da 86 a 90 centesimi                                  punti  18

Per il punteggio da 91 a 95 centesimi                                  punti  21

Per il punteggio da 96 a 100 centesimi                                punti  24

 

2) Servizio di insegnamento prestato nelle scuole secondarie su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, fino ad un massimo di 48 punti, e fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico

 

Per ogni anno                                                                           punti  12

Per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni                             punti    2

 

Non sono valutabili i periodi in cui si è interrotta la prestazione del servizio di effettivo insegnamento (ad esempio: permessi non retribuiti, mandato politico o amministrativo, maternità, servizio militare, aspettativa), anche se coperti da nomina e/o contratto.

 

3) Voto del titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso di Abilitazione, fino ad un massimo di 8 punti:

 

voto fino a 90/110                                                                 punti 1

voto da 91 a 100/110                                                            punti 2

voto da 101 a 105/110                                                          punti 4

voto da 106 a 107/110                                                          punti 5

voto da 108 a 109/110                                                          punti 6

voto di 110 e 110 e lode/110                                                 punti 8

 

4) Titoli di studio e di ricerca, fino ad un massimo di 17 punti:

 

dottorato di ricerca                                                          punti 6

seconda laurea o diploma universitario                              punti 4

diploma di specializzazione                                               punti 4

altri titoli di studio e di ricerca rilasciati dalle università (corso di perfezionamento, assegno di ricerca, borsa di studio post-dottorato, borsa di studio) fino a un massimo di 3 punti

 

5) Altre Abilitazioni, fino a un massimo di 3 punti.

 

ARTICOLO 7 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice per il concorso di cui al presente bando è nominata dal Direttore della SSIS ed è costituita da 5 (cinque) membri di cui 3 (tre) Docenti Universitari e 2 (due) Docenti della Scuola secondaria che abbiano collaborato con l’attività della SSIS e da una unità di personale tecnico amministrativo quale segretario della Commissione.

 

ARTICOLO 8 – GRADUATORIE DI AMMISSIONE

La Commissione provvederà a redigere due graduatorie: la prima relativa ai candidati aventi titolo alla priorità di cui all’art. 3, comma 2 e la seconda relativa agli altri candidati. Dette graduatorie saranno ottenute dalla somma dei punteggi riportati dai candidati nella valutazione dei titoli.

Sono ammessi alle attività didattiche i candidati che risultino utilmente collocati nella prima graduatoria e successivamente, nel caso di posti disponibili, coloro che risultino utilmente collocati nella seconda, in relazione ai posti disponibili e sulla base dei punteggi attribuiti.

In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane di età.

La graduatoria, approvata con Provvedimento amministrativo, sarà esposta all’albo ufficiale presso la sede di Potenza, Via Nazario Sauro 85, e pubblicata sul sito web dell’Ateneo, e costituirà l’unico mezzo ufficiale di pubblicità dell’esito del concorso. Copia della suddetta graduatoria sarà a disposizione anche presso le Segreterie Studenti di Potenza e Matera.

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è la Dott.ssa Margherita Metastasio.

 

ARTICOLO 9 – DOMANDA DI ISCRIZIONE

I candidati che risulteranno in posizione utile in graduatoria dovranno presentare domanda di iscrizione al Corso di Specializzazione per l’attività didattica di sostegno, su apposito modulo disponibile presso le Segreterie Studenti di Potenza e di Matera, e sul sito web dell’Ateneo, entro il termine che verrà reso noto dall’Amministrazione alla data di pubblicazione della graduatoria, pena la decadenza. Su tale modulo va applicata l’imposta di bollo di euro 10.33. La domanda di iscrizione deve essere presentata presso la Segreteria Studenti di Potenza.

I candidati ammessi dovranno allegare alla suddetta domanda i seguenti documenti:

 a)     due fotografie formato tessera;

 b)     attestazione del versamento della prima rata delle tasse;

 c)     dichiarazione resa ai sensi della legge 675/96 sul trattamento dei dati personali.

I candidati che intendessero rinunciare all’iscrizione, dovranno darne immediata comunicazione scritta alla Segreteria Studenti, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria.

A seguito di rinuncia da parte dei candidati vincitori, i successivi in graduatoria possono ottenere l’iscrizione e devono presentare agli uffici della Segreteria competente, entro la data che verrà loro comunicata, la documentazione richiesta per i vincitori. Scaduto tale termine, coloro che non avessero ottemperato a quanto sopra, saranno considerati anch’essi rinunciatari.

In caso di inoltro postale o tramite terzi, alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità. Si considerano prodotte in tempo utile le domande effettivamente PERVENUTE entro la data di scadenza; qualora esse siano spedite a mezzo Raccomandata AR, NON FARA’ FEDE la data apposta dall’Ufficio Postale accettante.

I candidati ammessi che non presentino domanda di immatricolazione entro i termini indicati saranno considerati rinunciatari e pertanto l’Ufficio competente provvederà a convocare i subentranti secondo l’ordine della graduatoria, i quali saranno invitati ad effettuare l’iscrizione secondo le modalità e con le scadenze che verranno loro indicate.

I candidati, la cui certificazione risultasse difforme da quanto autocertificato, saranno esclusi dalle attività formative e denunciati dall’Ufficio all’Autorità giudiziaria.

 

ARTICOLO 10 – TASSA E CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

La tassa di iscrizione alle attività formative è fissata in complessivi euro 2500,00 da versare in tre rate a mezzo di bonifico bancario presso qualsiasi Agenzia o Filiale della Nuova Banca Mediterranea S.p.a..

La prima rata, pari a euro 1.000,00, va versata all’atto dell’iscrizione e non sarà restituibile in alcun caso, comunque motivato.

La seconda e terza rata, pari a euro 750,00 ciascuna, dovranno essere versate rispettivamente entro il 15 luglio 2003 e il 15 dicembre 2003; le ricevute dei suddetti versamenti dovranno essere consegnate agli sportelli della Segreteria Studenti di Potenza. 

 

ARTICOLO 11 – ORDINAMENTO DIDATTICO – PIANO DI STUDIO

Il piano di studio per il conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nelle classi con alunni in situazione di handicap nella scuola secondaria è organizzato in ottemperanza al DM 20 febbraio 2002, e relativo allegato.

Il piano di studio consta di tre aree applicative:

a)     Teoria, con insegnamenti sulle tematiche dell’handicap,

b)     Laboratori integrati in ordine al possesso di tecniche didattiche per l’integrazione di alunni con bisogni speciali,

c)     Tirocini per almeno 200 ore, riguardanti l’applicazione professionale di tutte le aree di apprendimento e guidati da esperti nell’integrazione scolastica e problemi connessi.

I contenuti del percorso formativo riguardano i seguenti elementi caratterizzanti:

-        trasformazione dell’apprendimento scolastico in costruzione di un progetto di vita, quale percorso verso l’autonomia del soggetto;

-        raccordo tra teorie e pratiche formative;

-        valorizzazione delle attività disciplinari in funzione della comprensione del deficit;

-        sensibilizzazione ai fondamenti e ai linguaggi delle aree disciplinari diverse dalla propria.

Per partecipare all’esame conclusivo di specializzazione il corsista dovrà presentare domanda su apposito modulo nei termini indicati dalla segreteria studenti.

Il corso si conclude con l’esame finale disciplinato al successivo art. 14.

 

ARTICOLO 12 - ATTIVITÀ DIDATTICHE

Per l’anno accademico 2002-2003 le attività didattiche e formative sono articolate come da manifesto in visione presso l’albo della Scuola.

La frequenza del corso è obbligatoria; non è consentita alcuna assenza in quella fase del tirocinio che verrà svolta all'interno di scuole o strutture specifiche, indicate dalla SSIS.

Le attività didattiche e le procedure di verifica e di valutazione del rendimento sono programmate dal Consiglio della Scuola e sono condotte dai docenti in maniera coordinata, al fine di rendere le metodologie impiegate coerenti con l’obiettivo formativo. Le attività di tirocinio saranno disciplinate in analogia a quanto previsto per tale attività dal Regolamento della SSIS.

 

ARTICOLO 13 – DEBITI E CREDITI FORMATIVI

Per tutti i corsisti iscritti la Scuola si riserva la possibilità di procedere, sulla base di una analisi del curriculum posseduto, e/o di un eventuale accertamento delle conoscenze, all’individuazione di eventuali debiti formativi che richiedono da parte del corsista la frequenza ad attività aggiuntive rispetto a quelle specificatamente previste per i corsi di cui al presente bando.

La SSIS prevede, dopo l'iscrizione, un sistema di valutazione dei crediti formativi in possesso del singolo corsista. Potranno essere valutati come crediti esami universitari o corsi di specializzazione e perfezionamento con contenuti assimilabili alle discipline oggetto degli insegnamenti previsti all'interno delle attività formative. Tale valutazione potrà comportare una conseguente riduzione dei tempi di frequenza.

Tale riconoscimento potrà essere richiesto solo all’atto dell’iscrizione compilando l’apposito modulo allegato alla domanda di iscrizione. In seguito non saranno riconosciuti altri crediti.

 

ARTICOLO 14 –  TITOLO RILASCIATO

L’esame finale consiste nella discussione di una relazione elaborata dal candidato sul percorso formativo svolto. La relativa votazione è espressa in trentesimi e tiene conto delle valutazioni relative alle attività di tirocinio. Il voto finale risulta dalla media tra il voto conseguito nell’esame finale e la media delle votazioni conseguite nei singoli esami di profitto e nelle valutazioni relative alle attività di laboratorio e di tirocinio. Per partecipare a detto esame il corsista dovrà presentare, alla Segreteria Studenti di Potenza, la domanda su apposito modulo e nei termini stabiliti, e la relazione finale almeno 20 giorni prima della data dell’esame finale.

A coloro che abbiano superato l’esame finale e abbiano adempiuto a tutti gli obblighi previsti dall’ordinamento didattico del corso stesso, viene rilasciata l’abilitazione all’attività didattica di sostegno per le scuole secondarie di primo o di secondo grado ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n.104.

 

                                                                                                 IL RETTORE

                                                                            (Prof. Francesco Lelj Garolla Di Bard)

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