ENTRO IL 10 GENNAIO
2003 LE DOMANDE DI PENSIONAMENTO
Pubblichiamo di seguito il testo del Decreto
Ministeriale n. 127 del 2 dicembre 2002.
Decreto
Ministeriale n. 127
Roma, 2 dicembre 2002
Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n.
351 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal
servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola,
a norma dell'art. 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto l'art. 1 - comma 2 - di tale
regolamento il quale prevede che il Ministro dell'Istruzione
stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale,
annualmente, il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di
collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile
al pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio;
Considerato che, in base al comma 4
del citato art. 1, per le domande di trattenimento in servizio
presentate ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e 5, del Testo Unico
approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 e per le
domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che
abbia ottenuto la permanenza in servizio al compimento del 65° anno
di età, occorre fissare lo stesso termine finale stabilito per le
istanze di dimissioni volontarie dal servizio e di collocamento a
riposo per raggiungimento del 40° anno di servizio utile al
pensionamento;
Considerato che, ai sensi del comma
5 del medesimo art. 1, deve essere fissata la data per la
comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione
del diritto al trattamento di pensione;
Considerata l'esigenza di
individuare i termini che, per la loro connessione con le altre
operazioni riguardanti la rilevazione delle disponibilità dei posti
e la mobilità del personale, siano coerenti con le cadenze operative
finalizzate alla tempestiva assegnazione del personale alle singole
scuole e classi;
Visto il C.C.N.L. sottoscritto il
1° marzo 2002, nel quale, per il personale dell'area V della
Dirigenza scolastica sono state convenute norme e procedure
particolari per le cessazioni dal servizio del personale incluso in
detta area.
Decreta
Art. 1 - Per il personale, docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, nonché
per i Dirigenti Scolastici, limitatamente a quanto non previsto dal
C.C.N.L. 1/3/2002 citato in premessa, è fissato al 10 gennaio
2003 il termine per la presentazione delle domande di
collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di
dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio a
qualsiasi titolo, oltre il raggiungimento del 65° anno di età, a
valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2003, nonché per la
eventuale revoca di tali domande.
Lo stesso termine del 10 gennaio
2003 si applica anche al personale che intenda cessare
anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento
di trattenimento in servizio, e da quello che intenda chiedere la
trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale, con
contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del
decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Art. 2 - L'accertamento del diritto
al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà
essere effettuato entro le scadenze che saranno previste per
l'acquisizione al sistema informatico delle domande di cessazione.
Tali scadenze dovranno tener conto anche dei tempi necessari per la
comunicazione dell'eventuale mancata maturazione del diritto a
pensione al personale dimissionario, che potrà ritirare la domanda
entro cinque giorni.
Art. 3 - L'accettazione delle
domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di
servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento
in servizio si intende avvenuta alla scadenza del termine di cui
all'art. 1, senza l'emissione del provvedimento formale.
Entro 30 giorni dalla scadenza del
termine di cui all'art. 1, l'Amministrazione comunica l'eventuale
rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove
sia in corso un procedimento disciplinare.
Qualora l'accoglimento delle
dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per procedimento
disciplinare in corso, l'accettazione delle domande stesse è
disposta con effetto dalla data di emissione del relativo
provvedimento.
Art. 4 - I Dirigenti, per quanto da
loro richiesto, provvederanno ad inoltrare le relative istanze
direttamente alle Direzioni Scolastiche Regionali.
IL MINISTRO - Moratti |