DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 OTTOBRE 2002, 1830
Disposizioni transitorie in materia di riorganizzazione delle
istituzioni scolastiche autonome
e di
indirizzo di istruzione secondaria superiore.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D. L.gs 31
marzo 1998 n° 112 relativo a "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali," in
attuazione del Cap. I della legge 15 marzo 1997, n° 59;
VISTA la L.R. 8 marzo
1999 n° 7 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al
sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112;
VISTA la D.C.R. 27
ottobre 1998 n° 970 , concernente "dimensionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche -D.P.R. 233/98", indirizzi di
programmazione in attuazione dell'art. 3 ;
VISTA, altresì, la
D.C.R. 6 agosto 1999 n° 1178 relativa all'approvazione del Piano
regionale di dimensionamento ottimale delle Istituzioni
scolastiche;
PREMESSO:
- che l'art. 138
del D. Lgs 112/98 ha delegato alle Regioni, ai sensi dell'art.
118, comma 2°, della Costituzione, le funzioni
amministrative in materia di istruzione scolastica fra le quali:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra
istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione sul piano regionale, nei limiti delle
disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete
scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il
coordinamento con la programmazione di cui alla precedente lettera
a);
- che
l'art. 139 del medesimo provvedimento ha trasferito, ai sensi
dell'art. 128 della Costituzione, alle Province in relazione
all'istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli
altri gradi inferiori di scuola i compiti e le funzioni
concernenti, fra l'altro: a) l'istituzione, l'aggregazione, la
fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti
di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione
della rete delle istituzioni scolastiche;
- che,
ai sensi del D.P.R. 233/98, le Regioni hanno provveduto ad
approvare i Piani regionali di dimensionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche con l'obiettivo di attribuire ad esse la
personalità giuridica e l'autonomia organizzativa, didattica di
ricerca e progettazione educativa prevista dall'arto 21 della
Legge 59/97, affinché si realizzi la flessibilità, la
diversificazione, l'efficienza e l'efficacia del servizio
scolastico, l'integrazione, il miglior utilizzo delle risorse,
delle strutture e delle tecnologie innovative e il coordinamento
con il contesto territoriale, nonché per dare stabilità nel tempo
alle stesse istituzioni scolastiche e per offrire alle comunità
locali una pluralità di scelte, articolata sul territorio, tali da
garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di
istruzione;
- che il Piano di dimensionamento elaborato dalla Regione
Basilicata sulla base delle proposte formulate dalle Conferenze
provinciali di organizzazione della rete scolastica e approvate
con le citate deliberazioni di Consiglio Regionale, ha
conseguentemente definito l'attuale assetto del sistema regionale
dell'istruzione;
CONSIDERATO che nel
biennio di sperimentazione e di verifica del Piano di
dimensionamento, delle soluzioni organizzative adottate:
- si
è consolidata l'esperienza del modello organizzativo verticale,
adottato dal 59,8% delle scuole dell'obbligo della regione, del
quale si conferma la positività sia sul piano dell'assetto
dimensionale e della stabilità nel tempo sia in relazione agli
aspetti fondamentali della continuità didattica e dell'efficacia
nell'impiego delle risorse umane, finanziarie e strutturali;
- si
è evidenziata in alcuni contesti territoriali la necessità di una
riarticolazione e riorganizzazione dell'offerta della scuola
seconda- ria superiore attualmente caratterizzata da scarsa
diversificazione di indirizzi formativi, non rispondente alla
domanda pervenuta dal mondo del lavoro e alle aspettative di
crescita culturale dei giovani e delle loro famiglie;
RITENUTO che, pur non
essendo possibile procedere nell'immediato -per la sostanziale
incertezza del quadro normativo di riferimento derivante dal
Progetto di legge-delega in materia di norme generali
sull'istruzione, attualmente in discussione al Parlamento e dalla
sospensione degli effetti della Legge 30/2000 in materia di
riordino dei cicli dell'istruzione -a una revisione complessiva
del Piano di Dimensionamento sia, comunque, opportuno realizzare,
in via transitoria e per il solo anno scolastico 2003/2004, un
numero limitato e adeguatamente motivato di interventi;
CONSIDERATO, altresì,
che per la programmazione generale della rete scolastica e
dell'offerta formativa integrata è indispensabile la disponibilità
di un quadro di riferimento regionale comprendente la definizione
degli ambiti territoriali funzionali e di un sistema coerente di
indirizzi, criteri e procedure;
AD unanimità di voti
DELIBERA
1. di approvare le
seguenti disposizioni transitorie in materia di riorganizzazione
delle istituzioni scolastiche autonome e di indirizzi di
istruzione secondaria superiore, sentito il parere obbligatorie
delle istituzioni scolastiche interessate:
a)
i Comuni possono procedere alla riorganizzazione in
istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media di
scuola già unificate o aggregate orizzontalmente con scuole dello
stesso grado nel rispetto dei criteri generali per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche approvati
con delibera del Consiglio Regionale 970/98, senza aumentare il
numero delle autonomie scolastiche definito in ambito provinciale
dal Piano Regionale di dimensionamento (DCR 1178/99);
b)
le Province possono procedere:
- al
trasferimento con aggregazione ad altra istituzione scolastica di
sezioni staccate di scuole secondarie superiori, al fine di
realizzare un più coerente assetto territoriale delle autonomie
scolastiche;
- all'abolizione
di indirizzi di istruzione secondaria superiore non più
rispondenti alle esigenze formative degli studenti, alle scelte
delle famiglie, alla evoluzione delle tecnologie e della
didattica, alle opportunità del mercato del lavoro;
- all'istituzione
di nuovi indirizzi di istruzione secondaria superiore (ricompresi
fra quelli elencati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M.
234/2000, nella tabella allegata al D.M. 06.12.2000) già presenti
in ambito provinciale, quando siano fortemente e motivatamente
richiesti dal contesto economico-sociale e se ne sia verificata la
coerenza con i fabbisogni professionali espressi dal territorio;
- all'istituzione,
al fine di conseguire una più razionale ed efficace distribuzione
dell'offerta formativa sul territorio e di garantire l'esercizio
del diritto di scelta da parte delle famiglie, di sezioni di
scuole di ordine diverso presso scuole secondarie superiori, a
condizione che vi sia la necessaria disponibilità di spazi, di
attrezzature e di risorse e nel rispetto dei criteri generali per
il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche
approvati con deliberazione del Consiglio Regionale n o 970/98;
2. Le proposte formulate dagli Enti Locali competenti ai sensi
dell'art. 139 del D. LGS 112/98 debitamente istruita anche sotto
il profilo delle compatibilità economiche di gestione e corredata
dalle delibere degli organi collegiali delle scuole e da quelle
degli Enti Locali, vanno presentate contemporaneamente all'Ufficio
Scolastico Regionale e alla Provincia interessata entro i1
30.11.2002;
3. le Province, acquisito il parere obbligatorio e vincolante
dell'Ufficio Scolastico Regionale e a seguito di adeguato processo
partecipativo, predispongono il Piano delle iniziative di cui
sopra e lo presentano alla Regione entro il 15.12.2002;
4. la Regione entro i successivi venti giorni, sentito il parere
del Direttore scolastico regionale e delle 00.55. può esprimere
rilievi in ordine al rispetto delle condizioni stabilite dal
presente atto deliberativo. In assenza di rilievi, l'efficacia dei
Piani decorre dall'anno scolastico 2003-2004;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul
BUR. |