ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Nostra elaborazione

 

ART.23

 

Approvato con emendamenti

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)

 

1.       Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n.448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio d’insegnamento  dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi dalle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino all’entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall’utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanale di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole.

2.       Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche e dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003- 2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno scolastico 2002- 2003. Per ciascuno degli  anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.

3.       Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni,  e l’ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche.

4.       Dall’anno scolastico 2003- 2004 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo OO, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti d’Istituto

5.       Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all’articolo 2 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile, m.157, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall’autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell’amministrazione scolastica o di altra amministrazione o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti.  Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anno decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6.       Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.

7.       Ai fini dell’integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio  1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449 , è autorizzata dal dirigente  preposto all’ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104. All’individuazione dell’alunno come persona  handicappata provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8.       Fermo restando il disposto di cui all’articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n.448, le economie di spesa derivanti dall’applicazione del comma 5 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l’anno 2004, di 58 milioni di euro per l’anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa verifica dell’effettivo conseguimento delle economie derivanti dall’applicazione dei commi 2, 4 e 6.

Le istituzioni scolastiche possono deliberare l’affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene e ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall’articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n.388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell’istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l’anno scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto dell’affidamento in appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilità dei posti permane per l’intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l’attivazione dei contratti.

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