ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
Nostra elaborazione
ART.23
Approvato con emendamenti
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione
scolastica)
1.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge
28 dicembre 2001, n.448, ed in particolare dal comma 4, le
cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio
d’insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche
mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da
quelli previsti dai decreti costitutivi dalle cattedre,
salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina
e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle
isole minori. In sede di prima attuazione e fino all’entrata in
vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e
formazione, il disposto di cui al presente comma trova
applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non
vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse
quelle derivanti dall’utilizzazione, per il completamento fino a
18 ore settimanale di insegnamento, di frazioni di orario già
comprese in cattedre costituite fra più scuole.
2.
Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione
delle dotazioni organiche e dei collaboratori scolastici in modo
da conseguire nel triennio 2003- 2005 una riduzione complessiva
del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione
organica determinata per l’anno scolastico 2002- 2003. Per
ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere
inferiore al 2 per cento.
3.
Rientrano tra
le funzioni dei collaboratori scolastici l’accoglienza e la
sorveglianza degli alunni, e l’ordinaria vigilanza e assistenza
agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense
scolastiche.
4.
Dall’anno scolastico 2003- 2004 il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola
utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I,
titolo I, capo OO, del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, è restituito ai
compiti d’Istituto
5.
Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria
funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla
commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali,
qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in
altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare
dalla commissione di cui all’articolo 2 bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile, m.157, come modificato dall’articolo 5 del
decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in
relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente
altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte
dall’autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori
ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai
compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli
dell’amministrazione scolastica o di altra amministrazione o ente
pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro
ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di
cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori
ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine,
si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base
delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori
ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anno
decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6.
Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di
appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I
collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto
personale cessano il 31 agosto 2003.
7.
Ai fini dell’integrazione scolastica dei soggetti portatori
di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva. L’attivazione di posti di
sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di
handicap particolarmente gravi, di cui all’articolo 40 della legge
27 dicembre 1997, n.449 , è autorizzata dal dirigente preposto
all’ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie
per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto
articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104. All’individuazione
dell’alunno come persona handicappata provvedono le aziende
sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con
modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da emanare, d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281, e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, su proposta dei Ministri dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e della salute, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8.
Fermo restando il disposto di cui all’articolo 16, comma 3,
secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n.448, le economie
di spesa derivanti dall’applicazione del comma 5 del presente
articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali
stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione
professionale del personale docente della scuola, subordinatamente
al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39
milioni di euro per l’anno 2004, di 58 milioni di euro per l’anno
2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, sono
destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa
verifica dell’effettivo conseguimento delle economie derivanti
dall’applicazione dei commi 2, 4 e 6.
Le istituzioni
scolastiche possono deliberare l’affidamento in appalto dei
servizi di pulizia, di igiene e ambientale e di vigilanza dei
locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto
dall’articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449,
aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive
modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la
indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della
dotazione organica dell’istituzione scolastica per la percentuale
stabilita con il decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, emanato di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, per la determinazione
degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
del comparto scuola per l’anno scolastico 2002-2003 da ridefinire
anche per tenere conto dell’affidamento in appalto del servizio di
vigilanza. La indisponibilità dei posti permane per l’intera
durata del contratto e non deve determinare posizioni di
soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese
di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti,
sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per
consentire l’attivazione dei contratti. |