Primo risparmiare... ecco le regole del governo
Ci sono vari modi per far
quadrare i conti. Questo è un esempio. Risparmiare ... a
prescindere.
Quando non si seleziona
la spesa ma si chiede solo di contenerla in termini aritmetici è
evidente che a tutto si pensa ma non certo alla qualità.
Una lettura attenta e
disincantata di questo Decreto vale più di 10.000 nostri discorsi.
DECRETO 29
novembre 2002
Limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento
per le Amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle
spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non
territoriali.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
Visto il decreto-legge 6
settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 ottobre 2002, n. 246, recante misure urgenti per il controllo,
la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica;
Visto l'atto di indirizzo
adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 29 novembre 2002, con il quale, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sono stati definiti i criteri di carattere
generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del
Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli
andamenti di finanza pubblica;
Visto, in particolare, il
comma 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, secondo
cui il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con
proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di
spesa e all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio
dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura
uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio;
Visto, altresì, il
successivo comma 4, il quale dispone che con il medesimo decreto
può essere disposta la riduzione delle spese di funzionamento
degli enti ed organismi pubblici non territoriali, ad eccezione
degli organi costituzionali, previste nei rispettivi bilanci e che
il maggior avanzo derivante da tali riduzioni è reso
indisponibile fino a diversa
determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentiti i Ministri
vigilanti sugli enti ed organismi pubblici non territoriali;
Considerato che ricorrono
tutte le condizioni che legittimano l'esercizio delle potestà
indicate nei richiamati commi 3 e 4 dell'art. 1;
Decreta:
Art. 1.
Limitazioni agli impegni e
all'emissione di titoli di pagamento
per le Amministrazioni dello
Stato
1. Gli impegni di
spesa da assumere sulle dotazioni di bilancio delle
Amministrazioni statali per l'esercizio 2002, devono essere
contenuti nel limite dell'85% degli stanziamenti di competenza
delle unità previsionali di base (allegato
1).
2. L'emissione di
titoli di pagamento da parte delle Amministrazioni statali
per il medesimo esercizio deve essere contenuta nel limite
dell'85% delle dotazioni di cassa delle unità previsionali di base
(allegato 2).
3. Le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese indicate nel quarto
periodo del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 6 settembre
2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
ottobre 2002, n. 246, ivi comprese le dotazioni di bilancio
relative ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi
natura obbligatoria.
4. Le quote non
impegnabili e quelle non utilizzabili ai fini dell'emissione dei
titoli di pagamento, conseguenti all'attuazione dei commi 1 e 2,
sono imputate proporzionalmente alle disponibilità presentate dai
capitoli di ciascuna unità previsionale di base. Nel caso in cui
non risultino sufficienti disponibilità in talune unità
previsionali di base, si procede ad un corrispondente
proporzionale recupero a carico delle altre unità previsionali di
base del medesimo stato di previsione.
5. Previo assenso del
Ministro dell'economia e delle finanze, le Amministrazioni statali
possono escludere, in tutto o parte, altre spese dalle limitazioni
di cui ai commi 1 e 2, fornendo adeguata compensazione che
assicuri il mantenimento dei limiti complessivi prefissati. Resta
ferma, per le Amministrazioni, la facoltà di ricorso alle
procedure di compensazione tra capitoli consentita dalle
disposizioni vigenti.
Art. 2.
Riduzione delle spese di
funzionamento per gli enti
ed organismi pubblici non
territoriali
1. Relativamente agli enti ed
organismi pubblici non territoriali, che adottano una contabilità
anche finanziaria, gli stanziamenti delle spese previsti nel
bilancio 2002, riferiti alla categoria dei beni di consumo e dei
servizi, sono ridotti nella misura del 15%.
2. Per gli enti ed organismi
pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica,
i costi della produzione, indicati nell'art. 2425 del codice
civile, comma 1, lettera b), numeri 6, 7 e 8, previsti nei
rispettivi budgets 2002, concernenti i beni di
consumo e servizi ed il godimento
di beni di terzi, sono ridotti del 15 %.
3. Relativamente alle aziende
sanitarie, alle aziende ospedaliere ed agli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, che adottano la contabilità
economico-patrimoniale improntata ai principi del codice civile -
ferma restando la misura della riduzione di cui al comma 2 -
anziché alle spese di funzionamento, si fa riferimento ai costi
della produzione come individuati nell'allegato prospetto
(allegato 3) previsti nei rispettivi budgets.
4. Gli avanzi derivanti dalle
predette riduzioni sono evidenziati per gli enti di cui al comma 1
nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione nella
parte vincolata e per gli enti di cui ai commi 2 e 3 in apposito
fondo di accantonamento da iscrivere nel passivo della situazione
patrimoniale.
Il Ministro: Tremont
Dall’allegato 1:
-
Blocco degli impegni (decreto - legge 194, somme in milioni di
Euro)
Stanziamento definitivo - 47.285,2
Stanziamenti esclusi - 41.915,5
Stanziamenti risultanti - 5.369,6
Limite somme impegnabili - 4.564,2
Quote non impegnabili - 805,4
Dall’allegato 2:
-
Limitazione pagamenti (decreto-legge 194, somme in milioni di
Euro)
Stanziamento definitivo - 49.503,1
Stanziamenti esclusi - 42.606,7
Stanziamenti risultanti - 6.896,4
Limite somme pagabili - 5.861,9
Quote non pagabili - 1.034,5
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