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PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI RELAZIONI SINDACALI FRA LA DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE DELLA BASILICATA E LE OO.SS. REGIONALI DELLA SCUOLA FIRMATARIE DEL CCNL.

L’anno 2002, il mese di gennaio, il giorno 11, in Potenza, presso la Direzione Scolastica Regionale, in sede di concertazione decentrata a livello Regionale

tra

la parte pubblica firmataria del presente Protocollo d'intesa,

ed

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di cui in calce al presente Protocollo d'Intesa,

 

VIENE CONCORDATO

 

Parte prima: Disposizioni generali

 

ARTICOLO 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1.     Il presente Protocollo d'Intesa è sottoscritto fra la Direzione Scolastica Regionale della Basilicata e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Scuola della medesima Regione, sulla base di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del CCNL Scuola 26/05/99

2.     Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Protocollo d'Intesa s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.

3.     Il presente Protocollo d'Intesa si applica in tutto il territorio della Regione, e conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Accordo decentrato regionale in materia.

4.     Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

5.     Il presente Protocollo d'Intesa viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolare modo, entro quanto stabilito dal C.C.N.L. Scuola 26/05/99, dal C.C.N.L. Scuola 04/08/95, dal C.C.N.I. Scuola 31/08/99, dal D.Lgs.396/97, dal D.Lgs. 165 del 30.3.2001, dalla L.300/70, dall’Accordo Quadro del 07/08/98 sulla costituzione delle R.S.U. e dall’accordo nazionale sui servizi minimi essenziali firmato l’8.10.1999 tra MPI e OO.SS. in applicazione della L. 146/90.

6.     Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo d'Intesa, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

7.     Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa, la Direzione Scolastica Regionale trasmette copia integrale dello stesso a tutte le istituzioni scolastiche del territorio lucano.

8.     Entro cinque giorni dalla ricezione, i Capi d'Istituto provvedono all'affissione di copia integrale del presente Protocollo nelle Bacheche sindacali della scuola, di cui al successivo articolo 14 comma 8.

 

Articolo 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1.      In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Protocollo d'Intesa, le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1 s'incontrano entro quindici giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della Direzione Scolastica Regionale.

2.      Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

3.      Le parti non intraprendono iniziative unilaterali entro trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

 

 

Parte seconda: Relazioni sindacali a livello regionale e provinciale

 

Articolo 3 - Assemblee territoriali

1.           Ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali in vigore, le Segreterie Regionali e/o Provinciali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, di cui al D. Lgs. 165 del 30.3.2001, possono convocare assemblee sia in orario sia fuori orario di servizio, sia a livello territoriale regionale e/o provinciale sia  a  livello di singola istituzione scolastica.

2.           Nei limiti di quanto previsto dall'art.13 del CCNL Scuola 04/08/95, ed ai sensi di quanto disposto al comma 6 dello stesso articolo, si conviene che le assemblee territoriali in orario di servizio possano avere una durata massima di due ore; i tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea sono a carico del partecipante all’assemblea, nel limite delle 10 ore annue, che li definisce in relazione alle obiettive distanze, a prescindere dalla scanzione oraria delle lezioni.

3.           Per il personale impegnato in turni o lezioni anche pomeridiani, limitatamente ai docenti della scuola materna, di quelli del tempo pieno e prolungato nella scuola elementare e media e per il personale ATA, il Dirigente Scolastico concorderà con la RSU le modalità di fruizione del diritto di partecipazione all’assembleda, anche modificando l’assetto orario della scuola. In considerazione delle differenze di orario di servizio tra i diversi ordini e gradi di scuola, tra le diverse qualifiche professionali, tra i diversi m oduli-orario adottati, si rende necessaio determinare quale orario standard delle assemblee territoriali, la fascia orario dalle ore 11,30 alle ore 13,30.

4.           Quanto stabilito ai precedenti commi 2 e 3 si applica a tutte le tipologie di personale dipendente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in servizio nelle scuole statali, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo parziale.

5.           Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente, educativo ed ATA può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.

6.           I dirigenti scolastici predispongono quanto necessario affinché le comunicazioni relative all’indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle Bacheche sindacali delle scuole nella stessa giornata in cui pervengono, nonché entro il giorno successivo nelle Bacheche sindacali delle eventuali succursali, sedi staccate e/o coordinate. Le comunicazioni relative all’indizione dell’assemblea devono pervenire presso le istituzioni scolastiche almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l’assemblea.

7.           I dirigenti scolastici trasmettono tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con Circolari interne della scuola.

8.           Per quanto attiene alle assemblee per i Dirigenti Scolastici, la comunicazione inviata alla Direzione Scolastica Regionale e all'Ufficio Scolastico territorialmente competente, deve essere da quest'ultimo portata a conoscenza degli interessati, entro 48 ore dalla ricezione.

9.           Secondo quanto previsto dall'art.13 comma 9 lettera B del CCNL Scuola 04/08/95, per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale ATA, nell’ipotesi che la  partecipazione sia totale, il Dirigente Scolastico stabilirà, previa intesa con le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), la quota ed i nominativi del Personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali.

10.       La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del Personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

11.       Le assemblee di competenza delle Segreterie Regionali e/o Provinciali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative sono elencate nel precedente comma 1, mentre le assemblee di competenza delle singole R.S.U. sono specificate nel successivo art.10 comma 1.

 

 

Articolo 4 - Permessi sindacali

1.           Gli iscritti e/o i componenti di organismi dirigenti delle Organizzazioni Sindacali di cui al D.Lgs. 165 del 30.3.2001 possono fruire di permessi sindacali per le riunioni degli organismi statutari sindacali, nonché per lo svolgimento delle attività sindacali espressamente previste dal C.C.N.L. Scuola 26/05/99, dal C.C.N.L. Scuola 04/08/95, dal C.C.N.I. Scuola 31/08/99, dal D.Lgs.396/97, e dalla L.300/70. Gli elenchi dei suddetti potenziali fruitori di permessi sindacali vengono presentati e conservati esclusivamente presso gli Uffici Scolastici Territoriali, e possono essere integrati e/o modificati in qualunque momento su richiesta delle singole Organizzazioni Sindacali rappresentative.

2.           I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore.

3.           La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali tramite atto scritto. Tale atto sarà inviato, per conoscenza, anche agli Uffici Scolastici Territoriali, ai fini della verifica del computo delle ore spettanti a ciascuna Organizzazione Sindacale rappresentativa.

4.           Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la concessione dei permessi di cui al precedente comma 1 si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità delle esigenze di servizio in relazione all’assenza dei Dipendenti interessati.

5.           Per quanto riguarda il cumulo dei permessi sindacali previsto per Dirigenti Scolastici, Direttori dei Servizi Generali e Personale A.T.A., si precisa che il periodo di servizio intercorrente fra un permesso e l’altro deve essere pari almeno al 30% del periodo di permesso.

6.           La comunicazione per i permessi sindacali dei Dirigenti Scolastici sarà inviata al Dirigente del Centro dei Servizi Amministrativi competente per territorio dalle Organizzazioni Sindacali di riferimento.

 

 

Articolo 5 - Agibilità sindacale

1.           Nel rispetto di quanto previsto dall'art.27 della L.300/70, a partire dal 01/09/2000, nella sede della Direzione Scolastica Regionale e nelle sedi degli Uffici scolastici Territoriali, alle Organizzazioni Sindacali di cui al D.Lgs. 165 del 30.3.2001, è riconosciuto il diritto di utilizzare in modo permanente un locale comune adeguatamente arredato per uso ufficio, ove  le condizioni ambientali lo consentano.

2.           Nei locali comuni di cui al comma precedente, le Organizzazioni Sindacali possono esercitare tutti i diritti sindacali previsti e garantiti dalla normativa vigente in materia e, in modo particolare, dalle norme e dai contratti espressamente elencati nel precedente articolo 1 comma 5.

3.           Nella sede della Direzione Scolastica Regionale e nelle sedi degli Uffici Scolastici Territoriali alle Organizzazioni Sindacali di cui al D.lgs. 165 del 30.3.2001, è garantito l'utilizzo di un'apposita Bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art.25 della L.300/70.

4.           Le Bacheche sindacali di cui al comma precedente devono essere ubicate in un luogo facilmente accessibile e di normale transito da parte del pubblico.

5.           Le comunicazioni ufficiali fra le parti firmatarie del presente Protocollo avvengono tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica.

6.           Tutte le comunicazioni scritte aventi carattere generale inviate alle scuole dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali, devono essere obbligatoriamente affisse alle Bacheche sindacali di cui al successivo articolo 13 comma 6, secondo i tempi individuati nel successivo comma 8 del presente articolo.L’Amministrazione ha l’obbligo di far pervenire alle Organizzazioni sindacali tutte le comunicazioni di carattere generale inviate alle scuole.

7.           Le comunicazioni formali di cui al precedente comma 6 possono avvenire indifferentemente tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax, e posta elettronica.

8.           L’Amministrazione Scolastica Regionale invita formalmente i Dirigenti Scolastici a predisporre quanto necessario affinché tutte le comunicazioni aventi carattere generale provenienti dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali, vengano affisse nelle Bacheche sindacali delle scuole nella stessa giornata in cui pervengono, nonché entro il giorno successivo nelle Bacheche sindacali delle eventuali succursali, sedi staccate e/o coordinate.

9.           Altresì, l’Amministrazione Scolastica Regionale invita i Dirigenti Scolastici a trasmettere tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il Personale interessato, come Circolari interne della scuola.

10.       Le Organizzazioni sindacali firmatarie possono accedere a tutti gli uffici per motivi istituzionali nei giorni dispari dalle ore 9,00 alle ore 13; mentre negli altri orari e giorni avranno accesso agli uffici attraverso il dirigente di turno.

 

Articolo 6 - Patrocinio e patronato

1.     Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione di qualunque procedimento che  riguardi personalmente il delegante.

2.     Il rilascio di copia degli atti personali avviene, all’interessato o al suo delegato, di norma entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa.

3.     Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare, previa formale delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione Scolastica.

 

Articolo 7 - Calendarizzazione degli eventi

1.      Fra le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1, viene concordato il seguente calendario di massima al fine di avviare i diversi livelli di relazioni sindacali sulle materie previste dagli artt. 4 e 5 del CCNL Scuola 26/05/99, secondo quanto previsto all’art.9 del medesimo C.C.N.L. 

a) entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico i criteri per la fruizione di permessi per il diritto allo studio;

b) entro il 30 ottobre le opportunità formative per tutto il Personale della Scuola;

c) entro 10 giorni precedenti alla chiusura delle funzioni informatiche, i criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutte le tipologie di Personale;

d) entro 10 giorni dall’inizio delle operazioni le modalità di utilizzazione del Personale in altri insegnamenti e del Personale soprannumerario,  nonché le modalità organizzative per l’avvio dell’anno scolastico;

e) entro 10 giorni dall’inizio delle operazioni, le modalità organizzative per l’assunzione del Personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

2.           Durante ciascun anno scolastico la Direzione regionale, anche tramite gli Uffici Scolastici Territoriali, s'impegna a fornire tempestivamente alle Segreterie Provinciali e Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui al precedente articolo 1 comma 1, tutte le informazioni utili e tutto il materiale necessario per garantire al meglio le relazioni sindacali previste dal CCNL Scuola 26/05/99, dal CCNL Scuola 04/08/95, dal CCNI Scuola 31/08/99, nonché dal presente Protocollo d'Intesa.

3.           In particolare la Direzione Scolastica regionale consegnerà alle organizzazioni sindacali, firmatarie della presente Intesa, contestualmente alla pubblicazione all'albo, copia delle graduatorie (ad es. graduatorie concorsi, graduatorie sup­plenze ecc.) e degli elenchi (ad es. trasferimenti, utilizzazio­ni, ecc.).

4.           Altresì, la Direzione Scolastica, sempre tramite gli Uffici Scolastici Territoriali, con congruo anticipo, comunica, formalmente per iscritto alle Segreterie Provinciali e Regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Protocollo, le date e gli orari di convocazione del Personale per l'assunzione degli incarichi a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

 

Articolo 8 – Contrattazione decentrata regionale

1.           Ai fini della Contrattazione Decentrata, la Direzione Scolastica s'impegna a comunicare per iscritto alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Protocollo d'Intesa, entro l'inizio di ciascun anno scolastico, la composizione della Delegazione di parte pubblica, con indicazione della eventuale delega a trattare rispetto alle singole materie.

2.           Entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico, ai sensi della L.241/90, la Direzione Scolastica Regionale e gli Uffici Scolastici Territoriali comunicano formalmente alle Segreterie Provinciali e Regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Protocollo anche i nominativi dei Responsabili di tutti i singoli uffici e/o procedimenti.

3.           Qualora nel corso dell’anno scolastico avvenissero cambiamenti rispetto a quanto comunicato dall’Amministrazione Scolastica ai sensi dei due commi precedenti, l’Amministrazione stessa segnalerà tempestivamente alle Organizzazioni Sindacali anche tali modifiche.

4.           Le Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali comunicano alla Direzione Scolastica, entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico, la composizione della propria delegazione trattante.

5.              Resta inteso che, nella Contrattazione Decentrata Regionale, l'Amministrazione può essere assistita dall'ARAN, mentre le Organizzazioni Sindacali da esperti delle rispettive Segreterie Nazionali, nonché da componenti di Consulte e Coordinamenti.

6.           La contrattazione decentrata si apre entro 15 giorni dalla presentazione formale della piattaforma rivendicativa ai sensi dell’articolo 4 del CCNL. La piattaforma, presentata da almeno un soggetto sindacale avente titolo, deve essere inviata, a cura della organizzazione sindacale alla Direzione Scolastica Regionale ed a tutti gli altri soggetti sindacali, dando formale assicurazione di adempimento.

7.           La Direzione Scolastica Regionale convoca le delegazioni entro i 15 giorni successivi al ricevimento della piattaforma; nella convocazione scritta del primo incontro di contrattazione, comunicherà anche la composizione dell’intero tavolo trattante.

8.              La contrattazione dovrà concludersi entro 30 giorni dal suo formale avvio. Durante l’intera fase (i primi 15 giorni ed i successivi 30) l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali non assumeranno iniziative unilaterali riguardo ai temi trattati.

 

Parte terza: Relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica

 

Articolo 9 - Finalità

1.           A partire dal 01/09/2000, modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali all'interno delle singole istituzioni scolastiche sono oggetto di apposita contrattazione integrativa a livello di scuola, secondo quanto previsto dall'art.6 del CCNL Scuola 26/05/99 e dall’art.3 del CCNL Scuola 15/03/2001.

2.           Gli articoli che seguono definiscono i requisiti minimi che devono comunque essere garantiti nelle relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica.

3.           Altresì, gli aspetti delle relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica, eventualmente non contemplati dagli appositi contratti decentrati di scuola sottoscritti ai sensi dell'art.6 del CCNL Scuola 26/05/99 e dell’art.3 del CCNL Scuola 15/03/2001, sono comunque regolati dal presente Protocollo d'Intesa.

 

                                      Articolo 10 - Assemblee di scuola

1.    Nell’ambito della propria istituzione scolastica di riferimento, per tutte le tipologie di Personale ivi operanti, la R.S.U. può convocare assemblee sia in orario sia fuori orario di servizio, nel limite massimo del 40% del monte ore individuale.

2.    L’Ordine del Giorno delle assemblee convocate dalle R.S.U. deve essere conforme alle materie previste dall’art.6 del C.C.N.L. Scuola 26/05/99 e successive modificazioni.

3.    La convocazione delle assemblee di cui al precedente comma 1 deve avvenire secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti e, in particolar modo, ai sensi di quanto contenuto nell’art.13 del C.C.N.L. Scuola 04/08/95 nonché nel presente Protocollo d’Intesa. Altresì, la decisione di convocare le assemblee in oggetto deve essere assunta almeno a maggioranza dei membri della singola R.S.U.

4.    Secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 6 del C.C.N.L. Scuola 04/08/95, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i Dipendenti di un’unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore.

5.    Quanto disposto dal precedente articolo 3 ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applica anche nel caso di assemblee che riguardino una sola istituzione scolastica.

 

Articolo 11 - Modalità di fruizione dei permessi sindacali

1.  Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee, per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui all’art.6 del C.C.N.L. Scuola 26/05/99, nonché per tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2.  I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento in vigore.

3.  Il monte ore annuale di permessi sindacali retribuiti spettante ad ogni singola R.S.U., salvo decisone diversa assunta all’unanimità da tutti i componenti, va suddiviso in maniera equa fra tutti i membri dell’organismo sindacale in indirizzo.

4.  La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle R.S.U., secondo tempi e modalità concordati a livello d’istituto. Le R.S.U. non sono tenute ad assolvere a nessun altro adempimento per la fruizione del permesso.

5.  Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la concessione dei permessi di cui al precedente comma 1 si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità delle esigenze di servizio con l’assenza dei membri componenti la R.S.U..

6.  Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari individuali spettanti specificamente ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) saranno contrattate in ogni singola istituzione scolastica ai sensi dell’art.6 del C.C.N.L. Scuola 26/05/99.

1.       Salvo quanto disposto dal precedente comma 2, anche la concessione dei permessi di cui al precedente comma 6 si configura in ogni caso come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità delle esigenze di servizio con l’assenza del R.L.S..

2.       Gli incontri di contrattazione decentrata a livelo della singola istituzione scolastica devono essere concordati con la RSU e programmati in modo da tener presenti le esigenze e le necessità dei componenti. 

                        

                               Articolo 12 - Patrocinio ed accesso agli atti

1.     Le RSU e le Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali hanno diritto di accesso agli atti della scuola, limitatamente alle materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui all'art.6 del CCNL Scuola 26/05/99.

2.     Per tutto quanto concerne patrocinio, patronato ed accesso agli atti nelle singole istituzioni scolastiche, alle RSU si applica integralmente quanto indicato al precedente articolo 6.

 

Articolo 13 - Agibilità sindacale all’interno delle scuole

1.      Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alle R.S.U. tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax, e posta elettronica.

2.      Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle R.S.U. di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.

3.      Al di fuori dell’orario obbligatorio di lezione in classe, per motivi di carattere sindacale, alle R.S.U. è consentito di comunicare con il Personale durante l’orario di servizio.

4.      Al di fuori dell’orario obbligatorio di servizio e limitatamente alle questioni specifiche della singola scuola e secondo gli accordi intervenuti in occasione della stipula del Contratto di Scuola,  e previa comunicazione al Dirigente Scolastico, alle R.S.U. è consentito l’uso gratuito delle apparecchiature di comunicazione ed informatiche, nonchè del ciclostile e della fotocopiatrice (in entrambi i casi per la quantità minima indispensabile di copie).

5.      Nella sede centrale delle singole istituzioni scolastiche del territorio regionale e nelle eventuali relative succursali, scuole staccate e/o coordinate, alle Organizzazioni Sindacali, è garantito l’utilizzo di un’apposita Bacheca sindacale ai fini dell’esercizio del diritto di affissione di cui all’art.25 della L.300/70.

6.      Le Bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili, non marginali, bensì di normale transito da parte del Personale in servizio a scuola.

7.      Le R.S.U. hanno diritto di affiggere nelle Bacheche di cui ai precedenti commi 5 e 6 materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

8.      Ai fini dell’affissione nelle Bacheche sindacali di scuola, stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle istituzioni scolastiche dalle strutture sindacali territoriali, oppure possono essere esposte e siglate autonomamente dalle R.S.U. con decisione a maggioranza.

Articolo 14 – Programmazione riunioni scolastiche

1.      Le riunioni pomeridiane degli organi collegiali nelle istituzioni scolastiche devono svolgersi di norma nei giorni non prefestivi e devono essere programmate per concludersi entro le ore 19,00.

Articolo 15 - Costituzione formale di nuovi terminali associativi sindacali

1.     Secondo quanto indicato nella nota dell’A.R.A.N. del 30/01/2001 (Prot.n°1299), le Segreterie Regionali e/o Provinciali delle Organizzazioni Sindacali che hanno partecipato alle elezioni delle R.S.U. del 13-16 dicembre 2000 possono costituire, all’interno delle singole istituzioni scolastiche, un Terminale Associativo della propria Organizzazione Sindacale.

 

Articolo 16 - Componenti delle delegazioni trattanti

 1.     Ai sensi dell’art.9 del C.C.N.L. Scuola 26/05/99 e della nota dell’A.R.A.N. del 30/01/2001 (Prot.n°1299), in occasione della contrattazione integrativa di scuola, le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

a)   per la parte pubblica: dal Dirigente Scolastico;

b)   per la parte sindacale: dalle R.S.U. di scuola e dai rappresentanti delle Segreterie Provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. Scuola 26/05/99.

2.      Le date e gli orari di svolgimento degli incontri di contrattazione integrativa decentrata di cui all’art.6 del C.C.N.L. Scuola 26/05/99, devono essere portati a conoscenza delle R.S.U. e delle Segreterie Provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. Scuola 26/05/99 con congruo anticipo e comunque almeno 5 giorni prima.

3.      Per la partecipazione agli incontri di contrattazione integrativa decentrata di cui all’art.6 del C.C.N.L. Scuola 26/05/99, le Segreterie Provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. Scuola 26/05/99 possono delegare membri di Consulte e Coordinamenti formalmente accreditati dalle Organizzazioni Sindacali.

4.      La delega di cui al comma precedente deve essere fatta obbligatoriamente per iscritto ed inviata tempestivamente sia al Dirigente Scolastico sia alla R.S.U..

5.      Le contrattazioni integrative d’istituto di cui all’art.6 del C.C.N.L. Scuola 26/05/99 sono valide se sottoscritte dal Dirigente Scolastico e dalla R.S.U..

 

Articolo 17 - Contingenti minimi di Personale Educativo ed A.T.A. in caso di sciopero

1.    Ai sensi dell’art.6 del C.C.N.L. Scuola 26/05/99 i contingenti minimi di Personale Educativo ed A.T.A. in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione decentrata a livello di singola istituzione scolastica.

2.    Nelle scuole in cui per qualsivoglia motivo non è stata effettuata la contrattazione decentrata di cui al comma precedente, per quanto concerne la materia oggetto del presente articolo si applica quanto disposto dal comma seguente.

3.    Secondo quanto definito dalla L.146/90, dalla L.83/2000, dall’apposito Allegato al C.C.N.L. Scuola 26/05/99 e dall’Accordo Integrativo Nazionale del 08/10/99, si conviene che in caso di sciopero del Personale Educativo ed A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:

a)  Svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: al massimo n°1 Assistente Amministrativo, n°1 Assistente Tecnico, e n°1 Collaboratore Scolastico;

b)  La vigilanza straordinaria durante il servizio di mensa in occasione di contemporaneo sciopero del Personale Docente, nel caso in cui per motivi assolutamente eccezionali il Dirigente Scolastico sia oggettivamente costretto a mantenere il servizio stesso: al massimo n°1/2 Collaboratori Scolastici;

c)  La cura del bestiame negli Istituti Agrari: al massimo n°1 Assistente Tecnico, n°1 Collaboratore Scolastico Tecnico, e n°1 Collaboratore Scolastico;

d)  Il funzionamento degli impianti di riscaldamento se condotti direttamente dalla scuola: al massimo n°1 unità di Personale in possesso del patentino per la conduzione di caldaie;

e)  La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi: al massimo n°1 Assistente Tecnico, e n°1 Collaboratore Scolastico;

f)  Il pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei: al massimo il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n°1 Assistente Amministrativo, e n°1 Collaboratore Scolastico;

g)  La vigilanza notturna ed il servizio di mensa nei convitti e/o educandati: al massimo n°1 Istitutore, n°1 Cuoco, n°1 Infermiere, e n°1 Collaboratore Scolastico.

4.    Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l’adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dai Dirigenti Scolastici nei confronti dei Dipendenti senza un apposito accordo con le R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del C.C.N.L. Scuola 26/05/99.

5.    Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore il Dirigente Scolastico consegna alle R.S.U. ed invia alla Direzione Scolastica Regionale, per il tramite degli Uffici Scolastici Provinciali, una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.

6.    I Dipendenti precettati ufficialmente per l’espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 3, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

7.    Entro 5 giorni dallo sciopero, la Direzione Scolastica Regionale invia al Ministero della Pubblica Istruzione ed alle Segreterie Regionali e Provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Protocollo, una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.

8.    La comunicazione di cui al comma precedente deve contenere sia il dato generale regionale, sia i singoli dati provinciali.

 

Articolo 18 - L.241/90 e tutela della privacy

1.    E’ garantita l’informazione e la trasparenza, mediante deposito in luogo definito, dei prospetti riepilogativi dell’utilizzo del Fondo dell’Istituzione Scolastica comprensivi di nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi e ciò non costituisce violazione della normativa vigente sulla privacy in quanto debitamente applicativa di precise disposizioni normative e contrattuali.

2.    Copia dei prospetti di cui al comma precedente viene consegnata tempestivamente anche alle R.S.U..

 

Parte quarta: Disposizioni finali

 

Articolo 19 - Verifica dello stato di attuazione

1.           Le parti di cui al precedente articolo 1, comma 1 s'impegnano ad incontrarsi entro il 31/12/2002 per verificare lo stato di attuazione del presente Protocollo in tutte le sue parti.

 

Letto, approvato e sottoscritto

Potenza 11 gennaio 2002

 

 

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