PROTOCOLLO D'INTESA IN
MATERIA DI RELAZIONI SINDACALI FRA LA DIREZIONE SCOLASTICA
REGIONALE DELLA BASILICATA E LE OO.SS. REGIONALI DELLA SCUOLA
FIRMATARIE DEL CCNL.
L’anno 2002, il mese di gennaio,
il giorno 11, in Potenza, presso la Direzione Scolastica
Regionale, in sede di concertazione decentrata a livello
Regionale
tra
la parte
pubblica firmataria del presente Protocollo d'intesa,
ed
i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali, di cui in calce al presente Protocollo
d'Intesa,
VIENE CONCORDATO
Parte prima:
Disposizioni generali
ARTICOLO 1 - Campo di applicazione,
decorrenza e durata
1.
Il presente Protocollo d'Intesa è sottoscritto fra la
Direzione Scolastica Regionale della Basilicata e le
Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Scuola
della medesima Regione, sulla base di quanto previsto dagli artt.
4 e 5 del CCNL Scuola 26/05/99
2.
Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo
restando che quanto stabilito nel presente Protocollo d'Intesa
s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti
normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori,
qualora incompatibili.
3.
Il presente Protocollo d'Intesa si applica in tutto il
territorio della Regione, e conserva validità fino alla
sottoscrizione di un successivo Accordo decentrato regionale in
materia.
4.
Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o
integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o
contrattuali.
5.
Il presente Protocollo d'Intesa viene predisposto sulla
base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla
normativa vigente e, in particolare modo, entro quanto stabilito
dal C.C.N.L. Scuola 26/05/99, dal C.C.N.L. Scuola 04/08/95, dal
C.C.N.I. Scuola 31/08/99, dal D.Lgs.396/97, dal D.Lgs. 165 del
30.3.2001, dalla L.300/70, dall’Accordo Quadro del 07/08/98
sulla costituzione delle R.S.U. e dall’accordo nazionale sui
servizi minimi essenziali firmato l’8.10.1999 tra MPI e OO.SS.
in applicazione della L. 146/90.
6.
Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente
Protocollo d'Intesa, la normativa di riferimento primaria in
materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di
cui al comma precedente.
7.
Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente
Protocollo d'intesa, la Direzione Scolastica Regionale trasmette
copia integrale dello stesso a tutte le istituzioni scolastiche
del territorio lucano.
8.
Entro cinque giorni dalla ricezione, i Capi d'Istituto
provvedono all'affissione di copia integrale del presente
Protocollo nelle Bacheche sindacali della scuola, di cui al
successivo articolo 14 comma 8.
Articolo 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica
1.
In caso di
controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del
presente Protocollo d'Intesa, le parti di cui al precedente
articolo 1 comma 1 s'incontrano entro quindici giorni dalla
richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della
Direzione Scolastica Regionale.
2.
Allo scopo di cui
al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in
forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei
fatti.
3.
Le parti non
intraprendono iniziative unilaterali entro trenta giorni dalla
formale trasmissione della richiesta scritta di cui al
precedente comma 2.
Parte seconda: Relazioni sindacali a livello regionale e
provinciale
Articolo 3 - Assemblee
territoriali
1.
Ai sensi delle
disposizioni normative e contrattuali in vigore, le Segreterie
Regionali e/o Provinciali delle Organizzazioni Sindacali
rappresentative, di cui al D. Lgs. 165 del 30.3.2001, possono
convocare assemblee sia in orario sia fuori orario di servizio,
sia a livello territoriale regionale e/o provinciale sia a
livello di singola istituzione scolastica.
2.
Nei limiti di
quanto previsto dall'art.13 del CCNL Scuola 04/08/95, ed ai
sensi di quanto disposto al comma 6 dello stesso articolo, si
conviene che le assemblee territoriali in orario di servizio
possano avere una durata massima di due ore; i tempi necessari
per il raggiungimento della sede di assemblea sono a carico del
partecipante all’assemblea, nel limite delle 10 ore annue, che
li definisce in relazione alle obiettive distanze, a prescindere
dalla scanzione oraria delle lezioni.
3.
Per il personale
impegnato in turni o lezioni anche pomeridiani, limitatamente ai
docenti della scuola materna, di quelli del tempo pieno e
prolungato nella scuola elementare e media e per il personale
ATA, il Dirigente Scolastico concorderà con la RSU le modalità
di fruizione del diritto di partecipazione all’assembleda, anche
modificando l’assetto orario della scuola. In considerazione
delle differenze di orario di servizio tra i diversi ordini e
gradi di scuola, tra le diverse qualifiche professionali, tra i
diversi m oduli-orario adottati, si rende necessaio determinare
quale orario standard delle assemblee territoriali, la fascia
orario dalle ore 11,30 alle ore 13,30.
4.
Quanto stabilito
ai precedenti commi 2 e 3 si applica a tutte le tipologie di
personale dipendente dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca in servizio nelle scuole
statali, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, con
rapporto di lavoro a tempo pieno e con rapporto di lavoro a
tempo parziale.
5.
Le assemblee
possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di
essi, cosicché il personale dirigente, docente, educativo ed ATA
può essere invitato a partecipare ad assemblee anche
separatamente in orari e giorni non coincidenti.
6.
I dirigenti
scolastici predispongono quanto necessario affinché le
comunicazioni relative all’indizione delle assemblee, sia in
orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle
Bacheche sindacali delle scuole nella stessa giornata in cui
pervengono, nonché entro il giorno successivo nelle Bacheche
sindacali delle eventuali succursali, sedi staccate e/o
coordinate. Le comunicazioni relative all’indizione
dell’assemblea devono pervenire presso le istituzioni
scolastiche almeno cinque giorni prima del giorno fissato per
l’assemblea.
7.
I dirigenti
scolastici trasmettono tempestivamente le comunicazioni di cui
al comma precedente a tutto il personale interessato con
Circolari interne della scuola.
8.
Per quanto attiene
alle assemblee per i Dirigenti Scolastici, la comunicazione
inviata alla Direzione Scolastica Regionale e all'Ufficio
Scolastico territorialmente competente, deve essere da quest'ultimo
portata a conoscenza degli interessati, entro 48 ore dalla
ricezione.
9.
Secondo quanto
previsto dall'art.13 comma 9 lettera B del CCNL Scuola 04/08/95,
per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale ATA,
nell’ipotesi che la partecipazione sia totale, il Dirigente
Scolastico stabilirà, previa intesa con le Rappresentanze
Sindacali Unitarie (RSU), la quota ed i nominativi del Personale
tenuto ad assicurare i servizi essenziali.
10.
La dichiarazione
preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma
scritta presso la sede di servizio, da parte del Personale in
servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini
del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti
all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori
adempimenti.
11.
Le assemblee di
competenza delle Segreterie Regionali e/o Provinciali delle
Organizzazioni Sindacali rappresentative sono elencate nel
precedente comma 1, mentre le assemblee di competenza delle
singole R.S.U. sono specificate nel successivo art.10 comma 1.
Articolo 4 - Permessi
sindacali
1.
Gli iscritti e/o i
componenti di organismi dirigenti delle Organizzazioni Sindacali
di cui al D.Lgs. 165 del 30.3.2001 possono fruire di permessi
sindacali per le riunioni degli organismi statutari sindacali,
nonché per lo svolgimento delle attività sindacali espressamente
previste dal C.C.N.L. Scuola 26/05/99, dal C.C.N.L. Scuola
04/08/95, dal C.C.N.I. Scuola 31/08/99, dal D.Lgs.396/97, e
dalla L.300/70. Gli elenchi dei suddetti potenziali fruitori di
permessi sindacali vengono presentati e conservati
esclusivamente presso gli Uffici Scolastici Territoriali, e
possono essere integrati e/o modificati in qualunque momento su
richiesta delle singole Organizzazioni Sindacali
rappresentative.
2.
I permessi
sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro
i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità
previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in
vigore.
3.
La fruizione dei
permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata
formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle
Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni
Sindacali tramite atto scritto. Tale atto sarà inviato, per
conoscenza, anche agli Uffici Scolastici Territoriali, ai fini
della verifica del computo delle ore spettanti a ciascuna
Organizzazione Sindacale rappresentativa.
4.
Fatto salvo quanto
disposto dal precedente comma 2, la concessione dei permessi di
cui al precedente comma 1 si configura come un atto dovuto, a
prescindere dalla compatibilità delle esigenze di servizio in
relazione all’assenza dei Dipendenti interessati.
5.
Per quanto
riguarda il cumulo dei permessi sindacali previsto per Dirigenti
Scolastici, Direttori dei Servizi Generali e Personale A.T.A.,
si precisa che il periodo di servizio intercorrente fra un
permesso e l’altro deve essere pari almeno al 30% del periodo di
permesso.
6.
La comunicazione
per i permessi sindacali dei Dirigenti Scolastici sarà inviata
al Dirigente del Centro dei Servizi Amministrativi competente
per territorio dalle Organizzazioni Sindacali di riferimento.
Articolo 5 - Agibilità sindacale
1.
Nel rispetto di
quanto previsto dall'art.27 della L.300/70, a partire dal
01/09/2000, nella sede della Direzione Scolastica Regionale e
nelle sedi degli Uffici scolastici Territoriali, alle
Organizzazioni Sindacali di cui al D.Lgs. 165 del 30.3.2001, è
riconosciuto il diritto di utilizzare in modo permanente un
locale comune adeguatamente arredato per uso ufficio, ove le
condizioni ambientali lo consentano.
2.
Nei locali comuni
di cui al comma precedente, le Organizzazioni Sindacali possono
esercitare tutti i diritti sindacali previsti e garantiti dalla
normativa vigente in materia e, in modo particolare, dalle norme
e dai contratti espressamente elencati nel precedente articolo 1
comma 5.
3.
Nella sede della
Direzione Scolastica Regionale e nelle sedi degli Uffici
Scolastici Territoriali alle Organizzazioni Sindacali di cui al
D.lgs. 165 del 30.3.2001, è garantito l'utilizzo di un'apposita
Bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di
affissione di cui all'art.25 della L.300/70.
4.
Le Bacheche
sindacali di cui al comma precedente devono essere ubicate in un
luogo facilmente accessibile e di normale transito da parte del
pubblico.
5.
Le comunicazioni
ufficiali fra le parti firmatarie del presente Protocollo
avvengono tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e
posta elettronica.
6.
Tutte le
comunicazioni scritte aventi carattere generale inviate alle
scuole dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle
Organizzazioni Sindacali, devono essere obbligatoriamente
affisse alle Bacheche sindacali di cui al successivo articolo 13
comma 6, secondo i tempi individuati nel successivo comma 8 del
presente articolo.L’Amministrazione ha l’obbligo di far
pervenire alle Organizzazioni sindacali tutte le comunicazioni
di carattere generale inviate alle scuole.
7.
Le comunicazioni
formali di cui al precedente comma 6 possono avvenire
indifferentemente tramite lettera scritta, fonogramma,
telegramma, fax, e posta elettronica.
8.
L’Amministrazione
Scolastica Regionale invita formalmente i Dirigenti Scolastici
a predisporre quanto necessario affinché tutte le
comunicazioni aventi carattere generale provenienti dalle
Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni
Sindacali, vengano affisse nelle Bacheche sindacali delle scuole
nella stessa giornata in cui pervengono, nonché entro il giorno
successivo nelle Bacheche sindacali delle eventuali succursali,
sedi staccate e/o coordinate.
9.
Altresì,
l’Amministrazione Scolastica Regionale invita i Dirigenti
Scolastici a trasmettere tempestivamente le comunicazioni di cui
al comma precedente a tutto il Personale interessato, come
Circolari interne della scuola.
10.
Le Organizzazioni
sindacali firmatarie possono accedere a tutti gli uffici per
motivi istituzionali nei giorni dispari dalle ore 9,00 alle ore
13; mentre negli altri orari e giorni avranno accesso agli
uffici attraverso il dirigente di turno.
Articolo 6 - Patrocinio e
patronato
1.
Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei
rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie provinciali
e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da
acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la
documentazione di qualunque procedimento che riguardi
personalmente il delegante.
2.
Il rilascio di copia degli atti personali avviene,
all’interessato o al suo delegato, di norma entro 3 giorni
lavorativi dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente
normativa.
3.
Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in
quiescenza possono farsi rappresentare, previa formale delega
scritta, da un Sindacato o da un Istituto di patronato sindacale
per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni
assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi
dell'Amministrazione Scolastica.
Articolo 7 - Calendarizzazione
degli eventi
1. Fra le parti di cui al
precedente articolo 1 comma 1, viene concordato il seguente
calendario di massima al fine di avviare i diversi livelli di
relazioni sindacali sulle materie previste dagli artt. 4 e 5 del
CCNL Scuola 26/05/99, secondo quanto previsto all’art.9 del
medesimo C.C.N.L.
a)
entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico i criteri per
la fruizione di permessi per il diritto allo studio;
b) entro il 30 ottobre le
opportunità formative per tutto il Personale della Scuola;
c) entro 10 giorni precedenti
alla chiusura delle funzioni informatiche, i criteri per la
definizione e la distribuzione degli organici di tutte le
tipologie di Personale;
d) entro 10 giorni dall’inizio
delle operazioni le modalità di utilizzazione del Personale in
altri insegnamenti e del Personale soprannumerario, nonché le
modalità organizzative per l’avvio dell’anno scolastico;
e) entro 10 giorni dall’inizio
delle operazioni, le modalità organizzative per l’assunzione del
Personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
2.
Durante ciascun
anno scolastico la Direzione regionale, anche tramite gli Uffici
Scolastici Territoriali, s'impegna a fornire tempestivamente
alle Segreterie Provinciali e Regionali delle Organizzazioni
Sindacali di cui al precedente articolo 1 comma 1, tutte le
informazioni utili e tutto il materiale necessario per garantire
al meglio le relazioni sindacali previste dal CCNL Scuola
26/05/99, dal CCNL Scuola 04/08/95, dal CCNI Scuola 31/08/99,
nonché dal presente Protocollo d'Intesa.
3.
In particolare la
Direzione Scolastica regionale consegnerà alle organizzazioni
sindacali, firmatarie della presente Intesa, contestualmente
alla pubblicazione all'albo, copia delle graduatorie (ad es.
graduatorie concorsi, graduatorie supplenze ecc.) e degli
elenchi (ad es. trasferimenti, utilizzazioni, ecc.).
4.
Altresì, la
Direzione Scolastica, sempre tramite gli Uffici Scolastici
Territoriali, con congruo anticipo, comunica, formalmente per
iscritto alle Segreterie Provinciali e Regionali delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Protocollo, le
date e gli orari di convocazione del Personale per l'assunzione
degli incarichi a tempo indeterminato ed a tempo determinato.
Articolo 8 – Contrattazione
decentrata regionale
1.
Ai fini della
Contrattazione Decentrata, la Direzione Scolastica s'impegna a
comunicare per iscritto alle Organizzazioni Sindacali firmatarie
del presente Protocollo d'Intesa, entro l'inizio di ciascun anno
scolastico, la composizione della Delegazione di parte pubblica,
con indicazione della eventuale delega a trattare rispetto alle
singole materie.
2.
Entro il 30
ottobre di ciascun anno scolastico, ai sensi della L.241/90, la
Direzione Scolastica Regionale e gli Uffici Scolastici
Territoriali comunicano formalmente alle Segreterie Provinciali
e Regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del
presente Protocollo anche i nominativi dei Responsabili di tutti
i singoli uffici e/o procedimenti.
3.
Qualora nel corso
dell’anno scolastico avvenissero cambiamenti rispetto a quanto
comunicato dall’Amministrazione Scolastica ai sensi dei due
commi precedenti, l’Amministrazione stessa segnalerà
tempestivamente alle Organizzazioni Sindacali anche tali
modifiche.
4.
Le Segreterie
Regionali delle Organizzazioni Sindacali comunicano alla
Direzione Scolastica, entro il 30 settembre di ciascun anno
scolastico, la composizione della propria delegazione trattante.
5.
Resta inteso che, nella
Contrattazione Decentrata Regionale, l'Amministrazione può
essere assistita dall'ARAN, mentre le Organizzazioni Sindacali
da esperti delle rispettive Segreterie Nazionali, nonché da
componenti di Consulte e Coordinamenti.
6.
La contrattazione
decentrata si apre entro 15 giorni dalla presentazione
formale della piattaforma rivendicativa ai sensi dell’articolo 4
del CCNL. La piattaforma, presentata da almeno un soggetto
sindacale avente titolo, deve essere inviata, a cura della
organizzazione sindacale alla Direzione Scolastica Regionale ed
a tutti gli altri soggetti sindacali, dando formale
assicurazione di adempimento.
7.
La Direzione
Scolastica Regionale convoca le delegazioni entro i 15 giorni
successivi al ricevimento della piattaforma; nella convocazione
scritta del primo incontro di contrattazione, comunicherà anche
la composizione dell’intero tavolo trattante.
8.
La contrattazione dovrà
concludersi entro 30 giorni dal suo formale avvio.
Durante l’intera fase (i primi 15 giorni ed i successivi 30)
l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali non assumeranno
iniziative unilaterali riguardo ai temi trattati.
Parte terza: Relazioni sindacali a livello di singola
istituzione scolastica
Articolo 9 - Finalità
1.
A partire dal
01/09/2000, modalità e criteri di applicazione dei diritti
sindacali all'interno delle singole istituzioni scolastiche sono
oggetto di apposita contrattazione integrativa a livello di
scuola, secondo quanto previsto dall'art.6 del CCNL Scuola
26/05/99 e dall’art.3 del CCNL Scuola 15/03/2001.
2.
Gli articoli che
seguono definiscono i requisiti minimi che devono comunque
essere garantiti nelle relazioni sindacali a livello di singola
istituzione scolastica.
3.
Altresì, gli
aspetti delle relazioni sindacali a livello di singola
istituzione scolastica, eventualmente non contemplati dagli
appositi contratti decentrati di scuola sottoscritti ai sensi
dell'art.6 del CCNL Scuola 26/05/99 e dell’art.3 del CCNL Scuola
15/03/2001, sono comunque regolati dal presente Protocollo
d'Intesa.
Articolo 10 - Assemblee
di scuola
1. Nell’ambito della propria
istituzione scolastica di riferimento, per tutte le tipologie di
Personale ivi operanti, la R.S.U. può convocare assemblee sia in
orario sia fuori orario di servizio, nel limite massimo del 40%
del monte ore individuale.
2. L’Ordine del Giorno delle
assemblee convocate dalle R.S.U. deve essere conforme alle
materie previste dall’art.6 del C.C.N.L. Scuola 26/05/99 e
successive modificazioni.
3. La convocazione delle
assemblee di cui al precedente comma 1 deve avvenire secondo
quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali
vigenti e, in particolar modo, ai sensi di quanto contenuto
nell’art.13 del C.C.N.L. Scuola 04/08/95 nonché nel presente
Protocollo d’Intesa. Altresì, la decisione di convocare le
assemblee in oggetto deve essere assunta almeno a maggioranza
dei membri della singola R.S.U.
4. Secondo quanto previsto
dall’articolo 13 comma 6 del C.C.N.L. Scuola 04/08/95, nel caso
di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i Dipendenti
di un’unica istituzione scolastica la durata massima è fissata
in due ore.
5. Quanto disposto dal
precedente articolo 3 ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applica
anche nel caso di assemblee che riguardino una sola istituzione
scolastica.
Articolo 11 - Modalità di
fruizione dei permessi sindacali
1. Le Rappresentanze Sindacali
Unitarie (R.S.U.) possono fruire di permessi sindacali per lo
svolgimento di assemblee, per gli appositi incontri relativi
alle relazioni sindacali di scuola di cui all’art.6 del C.C.N.L.
Scuola 26/05/99, nonché per tutto quanto previsto dalla
normativa vigente in materia.
2. I permessi sindacali di cui
al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti
complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla
normativa di riferimento in vigore.
3. Il monte ore annuale di
permessi sindacali retribuiti spettante ad ogni singola R.S.U.,
salvo decisone diversa assunta all’unanimità da tutti i
componenti, va suddiviso in maniera equa fra tutti i membri
dell’organismo sindacale in indirizzo.
4. La fruizione dei permessi
sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente
al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle R.S.U., secondo
tempi e modalità concordati a livello d’istituto. Le R.S.U. non
sono tenute ad assolvere a nessun altro adempimento per la
fruizione del permesso.
5. Fatto salvo quanto disposto
dal precedente comma 2, la concessione dei permessi di cui al
precedente comma 1 si configura come un atto dovuto, a
prescindere dalla compatibilità delle esigenze di servizio con
l’assenza dei membri componenti la R.S.U..
6. Le modalità di fruizione
degli ulteriori permessi orari individuali spettanti
specificamente ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
(R.L.S.) saranno contrattate in ogni singola istituzione
scolastica ai sensi dell’art.6 del C.C.N.L. Scuola 26/05/99.
1.
Salvo quanto disposto dal precedente comma 2, anche la
concessione dei permessi di cui al precedente comma 6 si
configura in ogni caso come un atto dovuto, a prescindere dalla
compatibilità delle esigenze di servizio con l’assenza del
R.L.S..
2.
Gli incontri di contrattazione decentrata a livelo della
singola istituzione scolastica devono essere concordati con la
RSU e programmati in modo da tener presenti le esigenze e le
necessità dei componenti.
Articolo
12 - Patrocinio ed accesso agli atti
1.
Le RSU e le Segreterie Provinciali e/o Regionali delle
Organizzazioni Sindacali hanno diritto di accesso agli atti
della scuola, limitatamente alle materie oggetto di informazione
preventiva e successiva di cui all'art.6 del CCNL Scuola
26/05/99.
2.
Per tutto quanto concerne patrocinio, patronato ed
accesso agli atti nelle singole istituzioni scolastiche, alle
RSU si applica integralmente quanto indicato al precedente
articolo 6.
Articolo 13 - Agibilità sindacale all’interno delle scuole
1. Le strutture sindacali
territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alle
R.S.U. tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax, e
posta elettronica.
2. Il Dirigente Scolastico
assicura la tempestiva trasmissione alle R.S.U. di tutte le
comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato
dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
3. Al di fuori dell’orario
obbligatorio di lezione in classe, per motivi di carattere
sindacale, alle R.S.U. è consentito di comunicare con il
Personale durante l’orario di servizio.
4. Al di fuori dell’orario
obbligatorio di servizio e limitatamente alle questioni
specifiche della singola scuola e secondo gli accordi
intervenuti in occasione della stipula del Contratto di Scuola,
e previa comunicazione al Dirigente Scolastico, alle R.S.U. è
consentito l’uso gratuito delle apparecchiature di comunicazione
ed informatiche, nonchè del ciclostile e della fotocopiatrice
(in entrambi i casi per la quantità minima indispensabile di
copie).
5. Nella sede centrale
delle singole istituzioni scolastiche del territorio regionale e
nelle eventuali relative succursali, scuole staccate e/o
coordinate, alle Organizzazioni Sindacali, è garantito
l’utilizzo di un’apposita Bacheca sindacale ai fini
dell’esercizio del diritto di affissione di cui all’art.25 della
L.300/70.
6. Le Bacheche sindacali di
cui al comma precedente sono allestite in via permanente in
luoghi accessibili, visibili, non marginali, bensì di normale
transito da parte del Personale in servizio a scuola.
7. Le R.S.U. hanno diritto
di affiggere nelle Bacheche di cui ai precedenti commi 5 e 6
materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità
alla normativa vigente sulla stampa, e senza preventiva
autorizzazione del Dirigente Scolastico.
8. Ai fini dell’affissione
nelle Bacheche sindacali di scuola, stampati e documenti possono
essere direttamente inviati alle istituzioni scolastiche dalle
strutture sindacali territoriali, oppure possono essere esposte
e siglate autonomamente dalle R.S.U. con decisione a
maggioranza.
Articolo 14 – Programmazione riunioni scolastiche
1. Le riunioni pomeridiane degli organi collegiali nelle
istituzioni scolastiche devono svolgersi di norma nei giorni non
prefestivi e devono essere programmate per concludersi entro le
ore 19,00.
Articolo 15 - Costituzione formale di nuovi terminali
associativi sindacali
1. Secondo quanto indicato
nella nota dell’A.R.A.N. del 30/01/2001 (Prot.n°1299), le
Segreterie Regionali e/o Provinciali delle Organizzazioni
Sindacali che hanno partecipato alle elezioni delle R.S.U. del
13-16 dicembre 2000 possono costituire, all’interno delle
singole istituzioni scolastiche, un Terminale Associativo della
propria Organizzazione Sindacale.
Articolo 16 - Componenti delle delegazioni trattanti
1. Ai sensi dell’art.9 del
C.C.N.L. Scuola 26/05/99 e della nota dell’A.R.A.N. del
30/01/2001 (Prot.n°1299), in occasione della contrattazione
integrativa di scuola, le delegazioni trattanti sono costituite
come segue:
a) per la parte pubblica: dal
Dirigente Scolastico;
b) per la parte sindacale:
dalle R.S.U. di scuola e dai rappresentanti delle Segreterie
Provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del
C.C.N.L. Scuola 26/05/99.
2. Le date e gli orari di svolgimento degli incontri di
contrattazione integrativa decentrata di cui all’art.6 del
C.C.N.L. Scuola 26/05/99, devono essere portati a conoscenza
delle R.S.U. e delle Segreterie Provinciali delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del C.C.N.L. Scuola 26/05/99 con congruo
anticipo e comunque almeno 5 giorni prima.
3. Per la partecipazione agli incontri di contrattazione
integrativa decentrata di cui all’art.6 del C.C.N.L. Scuola
26/05/99, le Segreterie Provinciali delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del C.C.N.L. Scuola 26/05/99 possono
delegare membri di Consulte e Coordinamenti formalmente
accreditati dalle Organizzazioni Sindacali.
4. La delega di cui al comma precedente deve essere fatta
obbligatoriamente per iscritto ed inviata tempestivamente sia al
Dirigente Scolastico sia alla R.S.U..
5. Le contrattazioni integrative d’istituto di cui all’art.6
del C.C.N.L. Scuola 26/05/99 sono valide se sottoscritte dal
Dirigente Scolastico e dalla R.S.U..
Articolo 17 - Contingenti
minimi di Personale Educativo ed A.T.A. in caso di sciopero
1. Ai sensi dell’art.6 del
C.C.N.L. Scuola 26/05/99 i contingenti minimi di Personale
Educativo ed A.T.A. in caso di sciopero sono oggetto di
contrattazione decentrata a livello di singola istituzione
scolastica.
2. Nelle scuole in cui per
qualsivoglia motivo non è stata effettuata la contrattazione
decentrata di cui al comma precedente, per quanto concerne la
materia oggetto del presente articolo si applica quanto disposto
dal comma seguente.
3. Secondo quanto definito
dalla L.146/90, dalla L.83/2000, dall’apposito Allegato al
C.C.N.L. Scuola 26/05/99 e dall’Accordo Integrativo Nazionale
del 08/10/99, si conviene che in caso di sciopero del Personale
Educativo ed A.T.A. il servizio deve essere garantito
esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche
situazioni sotto elencate:
a) Svolgimento di qualsiasi
tipo di esame finale e/o scrutini finali: al massimo n°1
Assistente Amministrativo, n°1 Assistente Tecnico, e n°1
Collaboratore Scolastico;
b) La vigilanza straordinaria
durante il servizio di mensa in occasione di contemporaneo
sciopero del Personale Docente, nel caso in cui per motivi
assolutamente eccezionali il Dirigente Scolastico sia
oggettivamente costretto a mantenere il servizio stesso: al
massimo n°1/2 Collaboratori Scolastici;
c) La cura del bestiame negli
Istituti Agrari: al massimo n°1 Assistente Tecnico, n°1
Collaboratore Scolastico Tecnico, e n°1 Collaboratore
Scolastico;
d) Il funzionamento degli
impianti di riscaldamento se condotti direttamente dalla scuola:
al massimo n°1 unità di Personale in possesso del patentino per
la conduzione di caldaie;
e) La raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti tossici e nocivi: al massimo n°1 Assistente Tecnico,
e n°1 Collaboratore Scolastico;
f) Il pagamento degli stipendi
ai supplenti temporanei: al massimo il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi, n°1 Assistente Amministrativo, e n°1
Collaboratore Scolastico;
g) La vigilanza notturna ed il
servizio di mensa nei convitti e/o educandati: al massimo n°1
Istitutore, n°1 Cuoco, n°1 Infermiere, e n°1 Collaboratore
Scolastico.
4. Al di fuori delle
specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà
essere impedita l’adesione totale allo sciopero di lavoratrici e
lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere
assunto dai Dirigenti Scolastici nei confronti dei Dipendenti
senza un apposito accordo con le R.S.U. o con le Organizzazioni
Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del C.C.N.L.
Scuola 26/05/99.
5. Nel caso di eventuali
scioperi, entro 48 ore il Dirigente Scolastico consegna alle
R.S.U. ed invia alla Direzione Scolastica Regionale, per il
tramite degli Uffici Scolastici Provinciali, una comunicazione
scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con
la relativa percentuale di adesione.
6. I Dipendenti precettati
ufficialmente per l’espletamento dei servizi minimi di cui al
precedente comma 3, vanno computati fra coloro che hanno aderito
allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute
stipendiali.
7. Entro 5 giorni dallo
sciopero, la Direzione Scolastica Regionale invia al Ministero
della Pubblica Istruzione ed alle Segreterie Regionali e
Provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del
presente Protocollo, una comunicazione scritta riepilogativa del
numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di
adesione.
8. La comunicazione di cui al
comma precedente deve contenere sia il dato generale regionale,
sia i singoli dati provinciali.
Articolo 18 - L.241/90 e tutela della privacy
1. E’ garantita
l’informazione e la trasparenza, mediante deposito in luogo
definito, dei prospetti riepilogativi dell’utilizzo del Fondo
dell’Istituzione Scolastica comprensivi di nominativi, attività,
impegni orari e relativi compensi e ciò non costituisce
violazione della normativa vigente sulla privacy in quanto
debitamente applicativa di precise disposizioni normative e
contrattuali.
2. Copia dei prospetti di cui
al comma precedente viene consegnata tempestivamente
anche alle R.S.U..
Parte quarta: Disposizioni finali
Articolo 19 - Verifica dello
stato di attuazione
1.
Le parti di cui al
precedente articolo 1, comma 1 s'impegnano ad incontrarsi entro
il 31/12/2002 per verificare lo stato di attuazione del presente
Protocollo in tutte le sue parti.
Letto, approvato e sottoscritto
Potenza 11 gennaio 2002
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